Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 1
Il reato di evasione dell'IVA all'importazione di tabacchi esteri lavorati, di cui agli artt. 1, 67 e 70 del D. P. R. 26.10.1972, n.633, non può considerarsi abrogato attesa la sua specialità, per effetto della disposizione di cui all'art. 25, comma 2, del d.l.g. 10 marzo 2000, n. 74.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2001, n. 17117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17117 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. BRUNO FRANGINI - Presidente - del 05/03/2001
2. Dott. FABIO MAZZA - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. GIANFRANCO TATOZZI - Consigliere - N. 1085
4. Dott. FRANCESCO MARZANO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Dott. RUGGERO GALBIATI - Consigliere - N. 40916/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC CO, n. in Bari il 03.10.1977;
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bari in data 7 luglio 2000;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva:
1. Il 7 luglio 2000 il G.I.P. del Tribunale di Bari applicava a CC CO pena ritenuta di giustizia per imputazioni di cui:
a) art. 73.4 D.P.R. n. 309/1990; b) 25, 282, lett. f), 292, 296 D.P.R n. 43/1973;
c) 1, 67, 70 D.P.R n. 633/1972 (fitti del 5 luglio 2000).
2.0 Avverso tale sentenza ha personalmente proposto ricorso l'imputato, denunziando "violazione art. 606 lett. b) c.p.p. "Deduce che "il reato di evasione dell'IVA dovuta sull'importazione dei tabacchi lavorati esteri previsto dagli artt. 1, 16, 67 e 70 del D.P.R. n. 25.7.72 n. 633 e successive modifiche, "è stato depenalizzato per effetto dell'art. 25, c. 2, del D.Lgsvo 10 marzo 2000, n. 74". Assume, al riguardo, che ai sensi dell'art. 9 della relativa legge di delega 25 giugno 1999, n. 205, il Governo era stato delegato ad emanare un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo 1^ del D.L. n.429/1982, convertito, con modificazioni, in L. a 516/1982 e "delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina": col nuovo testo normativo, "conformemente alle direttive della legge delega... la repressione penale è stata limitata" alle fattispecie delittuose, connotate da rilevante offensività e da dolo specifico. ivi espressamente indicate, sicché, "a decorrere dal 15 aprile c.a. risultano depenalizzati tutti gli altri comportamenti già costituenti reato in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nessuno escluso, e, dunque, anche lo specifico reato di evasione dell'UVA all'importazione, a nulla rilevando, ovviamente, che con il decreto delegato in esame non sia stato espressamente abrogato anche l'art. 70 del D.P.R. 633/72...".
2.1 RG. ha chiesto il rigetto del ricorso, - rilevando che "le operazioni imponibili ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 633/1972 danno luogo ad un accertamento ed alla conseguente liquidazione e riscossione secondo un regime speciale rispetto a quello ordinano previsto per le operazioni di cui all'art. 1 dello stesso D.P.R. n.633/1972 e che "a detta specialità del regime impositivo,
corrisponde un sistema sanzionatorio fissato dall'art. 70 D.P.R. n.633/1972 del tutto autonomo rispetto a quello sto in passato dalla L.516/1982 ed attualmente dal D. Lgsvo n. 74/2000 in tema di IVA sulle operazioni imponibili ex art. 1 D.P.R. n. 633/1972"; sicché, "in difetto di una abrogazione espressa ex art. 25 del D.Lgsvo n. 74/2000, deve considerarsi compatibile con la riforma dei reati tributari la permanente vigenza dell'art 70 D.P.R. n. 633/1972 e assieme un autonomo presidio penale nello specifico settore dell'IVA sulle importazioni".
3.0 Il ricorso è infondato.
Premesso, invero, che il rilievo gravatorio concerne solo la imputazione sub c) della rubrica, come sopra evocata (si contestava all'imputato di aver detenuto kg. 12,200 di tabacchi esteri lavorati dei quali non giustificava la provenienza e di non aver assolto alla relativa imposta IVA su tali merci), deve innanzitutto rilevarsi che, con la L. n. 205/1999 (art. 1), il Governo era stato delegato ad adottare un decreto legislativo per la riforma della disciplina sanzionatoria riguardante, tra l'altro, leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari (art. 6) e reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art 9): a tale ultimo riguardo il Governo era stato delegato ad emanare un decreto legislativo "recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo 1^ del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina". Alla stregua del contenuto, quindi, di tale delega, questa concerneva la disciplina generale in materia, già dettata dalla L. n. 516/1982, espressamente evocata a conseguenti fini abrogativi;
il richiamo alle "altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina" non poteva, e non può, quindi, che essere collegato alle "altre norme" che su tale specifica materia si rendessero, e si rendano, eventualmente incompatibili con tale nuova disciplina generale in materia. La diversa e speciale materia doganale costituiva, invece, oggetto specifico della disposizione di cui all'art. 6, 1^ c., lett. a), della legge delega.
3.1 In attuazione di tale delega, il D. Lgsvo n. 74/2000 (art. 5) ha, tra l'altro, ridisegnato il reato (ora delitto) di omessa dichiarazione ai fini dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, con espresso ed esclusivo riferimento a "una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte".
Da tale generale previsione esula del tutto quella di cui all'arte. 70 del D.P.R. n. 633/1972, che, inserita nel titolo 5^ di tale disposto normativo ("importazioni" come definite dall'art. 67) reca, tra l'altro, che "l'imposta relativa è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione": trattasi, quindi, come giustamente rileva il P.G. requirente, per un verso, di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta secondo un regime speciale rispetto a quello ordinario, e, per altro verso e conseguentemente, di un regime speciale impositivo, cui corrisponde un sistema sanzionatorio autonomo.
3.2 Deve, altresì considerarsi che l'art. 70.1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che, in tema di importazioni, "si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine".
La violazione prevista dall'art. 70 del D.P.R. n. 633/1972 costituisce un reato autonomo che concorre con quello di contrabbando ed al quale si applicano le sanzioni previste dalla legge doganale relativamente ai diritti di confine (cfr. Cass., Sez. 3^, n. 7932/1998); ed ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 43/1973 "si considerano 'diritti doganali' tutti quei diritti che la dogana è tenuta e riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali"; e "fra i diritti doganali costituiscono 'diritti di confinè... le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato": l'IVA all'atto della importazione di beni nel territorio dello Stato deve annoverarsi tra i diritti doganali di confine (cfr. Cass., Sez. 3^, n. 10200/1998; id., Sez. 3^, n. 1298/1992). E, d'altra parte, il disposto dell'art. 70.1 citato non opera un rinvio alla legge doganale solo quoad poenam, ma rimanda recettiziamente all'intero titolo 9^ della L. n. 1424/1940, successivamente trasfuso nel titolo 7^ del D.P.R. n. 43/1973 (Cass., n. 10200, cit.; id., Sez. 3^, n. 7932/1998; id., Sez. 3^, n. 5370); e, per quel che più specificamente rileva nella fattispecie in esame, ai sensi dell'art.341 del D.P.R. n. 43/1973, "ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente le disposizioni di questo titolo".
3.3 Può ulteriormente soggiungersi - per quanto possa ancora rilevare sotto il profilo della specialità ed autonomia della previsione in questione - che, posto il rinvio recettizio operato dall'art. 71.1 all'intero titolo 7^ del D.P.R. n. 43/1973, il sistema sanzionatorio al riguardo è rimasto del tutto immutato per quel che concerne il contrabbando di tabacchi esteri lavorati. Infatti, l'art. 6 della legge di delega n. 205/1999, nel prevedere al 1^ comma, lett. a), la riforma della disciplina sanzionatoria riguardante le sanzioni previste dagli artt. da 282 a 296 del D.P.R. n. 43/1973, recava, nel 2^ comma, che "il comma 1 non si applica alle violazioni in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri"; e l'art. 295 - bis di tale ultimo testo normativo, come aggiunto dall'art. 25 del D.Lgsvo n. 507/1999, reca, nel suo ultimo comma, che le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri".
3.4 Deve conclusivamente convenirsi col P.G. requirente che, atteso il regime speciale, rispetto a quello ordinario, della previsione in questione e la conseguente specialità del relativo sistema sanzionatorio, secondo il rinvio recettizio suindicato, tale fattispecie di reato non è stata depenalizzata a seguito dell'intervenuto D. Lgsvo n. 74/2000, in mancanza di specifica abrogazione, ai sensi dell'art. 25 dello stesso testo normativo. Il riferimento, in questo, a "ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto", va riferita alla materia ridefinita con lo stesso testo normativo, non anche ad altre fattispecie di reato autonome e speciali rispetto a questa.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2001