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Decreto 12 aprile 2025
Decreto 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 744/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
dott. Laura Stella Sforza Consigliere onorario dott. Baldassare Aldo Chiofalo __ Consigliere onorario all'esito dell'udienza del 11/04/2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 744/2024 promosso da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. CARUCCIO SILVANO con domicilio in VIA GIUSEPPE MAZZINI 43 43121 PARMA
RECLAMANTE contro
Controparte_1
RECLAMATO
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
OSSERVA
1.- Con ricorso ex art. 31, comma 3, d.lgs. 286/98, il cittadino albanese chiedeva al Parte_1
Tribunale per i Minorenni l'autorizzazione alla permanenza sul territorio dello Stato italiano a nell'interesse dei figli minori , nato in [...] il [...], e Persona_1 PE
, nato in [...] il [...]. Esponeva di versare in una precaria situazione
[...]
famigliare, lavorativa e finanziaria, precisando di contribuire al mantenimento dei figli, di trovarsi in Italia da molti anni e di essere, insieme ai minori, perfettamente integrato nel contesto sociale del paese, pur pendendo procedimento di divorzio dalla moglie davanti al Tribunale Ordinario.
Con decreto del 20.02.2024 il Tribunale per i Minorenni ha rigettato il ricorso, rilevando che il richiedente, contravvenendo agli oneri di specifica allegazione e prova sullo stesso incombenti, non
Pagina 1 ha prospettato, se non in modo del tutto generico e astratto, alcuna concreta situazione di grave pregiudizio per i minori trascendente la possibilità per gli stessi di essere allontanati dal padre, mancando altresì di allegare, se non attraverso clausole di stile, patologie o effettivi disagi psicofisici pregiudizievoli a carico dei figli in ipotesi di allontanamento dal territorio italiano.
Ravvisava dunque l'impossibilità di ravvisare i gravi motivi e le condizioni prescritte dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 31, co. 3, d.lgs. 286/98, mancando la prova dei presupposti normativi e dovendosi senz'altro escludere che il ricorrente avesse mai percorso o tentato di Contr percorrere alcuna delle procedure amministrative prescritte in via ordinaria dal ai fini della regolarizzazione della sua posizione sul territorio nazionale.
2.- Con reclamo del 24.07.2024, ha impugnato il decreto del Tribunale per i Parte_1
Minorenni, censurando, con il primo motivo, l'erronea interpretazione dell'art. 31 d.lgs. 286/09 e la carenza motivazionale specie con riguardo alla nozione di “gravi motivi”, rilevando di aver in sede di ricorso dedotto e documentato ragioni di fatto e di diritto che il Tribunale ha del tutto trascurato;
precisa di aver rilevato come la sua permanenza in territorio nazionale rappresenti una condizione imprescindibile per garantire ai minori una serena crescita, essendosi egli sempre occupato del loro mantenimento. Rilevava, inoltre, che il nucleo familiare si trova in Italia ormai da moltissimi anni, durante i quali si è fattivamente adoperato per l'inserimento socio-educativo dei minori, iscritti agli istituti scolastici del circondario di residenza.
Con il secondo motivo censura la violazione del diritto all'unità familiare garantita dalla nel Pt_2
superiore interesse dei minori.
Con il terzo motivo rilevava la violazione dell'art. 19 d.lgs. 286/98, anche con riferimento all'art. 9 della Convenzione dei diritti del fanciullo, sottolineando che la giurisprudenza di legittimità era ormai concorde nel ritenere non necessaria l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali collegate alla salute del minore, potendo i gravi motivi di cui all'art 31 comprendere qualsiasi danno effettivo, anche in considerazione dell'età e delle condizioni di salute del minore, derivabile dall'allontanamento del familiare o dal suo sradicamento dal territorio in cui
è cresciuto.
Con il quarto motivo rilevava la violazione dell'art. 31 TUI con riferimento alla situazione dei minori, radicati in Italia e pienamente inseriti nel tessuto sociale, ragion per cui un repentino cambiamento di vita sarebbe pregiudizievole per il loro sereno ed equilibrato percorso di crescita.
