Sentenza 24 marzo 1995
Massime • 2
La disposizione di cui all'art. 143 norme att. cod. proc. pen. - la quale prescrive che, negli atti preliminari al dibattimento, ove occorra rinnovare la citazione a giudizio o la sua notificazione, vi provvede il giudice - trova applicazione anche nel processo pretorile, ma esclusivamente nelle ipotesi in cui, validamente e regolarmente compiuti gli atti occorrenti per la instaurazione del rapporto processuale, insorga, e solo ai fini della permanenza della validità dell'ulteriore prosecuzione del giudizio, la necessità di ricitare l'imputato: in tal caso, infatti, posta la validità della citazione, se gli atti venissero restituiti al pubblico ministero per la rinnovazione che si fosse resa in qualche modo necessaria, si determinerebbe un'anomala regressione del procedimento, con la possibilità, inoltre, per l'imputato, di esercitare facoltà relative all'opzione per i procedimenti speciali che gli sono ormai precluse; la disposizione predetta non può viceversa operare tutte quelle volte in cui la necessità della rinnovazione della citazione deriva da una nullità che ha impedito un valido passaggio dalle indagini preliminari al giudizio: in tali ipotesi, infatti, alla dichiarazione di nullità consegue, ai sensi dell'art. 185, comma terzo, cod. proc. pen., la regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, con la conseguenza che spetta al pubblico ministero provvedere alla nuova citazione e che all'imputato è consentito esercitare le facoltà relative ai procedimenti speciali, che l'eventuale rinnovazione della citazione da parte del giudice ingiustificatamente precluderebbe. (Fattispecie relativa a nullità del decreto di citazione per inosservanza del termine a comparire di cui all'art. 555, comma terzo, cod. proc. pen.).
L'inosservanza del termine a comparire di cui all'art. 555, comma terzo, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., che si verifica al momento della notificazione, perché se fra questa e la data fissata per il giudizio non intercorre il periodo stabilito di quarantacinque giorni, gli effetti complessivi della citazione non possono essere prodotti. (Nella specie la Corte ha precisato che, tra gli effetti della citazione che non si producono per l'inosservanza del termine suddetto, vi è la decorrenza del minor termine per richiedere la definizione anticipata del procedimento, alla quale dunque l'imputato conserva il diritto di ricorrere una volta dichiarata la nullità e rinnovata la citazione da parte del pubblico ministero).
Commentario • 1
- 1. Indagato archiviato non ha diritto di vedere copia del fascicolo (Cass. 14999/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 giugno 2022
L'indagato che abbia avuto visione di gran parte degli atti non ha diritto a vedere il fascciolo a suo carico una volta archiviato: è peraltro manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 116 e 408 c.p.p., sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonchè 6 CEDU, in quanto il problema della tutela del diritto di difesa della persona sottoposta si pone solo in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione e in tal caso l'udienza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 3, assicura congruamente il diritto di difesa anche dell'indagato ed appare in linea con il principio del giusto processo. Deve escludersi che il diniego …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/03/1995, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 8
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1.Dott. AN LO COCO Componente
2. " OV VA " REGISTRO GENERALE
3. " IC LL " N. 10492/94
4. " MA NI IO "
5. " NC MO "
6. " Giorgio LATTANZI (Rel.) "
7. " OV TR "
8. " DA TE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Roma
contro
:
LL AN, n. a Cerignola il 20/5/1995;
avverso l'ordinanza della Pretura Circondariale di Roma data 3/3/1994. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio LATTANZI;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo
Il Pretore di Roma con ordinanza pronunciata nell'udienza del 3 marzo 1994, accogliendo un'eccezione della difesa, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di AN IR per l'inosservanza del termine stabilito dall'art.555 comma 3 c.p.p. ed ha disposto che il decreto venisse nuovamente notificato a cura del pubblico ministero. Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Roma ha proposto ricorso per cassazione deducendo che l'ordinanza del pretore costituisce un provvedimento abnorme perché "ai sensi dell'art.143 disp. att. c.p.p., sicuramente applicabile anche al giudizio pretorile, spetta al giudicante rinnovare ""in tutti i casi in cui occorre"" la citazione a giudizio o la relativa notificazione". Il pubblico ministero ricorrente ha aggiunto che "detti principi sono stati recentemente ribaditi dalla sentenza 18 giugno 1993 della Suprema Corte a Sezioni unite (imputato Garonzi)", la quale inoltre ha precisato "che il provvedimento del pretore che dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero è abnorme non solo perché derogatorio di competenza funzionale, in difformità di quanto dalla legge previsto, ma soprattutto perché produttivo di una non consentita repressione del procedimento dalla fase dibattimentale a quella anteriore".
La seconda sezione ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite, a norma dell'art.618 c.p.p., per prevenire il reiterarsi di contrasti, rilevando che permangono perplessità "intorno alla questione della competenza a rinnovare il decreto di citazione a giudizio davanti al pretore, risolta dalle Sezioni unite con la sentenza n. 19 del 18 giugno 1993, Garonzi, nel senso che la portata normativa dell'art.143 d. lgt. 28 luglio 1989, n. 271 deve intendersi estesa anche al giudice monocratico". Secondo l'ordinanza di rimessione l'affermazione delle Sezioni unite è discutibile perché nell'art.143 disp. att. può ravvisarsi una norma eccezionale che "non può essere estesa al pretore, il quale non può provvedere anche per motivi .... tecnici, alla rinnovazione del decreto (resa necessaria per la dichiarata nullità o la constatata necessità, per qualunque ragione, del rinvio dei dibattimento a nuovo ruolo)".
Motivi della decisione
Il pubblico ministero ricorrente non contesta il provvedimento del pretore nella parte in cui ha rilevato l'inosservanza dei termine stabilito dall'art.555 comma 3 c.p.p. ed ha conseguentemente dichiarato la nullità della citazione, ma sostiene che alla nuova citazione avrebbe dovuto provvedere lo stesso pretore e che pertanto il provvedimento in questione è abnorme nella parte in cui ha invece disposto che provveda il pubblico ministero determinando "una non consentita regressione".
Sia il pubblico ministero ricorrente che l'ordinanza di rimessione muovono dal presupposto che le Sezioni unite, con la sentenza 18 giugno 1993, Garonzi, abbiano fatto un'affermazione di principio che nel caso in esame comporterebbe la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione da parte del pretore, anziché del pubblico ministero, e l'ordinanza di rimessione - al contrario del ricorrente - mostra di non condividere tale affermazione e sollecita una riconsiderazione della questione.
Però non è vero che la sentenza in questione abbia con riferimento al caso in esame il significato che le è stato attribuito: le Sezioni unite si erano occupate di un caso in cui non si era verificata alcuna nullità e con riferimento a quel caso avevano affermato che era applicabile l'art.143 norme att. c.p.p. e spettava al pretore, anziché al pubblico Ministero, il compito di rinnovare la notificazione della citazione.
Era accaduto che, pervenuto validamente il processo al dibattimento, nel corso di questo era cambiato il pretore e il nuovo magistrato, trovatosi nella necessità di iniziare ex novo il dibattimento, aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero perché provvedesse a rinnovare la citazione.
È con riferimento a questo caso che le Sezioni unite hanno ritenuto l'abnormità del provvedimento di restituzione affermando che esso aveva "prodotto un'anomala repressione del procedimento alla fase anteriore, la valida e compiuta definizione della quale ne rendeva ormai irreversibili gli effetti"; ma le Sezioni unite hanno anche avuto cura di precisare che nel caso in cui fossero state riscontrate invalidità anteriori al giudizio la regola sarebbe stata diversa, risultando inapplicabile l'art.143 norme att. c.p.p. Questa norma - hanno chiarito le Sezioni unite - "può operare nelle situazioni in cui - regolarmente e validamente compiuti gli atti occorrenti per la instaurazione del rapporto processuale, inerente alla fase giudiziale dei processo - insorga, e solo al fini della permanenza della validità della ulteriore prosecuzione dei giudizio, la necessità di ricitare l'imputato" mentre non può "essere la norma in discorso ad operare - soprattutto nella sua valenza, attributiva di competenza attuativa al giudice del giudizio - bensì altre, nel casi nei quali quest'ultimo invalidità o carenze, incidenti sulla regolarità della stessa costituzione del rapporto processuale attinente al giudizio, casi nei quali la sua competenza non va oltre I limiti del rilievo e della disposizione conseguente, laddove la rinnovazione dell'atto invalido compete all'organo giudiziario da cui promana".
