Sentenza 7 novembre 2011
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, deve escludersi l'esistenza di un accordo corruttivo quando l'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato oggetto solo di una promessa indeterminata da parte del pubblico ufficiale, senza alcuna certezza di prestazioni corrispettive tra le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2011, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 07/11/2011
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1727
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 35119/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza del 22 luglio 2011 emessa dal Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
AP LF ed La IC IC;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti gli avvocati Ganino Bruno e Carlo Di Casola, che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
1. - Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 22 luglio 2011 nella parte in cui ha rigettato l'appello del pubblico ministero che, in riforma del provvedimento del G.i.p. in data 13 giugno 2011, chiedeva l'applicazione della custodia cautelare in carcere, nei confronti di LF AP ed IC La IC, anche per i reati di cui ai capi h) ed l) dell'imputazione provvisoria.
Nel capo h) i due imputati sono accusati di favoreggiamento per avere, in concorso tra loro, il La IC nella qualità di sottufficiale dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Anticrimine di Napoli e il AP quale istigatore, rivelato che la Procura di Napoli stava svolgendo indagini nei confronti di EN IC, aiutando questi ad eludere le indagini;
nell'altra imputazione l'accusa riguarda la corruzione del La IC, che avrebbe promesso a VA La TO notizie segrete e riservate su un procedimento penale in materia di rifiuti iscritto presso la procura di Napoli, che vedeva coinvolte anche personalità pubbliche, in cambio di una raccomandazione per entrare nell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).
2. - Il G.i.p, aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare in relazione al reato di favoreggiamento, rilevando che difettasse un quadro indiziario grave, reputando generiche le dichiarazioni accusatorie di ZI DE VO;
per quanto riguarda il reato di corruzione il giudice aveva ritenuto che la semplice promessa di rivelare notizie segrete su procedimenti genericamente indicati non era idonea a frustrare la funzione demandata all'agente, sicché non era configurabile l'elemento oggettivo del reato, mancando l'atto contrario ai doveri d'ufficio da parte di La IC.
Nel confermare la pronuncia del G.i.p., il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'appello del pubblico ministero in ordine al capo h) per assenza di qualsiasi sviluppo dei motivi;
quanto alla corruzione (capo 1) ha ritenuto di condividere le affermazioni contenute nel provvedimento del G.i.p., precisando che dagli atti non emerge alcuna certezza di prestazioni corrispettive.
3. - Nel suo ricorso il pubblico ministero censura l'ordinanza del Tribunale sotto il duplice profilo della violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p. e del vizio di motivazione, nonché deduce l'erronea applicazione della L. n. 140 del 2003, artt. 4 e 6. Con riferimento al capo h), viene contestata la ritenuta inammissibilità per genericità dei motivi, evidenziando come dall'atto di appello gli elementi probatori in ordine all'illecito interesse del AP e del La IC per le vicende giudiziarie di IC EN risultassero proprio da alcune intercettazioni telefoniche, che avrebbero dovuto essere prese in esame, anziché ritenerle inutilizzabili, per valutarle assieme alle dichiarazioni rese da ZI DE VO.
In relazione all'accusa di corruzione di cui al capo 1), si censura la motivazione dell'ordinanza per avere omesso di dare conto della ragione per la quale si è esclusa la sinallagmaticità fra la promessa al La TO di informazioni riservate e quella della raccomandazione per entrare nei servizi segreti. Anche in questo caso la ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni, escludendo l'esame di alcune conversazioni rilevanti, avrebbe impedito di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato La IC.