3.- IL PM ha chiesto il rigetto del reclamo.
4.- Preliminarmente, la decisione impugnata va riformata nel punto in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per il mancato previo esperimento di procedure amministrative alternative in mancanza di una chiara previsione di legge che subordini espressamente il ricorso ex
Pagina 2 art. 31 TU Immigrazione all'esperimento di altre preventivi rimedi, giacchè nessuna norma prevede che l'ammissibilità della domanda ex articolo 31 sia subordinata a tale incombente.
Nel merito, la decisione deve partire dalle più recenti pronunce di legittimità in materia.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010), risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della prima sezione della Suprema Corte, nonché le più recenti pronunce della stessa Corte (CASS., Sez. VI, Ordinanza n. 17942, 10/9/2015; CASS.
Sez. VI, n. 25508, 02/12/2014; CASS. Sez. VI, n. 17739, 07/09/2015), hanno affermato che:
“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lg. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico- fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.”
La Suprema Corte indica la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestato attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente configgenti al lume dei parametri della « proporzionalità » e « necessità » sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
Proprio dalle pronunce della Corte europea, le Sezioni Unite traggono un ulteriore presupposto condizionante il provvedimento. Posto infatti che la norma assolve alla « necessità di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica », è coerente con tale scopo che la stessa possa essere invocata quando la figura parentale vi sia davvero e quindi allorché la funzione che le è propria sia stata « effettiva »: perciò più non bastando l'accertamento di un rapporto di filiazione meramente biologica, ma occorrendo stabilire la ricorrenza o meno di un « rapporto affettivo significativo idoneo a giustificare l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (art. 31 comma 1) »; e quindi documentare il pregresso e reale esercizio da parte del richiedente « a beneficio del figlio minore, della propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione
Pagina 3 costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico ».
Il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è quindi rimesso alla peculiarità delle singole fattispecie ed agli accertamenti che anche d'ufficio devono essere disposti attraverso organi specializzati.
I richiamati principi sono, infine, stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza delle
Sezioni Unite n. 15750/19, ha affermato:
“in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero;
nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per
l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto”.
Nel caso di specie, i Servizi Sociali hanno riferito che l' ha concluso a maggio 2023 Pt_1
l'espiazione della condanna per violenze intrafamiliari nei confronti della madre dei minori;
che i genitori sono separati per effetto della sentenza definitiva n. 973/2020 del 27.11.2020 che ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocazione presso la stessa, demandando ai
Servizi Sociali di regolamentare il diritto di visita paterno;
che i rapporti padre-figli risultano sempre più diradati, in particolare non chiede di aumentare la frequenza degli incontri e solo PE
(divenuto intanto maggiorenne) è disposto a parlare a telefono col padre. I Servizi Per_1
riferiscono che il padre, dopo l'ultimo incontro del 31.10.2023, non ha più contattato il servizio per chiedere di vedere i figli e che il figlio minore dallo scorso autunno ha ridotto gli incontri con il padre e non ha piacere di sentirlo telefonicamente. Il padre ha riferito ai figli di essersi trasferito in
Germania per lavoro. I Servizi concludono quindi ritenendo che la permanenza del padre sul territorio nazionale non pare allo stato condizione essenziale per il benessere dei figli.
Dai documenti prodotti dal PM risulta che il reclamante ha numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona e reati in materia di stupefacenti per i quali ha riportato condanne definitive e scontato lunghi periodi di detenzione. In particolare, per quanto di rilievo in questa sede, lo stesso risulta aver riportato condanne per reati di maltrattamenti in ambito endofamiliare nel 2017, con l'aggravante dell'art. 61 n. 11 quinquies (aver commesso il fatto in presenza o in danno di un minore ovvero di persona in stato di gravidanza). Nell'ambito della
Pagina 4 separazione la moglie ha ottenuto l'affidamento esclusivo dei figli. