Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/03/1995, n. 8
CASS
Sentenza 24 marzo 1995

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La disposizione di cui all'art. 143 norme att. cod. proc. pen. - la quale prescrive che, negli atti preliminari al dibattimento, ove occorra rinnovare la citazione a giudizio o la sua notificazione, vi provvede il giudice - trova applicazione anche nel processo pretorile, ma esclusivamente nelle ipotesi in cui, validamente e regolarmente compiuti gli atti occorrenti per la instaurazione del rapporto processuale, insorga, e solo ai fini della permanenza della validità dell'ulteriore prosecuzione del giudizio, la necessità di ricitare l'imputato: in tal caso, infatti, posta la validità della citazione, se gli atti venissero restituiti al pubblico ministero per la rinnovazione che si fosse resa in qualche modo necessaria, si determinerebbe un'anomala regressione del procedimento, con la possibilità, inoltre, per l'imputato, di esercitare facoltà relative all'opzione per i procedimenti speciali che gli sono ormai precluse; la disposizione predetta non può viceversa operare tutte quelle volte in cui la necessità della rinnovazione della citazione deriva da una nullità che ha impedito un valido passaggio dalle indagini preliminari al giudizio: in tali ipotesi, infatti, alla dichiarazione di nullità consegue, ai sensi dell'art. 185, comma terzo, cod. proc. pen., la regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, con la conseguenza che spetta al pubblico ministero provvedere alla nuova citazione e che all'imputato è consentito esercitare le facoltà relative ai procedimenti speciali, che l'eventuale rinnovazione della citazione da parte del giudice ingiustificatamente precluderebbe. (Fattispecie relativa a nullità del decreto di citazione per inosservanza del termine a comparire di cui all'art. 555, comma terzo, cod. proc. pen.).

L'inosservanza del termine a comparire di cui all'art. 555, comma terzo, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., che si verifica al momento della notificazione, perché se fra questa e la data fissata per il giudizio non intercorre il periodo stabilito di quarantacinque giorni, gli effetti complessivi della citazione non possono essere prodotti. (Nella specie la Corte ha precisato che, tra gli effetti della citazione che non si producono per l'inosservanza del termine suddetto, vi è la decorrenza del minor termine per richiedere la definizione anticipata del procedimento, alla quale dunque l'imputato conserva il diritto di ricorrere una volta dichiarata la nullità e rinnovata la citazione da parte del pubblico ministero).

Commentario1

  • 1Indagato archiviato non ha diritto di vedere copia del fascicolo (Cass. 14999/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 giugno 2022

    L'indagato che abbia avuto visione di gran parte degli atti non ha diritto a vedere il fascciolo a suo carico una volta archiviato: è peraltro manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 116 e 408 c.p.p., sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonchè 6 CEDU, in quanto il problema della tutela del diritto di difesa della persona sottoposta si pone solo in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione e in tal caso l'udienza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 3, assicura congruamente il diritto di difesa anche dell'indagato ed appare in linea con il principio del giusto processo. Deve escludersi che il diniego …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/03/1995, n. 8
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8
Data del deposito : 24 marzo 1995

Testo completo