Il ricorso svolge poi una serrata critica all'ordinanza in relazione alla questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni, ritenuta pregiudiziale rispetto alle deduzioni avanzate;
in particolare, si censura l'applicazione della L. n. 140 del 2003 da parte del Tribunale per avere ritenuto inutilizzabili le intercettazioni riguardanti l'utenza del parlamentare LF AP, anche nei confronti dell'interlocutore non parlamentare entrato in contatto con l'utenza dello stesso AP, facendo così ricorso ad una nozione errata di intercettazione indiretta. Viene criticata la nozione, eccessivamente ampia, di intercettazione indiretta utilizzata dai giudici d'appello e, prima ancora, dal G.i.p. nell'ordinanza del 13 giugno 2011, sottolineando come sia stato trascurato il riferimento alla "strumentalità" dell'intercettazione, cioè alla effettiva elusione della tutela riconosciuta al parlamentare. In altri termini, si assume che nel caso in cui il terzo non parlamentare sia l'effettivo obiettivo dell'indagine - il riferimento è a NI e a La IC - la presenza di eventuali contatti, ancorché prevedibili e ripetuti con il parlamentare, non determina l'inutilizzabilità nei suoi confronti dei risultati dell'intercettazione, perché non vi è necessità di alcuna preventiva autorizzazione della Camera. La diversa interpretazione adottata dal Tribunale conduce, secondo il pubblico ministero ricorrente, all'effetto paradossale di negare quanto statuito nella sentenza n. 390 del 2007 dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 140 del 2003 nella parte in cui prevedeva che anche per l'utilizzazione delle conversazioni intercettate nei confronti di un terzo, che interloquisse con un parlamentare, si dovesse ottenere l'autorizzazione del Parlamento. In sostanza, si ritiene che le conversazioni intercettate avrebbero dovuto essere pienamente utilizzabili, per lo meno nei confronti dei non parlamentari e, quindi, nel caso di specie nei confronti del La IC. Il pubblico ministero passa poi a contestare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni con cui alcuni indagati (il riferimento è soprattutto al NI) hanno confermato il contenuto delle loro conversazioni intercettate e già ritenute inutilizzabili per la loro natura indiretta di cui si è detto. Si assume che erroneamente i giudici hanno considerato trasmissibile l'inutilizzabilità dalle intercettazioni alle dichiarazioni rese dall'indagato, dichiarazioni semplicemente confermative di un fatto storico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Le contestazioni mosse dal pubblico ministero hanno, prevalentemente, ad oggetto la ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni, soprattutto indirette, riguardanti AP e alcuni suoi interlocutori, tra cui, in particolare, La IC, ma tale questione risulta irrilevante in rapporto ai due capi di imputazione cui si rivolge il ricorso.
4.1. - Per quanto riguarda il capo 1), sia il provvedimento del G.i.p., che l'ordinanza del Tribunale giungono a negare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del La IC sulla base di valutazioni che prescindono da ogni considerazione relativa a questioni attinenti all'utilizzabilità delle intercettazioni, per la semplice ragione che in tale vicenda il problema sollevato nel ricorso non si è mai posto. Gli elementi probatori a carico dell'indagato sono costituiti dalle dichiarazioni rese da VA La TO, GI NI, UO IO, BE IT, PP AN e NT DR, nonché da due conversazioni intercettate il 28.9.2010 e il 7.10.2010, che i giudici hanno preso in considerazione e rispetto alle quali non si è mai posta la questione di inutilizzabilità, in quanto non vi risulta coinvolto il parlamentare AP. D'altra parte nello stesso atto di appello si riconosce la sostanziale coincidenza della ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza del G.i.p. rispetto alla richiesta di misure cautelari e si ammette che l'oggetto della questione sottoposta al giudice dell'appello cautelare riguarda l'interpretazione sulla sussistenza del delitto di corruzione, mentre nessuna doglianza specifica viene dedotta - ne' avrebbe potuto essere dedotta - in rapporto alla mancata utilizzazione di presunte conversazioni intercettate. In sostanza, la questione devoluta con l'appello, riferibile al capo 1) dell'imputazione provvisoria, ha riguardato esclusivamente la verifica della sussistenza, nella fase cautelare, del delitto di corruzione attribuito al La IC, delitto che il G.i.p. ha ritenuto non configurabile dal momento che dalle indagini non è emerso con "sufficiente determinatezza" l'atto contrario ai doveri d'ufficio che il pubblico ufficiale avrebbe dovuto compiere, tenuto conto che la promessa di una raccomandazione per entrare nei "servizi segreti" avrebbe potuto far ritenere consumato il reato di corruzione solo se fosse stato il corrispettivo dell'atto contrario ai doveri d'ufficio e non di una mera promessa di porre in essere atti antidoverosi, peraltro non specificati. Si tratta di un'impostazione che viene pienamente condivisa dal Tribunale, che precisa come dagli atti non risulti alcuna certezza di prestazioni corrispettive tra le parti, confermando, in sostanza, la indeterminatezza del presunto accordo corruttivo.
