Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/1999, n. 3274
CASS
Sentenza 22 ottobre 1999

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Tutte le fattispecie contravvenzionali previste dall'art. 46, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (commercializzazione di sigarette in pacchetti privi di avvertenze previste a tutela della salute) sono state depenalizzate dall'art. 23, comma 4, della legge 22 febbraio 1994 n. 146.

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1993 n. 562, il reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione non è depenalizzato, poiché la depenalizzazione dei delitti finanziari puniti con la sola multa, introdotta dall'art. 2 della legge 562 del 1993, non si applica qualora siffatti delitti, nelle ipotesi aggravate, siano puniti con pena detentiva, congiunta o alternativa rispetto a quella pecuniaria, e l'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 effettua il rinvio all'intero titolo VII del Testo Unico sulla legge doganale, cioè anche all'art. 295, che contempla le aggravanti speciali del contrabbando doganale in presenza delle quali alla pena della multa è aggiunta quella della reclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/1999, n. 3274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3274
    Data del deposito : 22 ottobre 1999

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