Art. 2. (Modifiche all' articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ).
1. All' articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "con la sola ammenda" sono sostituite dalle seguenti: "solo con la multa o con l'ammenda", b) al secondo comma, dopo le parole: "oltre all'ammenda", sono inserite le seguenti: "o alla multa".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 39 (Violazioni finanziarie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda.
Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.
Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.
In deroga a quanto previsto dall' art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione e' consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilita' relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se piu' favorevole, al limite minimo della sanzione medesima.
In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilita' relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, ai applicano, altresi', gli articoli 27, penultimo comma, 29 e 38, primo comma".
1. All' articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "con la sola ammenda" sono sostituite dalle seguenti: "solo con la multa o con l'ammenda", b) al secondo comma, dopo le parole: "oltre all'ammenda", sono inserite le seguenti: "o alla multa".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 39 (Violazioni finanziarie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda.
Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.
Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.
In deroga a quanto previsto dall' art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione e' consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilita' relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se piu' favorevole, al limite minimo della sanzione medesima.
In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilita' relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, ai applicano, altresi', gli articoli 27, penultimo comma, 29 e 38, primo comma".