Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/1998, n. 5370
CASS
Sentenza 23 marzo 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il rinvio operato dall'art.70 d.P.R. n.633 del 1972 sull'applicazione dell'IVA nell'importazione di beni, non attiene solo all'art.292 della legge doganale ma anche all'art.295, che contempla le aggravanti speciali del contrabbando, giacché il predetto precetto si riferisce alle controversie ed alle sanzioni di cui alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine e, quindi, richiama l'intero titolo VII del T.U. n.443 del 1973. Nè sussiste alcuna violazione del principio di tassatività, poiché la fattispecie non è indeterminata, giacché fa riferimento a connotati e parametri precisi e consente di conoscere il divieto oggetto della disposizione incriminatrice. Non può, neppure, addursi una pretesa incompatibilità fra le condotte descritte dalla norma richiamata (art.295 d.P.R. n.43 del 1973) ed il precetto contemplato da quella richiamante (art.70 d.P.R. n.633 del 1972), perché, pur non essendo l'I.V.A. un dazio ma un'imposta, i comportamenti evasivi, in quella specifica ipotesi, si consumano in dogana, sicché assumono rilievo le varie circostanze aggravanti previste dall'art.295 T.U. doganale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/1998, n. 5370
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5370
    Data del deposito : 23 marzo 1998

    Testo completo