Sentenza 22 ottobre 1999
Massime • 2
Tutte le fattispecie contravvenzionali previste dall'art. 46, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (commercializzazione di sigarette in pacchetti privi di avvertenze previste a tutela della salute) sono state depenalizzate dall'art. 23, comma 4, della legge 22 febbraio 1994 n. 146.
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1993 n. 562, il reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione non è depenalizzato, poiché la depenalizzazione dei delitti finanziari puniti con la sola multa, introdotta dall'art. 2 della legge 562 del 1993, non si applica qualora siffatti delitti, nelle ipotesi aggravate, siano puniti con pena detentiva, congiunta o alternativa rispetto a quella pecuniaria, e l'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 effettua il rinvio all'intero titolo VII del Testo Unico sulla legge doganale, cioè anche all'art. 295, che contempla le aggravanti speciali del contrabbando doganale in presenza delle quali alla pena della multa è aggiunta quella della reclusione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/1999, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 18/10/2000
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2 " ALFREDO TERESI " N. 3274
3 " CLAUDIA SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4 " CARLO GRILLO " N. 20332/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
avverso l'ordinanza 28/1/2000 pronunciata dal G.U.P. presso Tribunale di Roma nel procedimento nei confronti di IR IZ e DE UC MA.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. Grillo;
lette le conclusioni del P.G., con cui chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza;
la Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il G.U.P. presso il Tribunale di Roma, nel procedimento nei confronti di IR IO e De LU CO, imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 4 n. 401/1989, rilevato che detto reato prevede la citazione diretta a giudizio da parte del P.M. - ex art. 550 c.p.p., come sostituito dalla L. n. 479/1999 - e ritenuto che l'art. 33-sexies introdotto dal D.L.vo n. 51/1998, così come modificato dalla L. n. 479/1999, superava la disciplina transitoria posta dall'art. 220 del detto decreto n. 51/1998, disponeva la restituzione degli atti al P.M.. Contro tale provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica, denunziandone l'abnormità e chiedendone quindi l'annullamento. Ad avviso del ricorrente, infatti, il sistema organico della legge processuale formatosi a seguito dell'emanazione del suddetto D.L.vo n. 51/1998, della L. n. 234/1999 e della L. n.479/1999 confligge con la decisione del G.U.P., giacché l'art. 33-
sexies sopra richiamato non "supera" il disposto dell'art. 220 D.L.vo n. 51/1998, e quindi non si applica ai procedimenti - come quello in esame - per i quali, anteriormente al 2/1/2000, il P.M. aveva già esercitato l'azione penale ed il G.U.P. fissata l'udienza preliminare. Il G.U.P., dunque, avrebbe dovuto celebrare l'udienza preliminare e, all'esito, dichiarare non luogo a procedere oppure disporre il rinvio a giudizio dell'imputato dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Infine, ove dovesse ritenersi corretta l'interpretazione dell'art. 33 sexies fornita dal G.U.P., essa sarebbe - secondo il ricorrente - incompatibile con l'art. 111, comma 2, Cost., che afferma il principio della ragionevole durata del processo, in quanto impone una inutile duplicazione di atti già compiuti.
Il ricorso è fondato, dovendosi considerare abnorme il provvedimento impugnato.
Atto abnorme - come questa Corte ha costantemente affermato (ex plurimis: Sez. III, 21 febbraio 1997, n. 757, PM/Piccoli) - è, invero, non solo quello non rispondente ad alcuno schema processuale, ma altresi quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, aldilà di ogni ragionevole limite e non può essere rimosso dalla realtà giuridica senza la denuncia della sua abnormità.
Nel caso di specie, innanzi tutto, si ritiene che l'interpretazione delle norme sopra richiamate fornita dal giudicante non sia corretta. Col decreto legislativo n. 51/1998 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) veniva inserito nel codice di rito l'art. 33-sexies (dall'art. 170) e venivano dettate varie disposizioni transitorie, tra cui quella dell'art. 220. La prima di tali norme stabiliva: "1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza e contestuale decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 555, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 557, 558 e 559".
Con l'art. 220 il menzionato decreto disponeva: "Se, alla data di efficacia del presente decreto, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, l'udienza è tenuta con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti.
Il giudice, se deve disporre il rinvio a giudizio, emette decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica". Successivamente, con legge 22 luglio 1999, n. 234, di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, veniva stabilito (Art. 3) che, ai fini dell'applicazione dell'art. 220, il riferimento temporale non era più "alla data di efficacia del presente decreto", ma il 2 gennaio 2000.
Infine, la legge 16 dicembre 1999, n. 479, riformulava (con l'art. 47) l'art. 33-sexies nel modo seguente: "1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'art 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli artt. 424, commi 2 e 3 553 e 554."
Premesso quanto sopra, anche prima dell'esame contenutistico dei due articoli ed a prescindere dalle modifiche dagli stessi subite, appare evidente che, trovando essi collocazione (oltre che origine) nel medesimo contesto normativo - il D.L.vo n. 51/1998 - necessariamente diversa deve essere la loro sfera di operatività.
Pertanto, già sotto il profilo sistematico, non è corretto sostenere - come fa il G.U.P. capitolino - che la nuova formulazione dell'art 33-sexies c.p.p. "supera" la disciplina transitoria posta dall'art. 220 D.L.vo n. 51/1998; alle norme in questione, invece, nel chiaro intento del legislatore, che le ha formulate contestualmente e non ha stabilito con riferimento ad esse - nelle successive loro modifiche - alcuna prevalenza ne' tanto meno abrogazione, deve essere riconosciuto un campo di applicazione affatto differente: l'articolo del codice regola le situazioni "a regime", e cioè quelle che si verificano quando già sono pienamente operative le nuove regole procedurali sulla competenza, mentre la norma transitoria è destinata appunto a sopperire all'esigenze temporanee sorte nel periodo di passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. Così interpretate le norme in esame, è anche superata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve considerarsi abnorme e come tale va annullato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2000