A) nell'articolo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Agli effetti del presente decreto:
a) per 'Stato' o 'territorio dello Stato' si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per 'Comunita'' o 'territorio della Comunita'' si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Bu'singen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresi' effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.";
B) nell'articolo 8, primo comma, lettere a) e b), le parole "all'estero o comunque fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole "fuori del territorio della Comunita' economica europea";
C) nell'articolo 8, primo comma, lettera b), le parole: "nei bagagli personali fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole: "nei bagagli personali fuori del territorio della Comunita' economica europea" e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera c) dopo le parole: "che intenda esportarli" sono aggiunte le seguenti: "o destinarli a cessioni intracomunitarie" e dopo le parole: "inerente all'attivita' di esportazione" sono aggiunte le seguenti: "o a quella diretta a scambi intracomunitari";
D) nell'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunita' anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche' per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma";
E) nell'articolo 9, primo comma, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente:
"7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea.";
F) nell'articolo 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' delle fatture relative a cessioni intracomunitarie"; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "; con lo stesso decreto puo' essere disposta anche la presentazione di uno o piu' degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.";
G) l'articolo 38-quater e' sostituito dal seguente:
"Art. 38-quater (Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri).
- 1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunita' medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente.
L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunita', entro tre mesi dall'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.";
H) nell'articolo 53, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "o da atto registrato presso l'ufficio del registro.";
I) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
"Art. 67 (Importazioni). - 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunita' e che non siano stati gia' immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunita' medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunita' a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunita' economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunita' economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a).
2. Sono altresi' soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunita' economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunita' medesima.";
L) nell'articolo 68 la lettera e) e' soppressa;
M) nell'articolo 70 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, puo' essere richiesta a rimborso secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunita' economica europea. Il rimborso e' eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni e' stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.";
N) nell'articolo 73- bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole "o dall'importatore" sono aggiunte le parole "ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari" e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole "o importatori" sono aggiunte le parole "ovvero agli acquirenti intracomunitari";
O) nell'articolo 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole "L'imposta afferente l'importazione" sono inserite le parole "o l'acquisto intracomunitario".
2. Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, ((e all'articolo 58)) concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell' articolo 30, comma terzo, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.