Articolo 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 settembre 2003
>
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
1 giugno 2012
>
Versione
24 dicembre 2021
>
Versione
28 aprile 2024
Art. 9.
(Misure di garanzia)
(art. 6 Codice 2003)

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso societa' controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall' articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile . Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle situazioni previste dall' ((articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)) .
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.
Entrata in vigore il 28 aprile 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente