Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
In tema di prescrizione dei reati, l'articolo 158, primo comma, cod. pen. ricollega l'inizio del decorso della prescrizione alla cessazione della continuazione e della permanenza, da un canto considerando il reato continuato come un'unità reale, non suscettibile di scomposizione nei singoli reati che la compongono, siano essi istantanei o permanenti, sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della continuazione per tutti i reati unificati nella complessa figura prevista dall'articolo 81 cpv cod. pen. e, quindi, dalla consumazione dell'ultimo dei reati che entrano in continuazione, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato; e dall'altro, che nel caso di reato a condotta permanente la prescrizione inizia il suo decorso dalla cessazione della permanenza della condotta criminosa, che si realizza o con l'esaurimento di essa per il conseguimento dell'oggetto, cioè per la verificazione dell'evento o a seguito dell'eliminazione del carattere antigiuridico della condotta stessa, o per effetto della desistenza dell'autore o per l'intervento preventivo dell'autorità giudiziaria, oppure con la sentenza di condanna pronunciata in primo grado o a seguito dell'impugnazione da parte del PM della sentenza di proscioglimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/1999, n. 7878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7878 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Pietro GIAMMANCO Presidente del 19/3/1999
Dr. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 963
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo FIALE Consigliere N. 6544/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE UC IA
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina 1^ dicembre 1998 n. 1430, con la quale, a parziale conferma della sentenza del RE di Messina del 12 febbraio 1996 n.414 da lui appellata, è stato dichiarato colpevole dei reati previsti a) dall'art. 20 lett. b) L. 1985 n. 47; b) dagli artt. 633 e 639 bis c.p.; dall'art. 93 T.U. 1904 n. 523, accertati in Messina il 19 settembre 1994, e condannato alla pena di giorni 20 di arresto e L.
8.000 di ammenda per i reati di cui ai capi a) e c) e L.800.000 di multa per il reato di cui al capo b). Sentita la relazione svolta dal cons. Dott. S.F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Bruno RANIERI, il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione;
Letta la memoria presentata dall'imputato il 9 marzo 1999;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopra indicata per aver abusivamente costruito un fabbricato in m.o. e copertura in tegole di eternit su una superficie di mq.40, IA De LU propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 157 e 160 c.p. perché è stata erroneamente esclusa la prescrizione dei reati contestati;
infatti, la baracca era stata già ultimata e resa abitabile sin dal 18 dicembre 1984, data in cui era stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna da parte del RE di Messina per l'abuso edilizio, sicché non rispondeva a verità il rapporto dei VV.UU. a seguito del sopralluogo eseguito il 19 settembre 1994, sulla circostanza che egli avesse proseguito i lavori di costruzione della baracca;
2. Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. perché la sentenza impugnata è del tutto carente di motivazione sull'iter argomentativo seguito dal giudice e sulle ragioni che lo hanno condotto a emettere quella decisione;
3. Violazione dell'art. 81 c.p., perché, una volta che era stato individuato il reato più grave nella contravvenzione dell'art. 20 lett. b) L. 1985 n. 47, doveva essere aumentata la pena per questa prevista e non poteva essere irrogata la pena della multa di L.800.000 per il reato previsto dall'art. 633 c.p.;
4. Violazione del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., perché la pena irrogata è eccessiva, tenuto conto che l'imputato è disoccupato e dedito a lavori saltuari.
L'impugnazione proposta è infondata e dev'essere respinta. È qui il caso di ribadire, in tesi generale, che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte sia sotto il codice di rito abrogato (Cass., Sez. I, 18 aprile 1985, ric. Madonna;
Id., 19 ottobre 1988, ric. Quattrocchi) che nella vigenza di quello attualmente in vigore (Cass., Sez. I, 4 febbraio 1994, ric. Albergamo e altri;
Sez. III, 23 aprile 1994, ric. Scauri) le motivazioni della sentenza di primo grado e della sentenza di appello si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile, al quale si deve fare in ogni caso riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Questa integrazione è ancor più necessaria ove il giudice del gravame valuti il materiale probatorio e risolva le questioni poste dall'appellante con criteri omogenei a quelli del giudice di primo grado, con riferimento alle determinazioni da questi adottate e ai passaggi logico-giuridici della sentenza appellata, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono in sostanza una sola entità, tanto più quando i motivi di appello non abbiano introdotto elementi nuovi, ma siano limitati a situazioni già esaminate e discusse in prima istanza.
