Sentenza 30 aprile 2002
Massime • 1
In materia di reati finanziari integra l'ipotesi di cui all'art. 70, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (evasione dell'I.V.A. all'importazione) l'importazione di merce dalla Confederazione Elvetica atteso che soltanto i dazi in senso proprio e le tasse ad effetto equivalente sono stati soppressi in base a gli artt. 3 e 6 dell'Accordo stipulato il 19 dicembre 1972 tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Elvetica, mentre è rimasta impregiudicata la facoltà di riscossione dell'I.V.A. all'atto dell'ingresso di merci nel territorio degli stati aderenti alla CEE, trattandosi di imposta il cui presupposto finanziario è diverso da quello dei dazi doganali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2002, n. 22555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22555 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 30/04/2002
1. Dott. RAFFAELE RAIMONDI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 984
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - N. 3395/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Gregorio Leone, del foro di Milano, quale dif. dell'imputato ER CA, n. il 17.6.1965 a Brescia, res. a Bergamo
avverso la sentenza del Tribunale di Milano, in data 26.6.2000, dep. il 5.10.2000
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'a. Gen. Dott. V. Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
LO AN, proveniente da Zurigo, dove aveva acquistato sei orologi di pregio, di cui cinque di note marche svizzere ed uno di fabbricazione tedesca, a seguito di verbale di accertamento e sequestro elevato il 6/11/97 presso la dogana dell'aeroporto di Linate, fu sottoposto a procedimento penale per i reati di contrabbando doganale (artt. 282 e 292 D.P.R. 23/1/1973 n. 43 e succ. modd.) e di connessa evasione dell'I.V.A. (art.70 co.1 D.P.R. 26/10/1972 n. 633). Con sentenza del 26/6-5/10/2000 del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, all'esito del giudizio di opposizione a decreto penale, detto imputato veniva assolto dall'addebito di contrabbando, perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, quanto all'orologio di produzione tedesca (in virtù del principio della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità Economica Europea) e perché il fatto non sussiste, quanto agli orologi svizzeri (in applicazione dell'art. 228 co. 7 dell'Accordo 19/12/1992 tra la ED VE e la C.E.E., prevedente la soppressione dei dazi doganali all'importazione e delle tasse di effetto equivalente), nonché da quello relativo all'omesso pagamento dell'I.V.A, perché il fatto non sussiste, limitatamente all'orologio di marca tedesca, in virtù del principio comunitario (in particolare affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con decisione n. 299186 del 25/2/1988) secondo il quale le merci non possono essere assoggettate a doppia tassazione ed il regime sanzionatorio del tributo all'importazione non può essere più grave di quello relativo all'analoga imposizione, relativa alle cessioni di beni e servizi all'interno; per l'evasione dell'I.V.A. ad oggetto dei cinque orologi svizzeri, invece, il giudice di merito, ritenuto che nessun tributo risultava essere stato corrisposto nella ED VE e che, pertanto, non poteva configurarsi alcuna violazione del "principio di neutralità" di cui all'art. 4 del già citato Accordo del 1972 (finalizzato ad evitare la doppia imposizione), dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, concessegli le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di L.
2.000.000 di multa, oltre alle spese, ordinando la confisca degli orologi. Contro tale sentenza il AN ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestiva impugnazione, qualificata "appello", che tuttavia è stata, ai sensi dell'art 568 u.c. in rei. 593 co. 3 c.p.p. (come peraltro richiesto, in via subordinata, dall'impugnante) rimessa per competenza a questa Suprema Corte da quella di Appello di Milano. Nell'atto di impugnazione vengono denunciate "violazione dell'art 95 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea - Falsa applicazione dell'art 70 D.P.R. 26/10/72 n. 633. Violazione del Regolamento del Consiglio C.E.E. n. 2840772 del 19/12/72 (Accordo CEE - Svizzera). Illegittima disapplicazione del principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 25/2/1988 in causa 288786 (Drexel c/ Finanze Stato) e conseguente violazione del principio contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 23/471985 sulla efficacia delle sentenze comunitarie nel nostro ordinamento. Contraddittorietà della motivazione - Violazione del principio della proporzionalità". Si sostiene, in buona sostanza, che i medesimi principi che hanno indotto all'assoluzione dagli addebiti di contrabbando doganale per tutti gli orologi e da quello di evasione dell'I.VA.
all'importazione, dell'orologio tedesco, avrebbero comportato la necessità dell'assoluzione dal secondo addebito anche relativamente agli orologi svizzeri, tenuto conto della totale equiparazione degli interscambi con la Svizzera a quelli infracomunitari, in virtù dell'Accordo del 1972 tra C.E.E e ED elvetica e del recepimento dello stesso nell'ordinamento comunitario e, di riflesso, in quello italiano, con conseguente applicabilità anche del principio di proporzionalità del sistema sanzionatorio, che sarebbe stato dettato, nella citata decisione, dalla Corte di Giustizia "in via generale e non già in riferimento agli scambi comunitari". Si chiede, in subordine, la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti a detta Corte ex art 177 del Trattato, al fine dell'interpretazione del Regolamento di ratifica dell'Accordo con la ED VE, agli effetti della proposta applicabilità del principio di cui alla decisione n. 288186 del 25/2/88. Tanto premesso, rileva preliminarmente questa S. C. che l'impugnazione rientra nella propria competenza, dovendo qualificarsi, come correttamente lo è stata dalla remittente corte territoriale, quale ricorso per cassazione, in virtù del principio dettato dall'art. 568 u.c. C.P.P ed in relazione all'inappellabilità prevista dall'art. 593 co.3, del codice medesimo, nel testo vigente all'epoca della proposizione del gravame, riferita, tra le altre, alle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria. Al riguardo nessun rilievo può spiegare, tenuto conto del principio tempus regit actum, di generale applicazione in materia processuale (ove non derogato da espresse e diverse disposizioni transitorie) e della riferibilità dello stesso all'epoca in cui sia esercitata la facoltà di impugnazione (nella specie il 21/2/2000), il successivo mutamento normativo, di cui all'art. 13 della L. 26/3/2001 n. 128, con il quale, ripristinandosi l'originaria testo dell'art. 593 co. 3 c.p.(che era stato modificato nei termini sopra indicati),
l'inappellabilità è stata correlata ai soli casi di condanna all'ammenda, così consentendosi il gravame di merito in quelli, come nella specie, di subita irrogazione della sola multa (sull'applicabilità del suddetto principio e sulla riferibilità temporale all'epoca della proposizione del gravame, v. tra le altre, le sentenze (sez. 6^, 51912000 n. 9436, sez. 3^, p.u.17/10/2000, Capeleto + 1, p.u. 21/11/2000, Impembo, 7/12/2000, Lamberti, relative all'analoga problematica posta dalla precedente modifica dell'art. 593, attuata con l'art 18 della L. 24/11/99 n. 468). Palesemente infondato è, d'altra parte, l'assunto del ricorrente, secondo il quale l'avvenuta irrogazione, nel caso di specie, anche della confisca, sottrarrebbe la sentenza in questione al regime dell'inappellabilità (all'epoca) previsto dal terzo comma dell'art. 593 cit., considerato che il legislatore a tal proposito ha fatto riferimento alla sola pena principale e non anche a quelle accessorie (v., in tal senso: Cass, 3^ n. 11188/95, nella quale si sottolinea la sintomaticità, in tal senso, del testuale richiamo alla "pena alternativa", evidentemente riferibile solo a quella principale, nonché la conforme Cass. 3^, 25/9-3/11/2000 n. 11280); tanto meno, dunque, possono spiegare rilevanza, ai fini dell'appellabilità, le misure di sicurezza (qual'è, di natura patrimoniale, la confisca), eventualmente irrogate.
