Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2002, n. 22555
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Sentenza 30 aprile 2002

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In materia di reati finanziari integra l'ipotesi di cui all'art. 70, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (evasione dell'I.V.A. all'importazione) l'importazione di merce dalla Confederazione Elvetica atteso che soltanto i dazi in senso proprio e le tasse ad effetto equivalente sono stati soppressi in base a gli artt. 3 e 6 dell'Accordo stipulato il 19 dicembre 1972 tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Elvetica, mentre è rimasta impregiudicata la facoltà di riscossione dell'I.V.A. all'atto dell'ingresso di merci nel territorio degli stati aderenti alla CEE, trattandosi di imposta il cui presupposto finanziario è diverso da quello dei dazi doganali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2002, n. 22555
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22555
    Data del deposito : 30 aprile 2002

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