Articolo 40 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 39Articolo 41
Versione
15 dicembre 1981
Art. 40. (Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione)

Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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