Passando all'esame del ricorso, la Corte ne rileva l'infondatezza. La pretesa di totale equiparazione, agli effetti penali, dell'I.V.A all'importazione ai diritti doganali di confine, negli scambi con la Svizzera, non ha fondamento, considerata la diversità dei tributi in considerazione, dei quali solo i dazi in senso proprio e le tasse ad effetto equivalente, in virtù dell'Accordo stipulato il 19/12/1972 tra la C.E.E. e la ED VE (artt. 3 e 6) sono stati gradualmente soppressi, mentre impregiudicata è rimasta la facoltà di riscossione dell'I.V.A. all'atto dell'ingresso nel territorio degli Stati interessati, trattandosi di imposta il cui presupposto economico - finanziario (v, artt. 1 e 67 D.P.R. 633/72) è del tutto diverso da quello dei dazi doganali e che non costituisce duplicazione di questi, pur essendo, per motivi di opportunità e di politica fiscale, accomunata agli stessi dal sistema di riscossione e dal regime sanzionatorio.
D'altra parte, con specifico riferimento a quest'ultimo, va considerato che i principi affermati nella nota decisione "Drexel" del 1988 dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europea, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, possono valere soltanto in ambito comunitario, senza poter essere integralmente applicati ai rapporti tra uno stato membro e la ED VE, atteso che il già citato accordo non ha equiparato a tutti gli effetti gli interscambi Comunità Europea-Svizzera a quelli infracomunitari, ma solo comportato l'abolizione dei più significativi ostacoli tributari agli stessi, vale a dire dei dazi doganali e delle tasse ad effetto equivalente, espressamente contemplati nei citati articoli dell'accordo stesso, e non anche delle imposte indirette comunque gravanti sulle cessioni o importazioni di beni o servizi.
Le esigenze affermate nella citata decisione, peraltro, sono quelle di evitare la doppia imposizione (o, comunque, di attenuarne gli effetti, detraendo l'importo del tributo già assolto nello Stato di provenienza da quello, se maggiore, dovuto nello Stato d'importazione ed ostacoli alla libera circolazione dei beni attraverso un regime sanzionatorio dell'I.V.A. all'importazione più rigoroso di quello dell'analogo tributo interno (in tal senso, v. anche le sentenze di questa S.C., sez. 3^, pen. n. 9696/90 e 2708/91). Nel caso di specie il presupposto della prima è stato escluso dal giudice di merito, con valutazione di fatto insindacabile in questa sede (in quanto fondata sulle risultanze d'indagine dibattimentalmente confermate), in base alla quale nessuna prova era stata fornita o comunque emersa circa l'avvenuto pagamento, nell'ambito della ED VE, dell'I.V.A (o di analogo tributo) gravante sull'acquisto dei cinque orologi;
ne' a tale carenza probatoria può sopperirsi sulla scorta di mere affermazioni circa la pretesa notorietà della ditta venditrice e la presunzione (non si vede su quali basi) di assolvimento del tributo in quello Stato. L'insussistenza, in concreto, dell'esigenza di evitare la doppia tassazione, costituente uno dei cardini su cui poggia l'invocata decisione, relega in secondo piano ogni questione circa la maggiore gravosità del regime sanzionatorio dell'I.V.A. all'importazione rispetto a quella interna (che non si vede come avrebbe potuto, nella specie, essere diversamente pagata in Italia, su beni già acquistati all'estero), essendo il relativo principio, affermato ovviamente con riferimento a movimenti di merce infracomunitari, basato sull'implicito presupposto della sostanziale omogeneità tra i regimi tributari dei passaggi interni di merci, adottati dagli Stati membri.
Sulla base delle suesposte considerazioni, palesandosi inutile la sollecitata sospensione del giudizio ai fini dell'ipotizzato interpello della Corte di Giustizia, il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 30 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2002