Sentenza 23 marzo 1998
Massime • 1
Il rinvio operato dall'art.70 d.P.R. n.633 del 1972 sull'applicazione dell'IVA nell'importazione di beni, non attiene solo all'art.292 della legge doganale ma anche all'art.295, che contempla le aggravanti speciali del contrabbando, giacché il predetto precetto si riferisce alle controversie ed alle sanzioni di cui alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine e, quindi, richiama l'intero titolo VII del T.U. n.443 del 1973. Nè sussiste alcuna violazione del principio di tassatività, poiché la fattispecie non è indeterminata, giacché fa riferimento a connotati e parametri precisi e consente di conoscere il divieto oggetto della disposizione incriminatrice. Non può, neppure, addursi una pretesa incompatibilità fra le condotte descritte dalla norma richiamata (art.295 d.P.R. n.43 del 1973) ed il precetto contemplato da quella richiamante (art.70 d.P.R. n.633 del 1972), perché, pur non essendo l'I.V.A. un dazio ma un'imposta, i comportamenti evasivi, in quella specifica ipotesi, si consumano in dogana, sicché assumono rilievo le varie circostanze aggravanti previste dall'art.295 T.U. doganale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/1998, n. 5370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5370 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GIAMMANCO Pietro Presidente del 23/03/1998
1 Dott. SAVIGNANO Giuseppe Consigliere SENTENZA
2 " MP Ferdinando " N. 1011
3 " ES FR " REGISTRO GENERALE
4. " VA CE " N. 13187/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da CQ NC n. a Trani il 14 ottobre 1951; EN IC n. a Bisceglie il 23 ottobre 1963; VI LO n. a Bari in data 1 dicembre 1968 e SI AN n. a Bari 29 dicembre 1956
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 31 gennaio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Fraticelli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Svolgimento del processo
VI CE, EN OL, DO LO e AS NI hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, emessa in data 31 gennaio 1997. con la quale venivano condannati per i reati di contrabbando di t.l.e. di 1.410 Kg, di conseguente evasione I.V.A., di rifiuto di obbedienza ad unità navali della G.d.F. e di inosservanza delle segnalazioni, deducendo tutti tramite l'avv. Misciagna quali motivi la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla misura della pena ed alla concessione delle attenuanti generiche, la violazione dell'art.2 l. n. 50 del 1994.costituente circostanza aggravante del delitto di contrabbando e non reato autonomo, e l'intervenuta depenalizzazione della violazione di cui agli artt.67 e 70 d.P.R. n.633 del 1972 e successive modificazioni, mentre l'VI con altro atto di impugnazione presentato personalmente adduceva come ulteriori motivi l'intervenuta depenalizzazione anche delle violazioni relative al c.d. contrabbando e confermava quelli relativi alla dosimetria della pena. alla carenza e contraddittorietà della motivazione circa l'omessa concessione delle attenuanti generiche, e l'assenza assoluta di motivazione sui reati di cui agli artt.5 l. n. 1409 del 1956 e 1218 cod.nav..
Motivi della decisione
I motivi addotti dall'VI personalmente non sono fondati, mentre quelli dedotti nell'altro ricorso presentato a ministero dell'avv. Misciagna sono per varie ragioni inammissibili, sicché il primo ricorso deve essere rigettato, mentre l'altro deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna, in solido., dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di lire un milione alla cassa delle ammende. Infatti quest'ultimo ricorso è stato proposto da difensore, non iscritto allo speciale albo dei legali ammessi al patrocinio in Cassazione e di imputati contumaci privo di specifico mandato, in quanto quello rilasciato in calce all'atto di appello riguarda espressamente quel solo gravame.
Pertanto, trattandosi di inammissibilità originaria, non assumono alcun rilievo le infondate censure in esso contenute, ivi compresa quella relativa alla natura circostanziale e non di reato autonomo dell'ipotesi criminosa stabilita dalla legge n.50 del 1994, risolta in senso opposto all'assunto dei ricorrenti da queste sezioni unite (Cass. sez. un. ud. 29 ottobre 1997 dep. 8 gennaio 1998 n. 119,Deutsch) con motivazione pienamente condivisibile. Per quanto attiene al ricorso sottoscritto dall'VI deve rilevarsi che l'ultimo motivo, relativo alla carenza di motivazione in ordine ai reati contemplati dal codice della navigazione. non è stato dedotto nella precedente impugnazione e gli altri sono infondati, poiché i reati di contrabbando e di conseguente evasione I.V.A. non sono stati depenalizzati dall'art.2 della legge n. 562 del 1993 in relazione agli artt.32 e 39 l. n. 689 del 1981, secondo le pienamente condivisibili argomentazioni di queste sezioni unite.. che hanno disatteso un isolato orientamento (Cass. sez.un.21 aprile 1995 n. 7930,P.M. in proc. Zouine rv 201550 cui adde con espresso riferimento all'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972 Cass. sez. III 18 giugno 1997, Ticchi, in cui si fa rilevare la natura finanziaria del reato).
Ed invero contrariamente a quanto opina il ricorrente il rinvio operato dall'art.70 d.P.R. n.633 del 1972 non attiene solo all'art.292 della legge doganale ma anche all'art.295, che contempla le aggravanti speciali del contrabbando, giacché il predetto precetto si riferisce alle controversie ed alle sanzioni di cui alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine e, quindi, richiama l'intero titolo VII del T.U. n.43 del 1973. Nè sussiste alcuna violazione del principio di tassatività, poiché la fattispecie non è indeterminata, giacché fa riferimento a connotati e parametri precisi e consente di conoscere il divieto oggetto della disposizione incriminatrice.
Non può, neppure, addursi una pretesa incompatibilità fra le condotte descritte dalla norma richiamata (art.295 d.P.R. n. 43 del 1973) ed il precetto contemplato da quella richiamante (art.70 d.P.R. n. 633 del 1972).,perché, pur non essendo l'I.V.A. un dazio ma un'imposta, i comportamenti evasivi, in quella specifica ipotesi., si consumano in dogana, sicché assumono rilievo le varie circostante aggravanti previste dall'art.295 T.U. doganale.
Infine, logicamente, non assume rilievo l'eventuale omessa contestazione di aggravanti, giacché è sufficiente aver stabilito l'astratta possibilità di configurazione delle ipotesi aggravate. Per quel che concerne il secondo motivo la Corte di merito adeguatamente motiva senza alcun vizio logico e giuridico sulla misura della pena comminata, rapportata alle modalità dei fatti, all'unicità della condotta, alla gravità dei reati ed all'entità del t.l.e., e sulla concessione, al AS, ed il diniego agli altri ricorrenti delle attenuanti generiche, mentre l'autonomia della fattispecie criminosa di cui alla legge n. 50 del 1994 finisce, pure, con il togliere in parte indirettamente rilevanza alla stessa censura, giacché sarebbe, comunque, comminabile la pena detentiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto personalmente da VI CE, dichiara inammissibile l'altro ricorso proposto da tutti gli imputati a ministero dell'avv. Misciagna e condanna tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di un milione di lire alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1998