Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/1999, n. 7878
CASS
Sentenza 19 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di prescrizione dei reati, l'articolo 158, primo comma, cod. pen. ricollega l'inizio del decorso della prescrizione alla cessazione della continuazione e della permanenza, da un canto considerando il reato continuato come un'unità reale, non suscettibile di scomposizione nei singoli reati che la compongono, siano essi istantanei o permanenti, sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della continuazione per tutti i reati unificati nella complessa figura prevista dall'articolo 81 cpv cod. pen. e, quindi, dalla consumazione dell'ultimo dei reati che entrano in continuazione, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato; e dall'altro, che nel caso di reato a condotta permanente la prescrizione inizia il suo decorso dalla cessazione della permanenza della condotta criminosa, che si realizza o con l'esaurimento di essa per il conseguimento dell'oggetto, cioè per la verificazione dell'evento o a seguito dell'eliminazione del carattere antigiuridico della condotta stessa, o per effetto della desistenza dell'autore o per l'intervento preventivo dell'autorità giudiziaria, oppure con la sentenza di condanna pronunciata in primo grado o a seguito dell'impugnazione da parte del PM della sentenza di proscioglimento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/1999, n. 7878
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7878
    Data del deposito : 19 marzo 1999

    Testo completo