Sentenza 13 giugno 2014
Massime • 1
Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza predibattimentale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione pronunciata dalla Corte di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2014, n. 36896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36896 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 13/06/2014
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 1131
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 51538/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL LO N. IL 04/08/1972;
avverso la sentenza n. 798/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 14/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza predibattimentale del 14/1/2013, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Castelfranco Veneto in data 24/10/2007, dichiarò non doversi procedere, essendo il reato ascritto estinto per prescrizione, nei confronti di OL CA, in primo grado condannato per il delitto di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, per avere, per colpa, quale dipendente della s.r.l. Centro Riciclo Vedelago, procurato lesioni personali al lavoratore dipendente SC ER, investito dal carrello elevatore condotto in retromarcia dall'imputato.
2. Il OL ricorre per cassazione prospettando tre motivi di censura. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 127 e 469, c.p.p. e conseguente nullità ex art. 178 c.p.p., lett. C) e art. 179 c.p.p., in quanto sia l'imputato che il difensore non erano stati avvisati della fissazione dell'udienza camerale e, pertanto, era rimasto negletto il diritto di difesa. Con il successivo motivo il OL denunzia violazione di legge per essere stata ritenuta sussistere l'aggravante dalla quale dipendeva la perseguibilità d'ufficio del reato, che, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per mancanza di querela. Con il terzo ed ultimo motivo viene denunziato vizio motivazionale in questa sede rilevabile, stante che la sbrigativa motivazione adottata non soddisfaceva il bisogno di approfondito vaglio della vicenda, che solo il dibattimento avrebbe potuto assicurare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Questa Corte condivide le valutazioni espresse a S.U. con la sentenza n. 17179 del 2772/2002, Rv. 221403, secondo le quali il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 c.p.p., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice del merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del giudizio. Inutilmente dispendioso risulterebbe, infatti, l'acclaramento del dedotto vizio procedurale in quanto in ogni caso si imporrebbe la declaratoria di cui all'art. 129 c.p.p.. Pur vero che si è registrata voce dissonante in sede di sezioni semplici secondo la quale l'imputato conserverebbe l'interesse alla declaratoria di nullità in quanto ciò gli assicurerebbe il vaglio circa la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, da parte del giudice del merito (in tal senso, da ultimo, Cass., Sez. 2^, n. 42411 del 4/1072012, Rv. 254351; Sez. 6^, n. 28478 del 27/6/2013, Rv. 255862). Tuttavia, il Collegio non condivide tale conclusione. L'ordinamento processuale impone la formula liberatoria ex art. 129 c.p.p., al fine di assicurare, nell'interesse dell'imputato e di una celere definizione della vicenda processuale, nei casi in cui risulti palese ed immediatamente apprezzabile, senza necessità di vagli ulteriori e verifiche, l'innocenza o, comunque, l'improcedibilità per qualunque altra causa. Siffatta sentenza, che definitivamente conclude prematuramente il processo penale, non è foriera, quale che ne sia la causa liberatoria (processuale o di merito), di alcuna ripercussione negativa sul processo civile, su quello amministrativo e financo su eventuali procedimenti disciplinari. Solo ove consti dagli atti (quindi, senza che occorrano verifiche, valutazioni e apprezzamenti) l'innocenza dell'imputato il giudice deve privilegiare, nel concorso di cause estintive, la prima evenienza, fermo restando, tuttavia, l'ininfluenza dell'epilogo anticipato su eventuali altre vicende procedimentali.
Ciò posto, dichiarata la nullità e restituiti gli atti al giudice del merito, costui, non potrebbe che riconfermare la sentenza d'improcedibilità per estinzione del reato, non essendogli consentito, specie oggi, alla luce del riformato art. 111 Cost., comma 2, (ragionevole durata del processo), indulgere ulteriormente,
in una situazione nella quale dagli atti, come già aveva accertato in precedenza, no emerge evidenza d'innocenza.
Peraltro, proprio perché trattasi di una verifica sugli atti, nel caso in cui il giudice del merito non si fosse accorto della evidente innocenza dell'imputato competerebbe a questa Corte rimediare, secondo il principio di diritto affermato dalla citata sentenza emessa a sezioni unite.
4. Nel caso in esame, osserva il Collegio, non emerge, alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, avrebbe importato declaratoria d'innocenza. Infatti, In tema di declaratoria di cause di non punibilità nel merito in concorso con cause estintive del reato, come già si è anticipato, il concetto di "evidenza" dell'innocenza dell'imputato o dell'indagato presuppone la manifestazione di una verità processuale chiara, palese ed oggettiva, tale da consistere in un quid pluris rispetto agli elementi probatori richiesti in caso di assoluzione con formula ampia (Cass. 19/7/2011, n. 36064). Il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p., comma 2, solo quando le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile (Cass. 14/11/2012, n. 48642). Situazione che qui non ricorre, in quanto le ragioni del ricorrente, nella migliore delle ipotesi, per essere accertate, imporrebbero uno scandaglio ed una rivalutazione delle emergenze probatorie.
5. Peraltro, il ricorrente, lungi dall'indicare evidenza d'innocenza (nel senso prima chiarito), con il secondo ed il terzo motivo s'impegna in una articolata disamina di merito, per verificare la fondatezza della quale bisognerebbe far luogo al processo, piuttosto che prendere atto dell'imporsi dell'evidenza d'innocenza.
6. La mancata effettiva prospettazione di una delle ipotesi che impongono la declaratoria di cui dell'art. 129 c.p.p., rende il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
7. All'epilogo segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a quello della somma stimata equa, di cui in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2014