Due sono, quindi, le affermazioni contenute nella decisione:
l'art.143 norme att. non costituisce una norma eccezionale ma generalizza una regola espressa da varie altre disposizioni dei codice (artt.465, 485 e 486), che, al sensi dell'art.449 c.p.p., è applicabile anche nel procedimento davanti al pretore;
l'art.143 però non può operare quando si è verificata una nullità che ha inciso sul passaggio dalla fase delle indagini preliminarì a quella del giudizio. Si tratta di affermazioni che queste Sezioni unite ritengono di dover ribadire, in quanto sorrette da argomentazioni di carattere letterale e sistematico che appaiono corrette e non hanno formato oggetto di particolari rilievi critici. È da aggiungere che soluzioni ricostruttive diverse mal si armonizzerebbero con il procedimento pretorile, nel quale dopo la notificazione del decreto di citazione l'imputato ha un termine per chiedere una definizione anticipata (con il giudizio abbreviato, il patteggiamento o l'oblazione), che comporta, tra l'altro, l'intervento del giudice per le indagini preliminari, anziché di quello per il dibattimento. Infatti, da un lato, nel caso in cui la citazione è valida, se gli atti venissero restituiti al pubblico ministero per la rinnovazione della citazione (che si sia per qualche ragione resa necessaria) si determinerebbe una "anomala regressione del procedimento", con la possibilità per l'imputato di esercitare facoltà che gli sono ormai precluse;
dall'altro, nel caso in cui le facoltà relative al procedimenti speciali non sono state esercitate per un'invalidità relativa alla citazione, la rinnovazione di questa da parte del giudice dibattimentale risulterebbe per l'imputato ingiustificatamente preclusiva.
In conclusione, a norma dell'art.549 c.p.p. deve ritenersi che la disposizione dell'art.143 norme att. sia applicabile anche nel procedimento davanti al pretore, sempre che la rinnovazione della citazione non sia resa necessaria da una nullità che ha impedito un valido passaggio dalle indagini preliminari al giudizio. Così, ad esempio, nel caso di nullità della notificazione della citazione la rinnovazione a nonna dell'art.487 comma I c.p.p. non può essere fatti eseguire direttamente dal pretore ma richiede l'intervento dell'ufficio del pubblico ministero, secondo la regola, stabilita dall'art.185 comma c.p.p., che "la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato compiuto l'atto nullo salvo che sia diversamente stabilito".
L'unica, disposizione potrebbe operare in senso diverso è infatti costituita dall'art.143 norme atti., il quale però - come si è detto - risulta inapplicabile;
perciò nel caso della nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore non può non valere la regola generale della regressione. Come ha chiarito la Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale, la regola della regressione, stabilita dall'art.185 comma 3 c.p.p. "vale per i cosiddetti atti propulsivi", cioè per gli atti necessari alla progressione del procedimento, e la notificazione del decreto di citazione, nel procedimento pretorile, è appunto un atto del genere perché ad essa consegue, prima del giudizio, l'apertura di un periodo di tempo in cui all'imputato è data la facoltà di richiedere la definizione anticipata ed al quale solo possono far seguito la trasmissione degli atti al pretore, i successivi adempimenti preliminari ed il giudizio. A conclusione non diversa da quella relativa alla nullità della notificazione si deve pervenire nel caso, oggetto del presente ricorso, della inosservanza del termine per comparire stabilito dall'art. 555, comma 3, c.p.p.. Nel codice vigente manca una disposizione come quella contenuta nell'art.412 del codice di rito abrogato, che tra le cause di nullità del decreto di citazione prevedeva espressamente la violazione della disposizione sul termine per comparire, dando luogo ad una nullità cosiddetta successiva (così come manca una disposizione uguale a quella dell'art.189 comma 1, per la quale "la nullità della notificazione rende(va) nullo il decreto di citazione"), ma ciò non significa che l'inosservanza del termine per comparire sia priva di sanzione, dal momento che essa integra una nullità di ordine generale, a norma dell'art.178 comma 1 lett. c) c.p.p. È una nullità che si verifica al momento della notificazione, perché se tra questa e la data fissata per il giudizio non intercorre il periodo stabilito di quarantacinque giorni gli effetti complessivi della citazione non possono essere prodotti. Viene così a mancare quell'impulso processuale che facendo giungere validamente il processo alla fase del giudizio legittimerebbe il pretore a rinnovare direttamente la citazione. Né può distinguersi - come è stato prospettato da un autore - il caso in cui il termine per la comparizione sia inferiore a quindici giorni da quello in cui sia superiore, per concludere che in questo caso, avendo avuto l'imputato lo spazio temporale che la legge gli riserva per chiedere la definizione anticipata, il processo non avrebbe ragione di regredire dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari. L'art.555 comma 3 infatti nell'imporre una dilazione di quarantacinque giorni non opera all'interno di questo periodo alcuna suddivisione, anche se nella sua durata comprende dei termini minori (da quello per la richiesta della definizione anticipata, a quello per la citazione della persona offesa, a quello per il deposito delle liste dei testimoni), sicché l'intero periodo costituisce un termine per comparire, e quindi per preparare la difesa, e la sua inosservanza, dando luogo - come si è detto - a una nullità, fa sì che non decorrano gli altri termini, e in particolare quello per richiedere la definizione anticipata del procedimento. Perciò il pretore ha operato correttamente nel trasmettere, gli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della citazione e, poiché il provvedimento impugnato è tutt'altro che abnorme, il ricorso risulta inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Roma 24 marzo 1995.