Rispetto a queste letture coincidenti, il pubblico ministero ricorrente - oltre a censurare in maniera inconferente, per le ragioni che si sono sopra evidenziate, la ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni - critica la motivazione con cui il Tribunale ha escluso la sinallagmaticità tra la promessa di rivelare informazioni e la raccomandazione per entrare nell'AISE. Si tratta, tuttavia, di una critica del tutto generica, che non tiene in debita considerazione che tanto il G.i.p., quanto il Tribunale hanno escluso, allo stato, la configurabilità della corruzione in capo al La IC, rilevando che nella specie l'atto contrario sia stato solo oggetto di una mera e indeterminata promessa da parte del pubblico ufficiale, condotta incerta e, comunque, insufficiente ad integrare l'elemento oggettivo della corruzione propria. Inoltre, deve sottolinearsi che il reato di corruzione propria, anche allo stato di tentativo, costituisce sempre un'ipotesi delittuosa a carattere necessariamente bilaterale, mentre nel caso in esame vi è incertezza anche sul soggetto che avrebbe dovuto eseguire la "raccomandazione" in favore del La IC - che nell'ottica accusatoria avrebbe dovuto costituire il corrispettivo della corruzione -, dal momento che il generale PP AN non è stato in grado di riferire da chi ebbe la "segnalazione", che portò al colloquio con l'indagato in vista di un suo eventuale transito nei servizi segreti dell'AISE. Tale incertezza rileva sulla prova - a livello di gravi indizi - di un accordo corruttivo, non potendo escludersi, in assenza di più precisi elementi, che il colloquio con il AN sia stato il frutto di una semplice "raccomandazione", svincolata da ogni condotta corruttiva. D'altra parte, la circostanza, pacificamente accertata, che il La IC aspirasse fortemente ad entrare nell'AISE, non può certo costituire un grave indizio per sostenere, in assenza di altri elementi, la sussistenza del reato di corruzione.
4.2. - Con riferimento al capo h), il pubblico ministero contesta la ritenuta inammissibilità dell'appello, evidenziando che i gravi indizi di colpevolezza a carico di AP e La IC, per il reato di favoreggiamento, avrebbero dovuto essere desunti non solo dalle dichiarazioni di ZI DE VO, ma dalla intercettazione della conversazione del 3.9.2010 avvenuta tra i due indagati. Invero, il G.i.p. nel disattendere la richiesta di misura cautelare ha preso in esame le sole dichiarazioni di DE VO, ritenendole del tutto generiche, mentre ha considerato inutilizzabili le conversazioni intercettate tra i due, in quanto riguardanti un parlamentare.
Tuttavia, nell'atto di appello riguardante il capo h), il pubblico ministero si è limitato a contestare la valutazione che il Tribunale ha fatto delle dichiarazioni di DE VO, senza fare alcuno specifico riferimento alle intercettazioni telefoniche e, in particolare, a quella del 3.9.2010. È vero che nell'impugnazione cautelare si affrontava anche la questione delle intercettazioni indirette nei confronti del parlamentare, ma senza stabilire alcuna relazione diretta tra l'inutilizzabilità di tali intercettazioni, così come ritenuta dal G.i.p., e la contestazione contenuta nel capo h).
Come si è già detto, l'appello devoluto in relazione al reato di favoreggiamento faceva riferimento esclusivamente alle dichiarazioni di DE VO, limitandosi a rivendicare la precisione della testimonianza, peraltro in maniera talmente generica da giustificare la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione con riferimento a questo capo, per "assenza di qualsiasi sviluppo dei motivi".
Oggi, nel ricorso per cassazione il pubblico ministero lamenta il mancato collegamento, da parte del Tribunale, tra la questione generale sulla utilizzabilità delle intercettazioni e i motivi dedotti nell'atto di impugnazione in riferimento ai vari capi di imputazione, ma deve rilevarsi che è stato l'appello a non stabilire alcun collegamento tra la contestazione di cui alla lett. h) e la questione della utilizzabilità delle intercettazioni, che è stata trattata in termini generali, dal momento che in alcun modo risulta messa in relazione la conversazione del 3.9.2010 con l'episodio contestato al capo h). Sicché deve ritenersi che correttamente i giudici dell'appello cautelare hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione.
5 - Del fatto inconferente è anche il motivo con cui si contesta la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni di alcuni indagati confermative del contenuto delle loro conversazioni intercettate già ritenute inutilizzabili per la loro natura indiretta, in quanto anche in questo caso si tratta di dichiarazioni che non riguardano gli episodi relativi ai rati oggetto dei due capi di imputazione.
6 - In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso del pubblico ministero è da dichiarare inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012