In base a questo principio si rivela l'infondatezza del vizio di motivazione rilevato col secondo motivo di impugnazione, dal momento che la sentenza di primo grado ha offerto ampia e giustificata motivazione delle ragioni che hanno portato alla decisione di condanna e al rigetto dell'eccezione di prescrizione. Gli elementi riportati in tale motivazione dimostrano come sia altrettanto infondato anche il primo motivo di ricorso. Dall'esposizione della vicenda si apprende, infatti, che nel 1985 l'imputato aveva intrapreso la costruzione sul greto di un torrente, su suolo demaniale, di un manufatto che il 16 ottobre di quell'anno era stato sottoposto a sequestro con inizio del processo penale a carico dell'autore. Il manufatto era stato dissequestrato solo a conclusione del suddetto processo, dopo però che il Sindaco di Messina aveva emesso nei confronti del De LU ordinanza di sospensione dei lavori. Il 19 settembre del 1994 i Vigili Urbani, recatisi sul posto per verificare l'osservanza dell'ordinanza del Sindaco, avevano constatato che l'opera era stata ultimata anche nelle rifiniture ed era abitata.
L'andamento della vicenda, col sequestro dell'opera per tutto il tempo occorso per il processo, dà ragione del fatto che il completamento dell'edificio sia avvenuto a tanta distanza di tempo dall'inizio della costruzione ed è, quindi, smentita l'asserzione del ricorrente che il rapporto dei Vigili Urbani del 1994 non risponda alla verità dei fatti. Quanto al resto, come risulta dall'imputazione contestata e come lo stesso RE ha chiarito, il reato per cui si è proceduto nel presente processo riguarda appunto la prosecuzione dei lavori in violazione dell'ordine di sospensione, per la quale il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall'art. 20 lett. b) L. 1985 n. 47 con una decisione giuridicamente corretta e aderente ai fatti di causa. Non v'è dubbio, infatti, che all'atto del sequestro del 1985 la baracca non fosse ne' ultimata ne' abitata e che il completamento sia avvenuto dopo il processo e il conseguente dissequestro nonché dopo l'emissione dell'ordine di demolizione. Altrettanto indubbia è l'illiceità di tali lavori sotto il profilo penale, in base al principio che costituisce il reato previsto dall'art. 20 lett. b) L.28 febbraio 1985 n. 47 per inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori emesso dal sindaco qualsiasi attività di prosecuzione dei lavori fino al completamento dell'edificio e, quindi, anche quella di semplice rifinitura e di esecuzione degli intonaci esterni ed interni, di installazione degli impianti elettrico e idrico e di apposizione degli infissi, benché di per sè non soggetta a concessione (v., da ultimo, Cass., Sez. III, 23 gennaio 1996 n. 719, P.M. in proc. Mignacca).
Nè si può dubitare che la prosecuzione dei lavori in violazione dell'ordine di sospensione costituisca ipotesi autonoma di reato, così come esattamente ha ritenuto il RE, adeguandosi a un orientamento non recente, ma di assoluta attualità (Cass., Sez. III, 17 novembre 1988 n. 11102). Infatti, l'art. 20 lett. b) L. 28 febbraio 1985 n. 47 - che riproduce l'art. 17 lett. b) L. 28 gennaio 1977 n. 10, esclusa l'ultima parte, concernente l'inosservanza del disposto dell'art. 28 L. 17 agosto 1942 n. 1150 e succ. modd. - comporta tre distinte ipotesi di reato in relazione a tre diverse forme di condotta illecita: l'esecuzione di lavori in assenza della concessione;
l'esecuzione dei lavori in totale difformità dalla concessione;
la prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione. I primi due reati - tra i quali, benché rispondenti alla medesima finalità di tutela dell'assetto del territorio, non è configurabile il concorso, perché alternativi, supponendo l'uno il rilascio e l'altro l'assenza della concessione - sono compatibili con il terzo, che si realizza con una condotta diversa ed autonoma ed ha come fine la tutela del provvedimento dell'amministrazione comunale, per cui con quest'ultimo ciascuno di essi può separatamente concorrere qualora i lavori, sospesi dal sindaco perché eseguiti in assenza o in totale difformità dalla concessione, siano stati comunque proseguiti nonostante l'ordine di sospenderli. Fatta questa premessa, si osserva come l'eccezione di prescrizione sia del tutto infondata.
Infatti, il principio a cui si è ispirato il legislatore è che il periodo di tempo necessario perché si verifichi l'estinzione del reato inizia a decorrere solo quando si sia avuta la cessazione della condotta criminosa e tale principio ha trovato attuazione nella norma dettata dall'art. 158 c. 1 c.p., il quale prevede che il termine iniziale di decorrenza del periodo prescrittivo coincida con la consumazione del reato e, per il tentativo, con il compimento dell'ultimo atto diretto alla consumazione del delitto. La stessa norma coerentemente ricollega l'inizio del decorso della prescrizione alla cessazione della continuazione e della permanenza, da un canto considerando il reato continuato come un'unità reale, non suscettibile di scomposizione nei singoli reati che la compongono, siano essi istantanei o permanenti (Cass., Sez. VI, 7 dicembre 1989 n. 17202, Tucci), sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della continuazione per tutti i reati unificati nella complessa figura prevista dall'art.81 cpv. c.p. e, quindi, dalla consumazione dell'ultimo dei reati che entrano in continuazione, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato (Cass., Sez. I, 19 gennaio 1989 n. 489, Baglioni); e dall'altro, che nel caso di reato a condotta permanente la prescrizione inizia il suo decorso dalla cessazione della permanenza della condotta criminosa, che si realizza o con l'esaurimento di essa per il conseguimento dell'oggetto, cioè per la verificazione dell'evento o a seguito dell'eliminazione del carattere antigiuridico della condotta stessa (ad es., col conseguimento della sanatoria), o per effetto della desistenza dell'autore o per l'intervento preventivo dell'autorità giudiziaria;
oppure con la sentenza di condanna pronunciata in primo grado o seguito dell'impugnazione da parte del P.M. della sentenza di proscioglimento (v., per tutte, Cass., Sez. I, 18 gennaio 1996 n. 561, ric. P.M. in proc. Russo). Allorché nel reato continuato siano compresi uno o più reati permanenti il principio si attua considerando che la cessazione della continuazione coincide con la cessazione, per una delle cause sopra indicate, della permanenza dell'ultimo di essi, per cui da questo momento inizia a decorrere il termine di prescrizione proprio di ciascuno dei reati unificati dal nesso della continuazione. Nella specie, per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. II, 5 settembre 1991 n. 8799, ric. Iafrate;
Id. 16 marzo 1990 n. 3708, ric. Martino;
30 giugno 1988 n. 7427, ric. D'Amore), il reato previsto di invasione di terreni o edifici previsto dall'art.633 c.p. è a condotta permanente e la permanenza cessa o con la cessazione dell'occupazione o con la sentenza di condanna, pronunciata in primo grado.
In difetto della prova che l'occupazione sia venuta meno per la demolizione della baracca, vale la regola per cui la permanenza del reato suddetto si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, cioè il 12 febbraio 1996, e da questa data è iniziata la decorrenza del periodo prescrittivo di ciascun reato legato dal vincolo della continuazione, sicché per nessuno dei reati contestati il termine di prescrizione è ancora scaduto. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili. Con il terzo il ricorrente deduce un errore di calcolo della pena nel reato continuato, rilevandolo nel fatto che - dopo aver individuato tra i reati concorrenti riuniti per la continuazione il reato urbanistico come più grave, determinando la pena da applicare per questo - il Giudice di primo grado, invece di praticare sulla pena del reato-base un aumento per la continuazione, aveva determinato autonomamente la pena della multa per il reato previsto dall'art.633 c.p., tenendola distinta nell'ambito della sanzione complessiva inflitta.
Prescindendo del tutto dal considerare il merito della questione, si osserva che il De LU nei motivi di appello si è limitato a chiedere le attenuanti generiche, che il Giudice di secondo grado gli ha concesse riducendo in misura corrispondente la pena inflitta tanto riguardo all'arresto e all'ammenda irrogati per il reato base, quanto riguardo alla multa irrogata per il delitto, ed ha, quindi, dedotto l'errore di calcolo della pena, in effetti incisivo soltanto per la diversa specie di pena pecuniaria inflitta (la multa in luogo dell'ammenda), per la prima volta col ricorso per cassazione, incorrendo nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606 u.c. c.p.p. in relazione alle violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
Il quarto motivo d'impugnazione è inammissibile per il combinato disposto degli artt. 581 lett.c) e 591 lett. c) c.p.p., in quanto si lamenta genericamente l'eccessività della pena senza indicare le ragioni di diritto poste a fondamento della violazione di legge denunciata e senza tener conto del dato di fatto che la pena è stata già ridotta sensibilmente in appello, in misura assai prossima ai minimi edittali.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1999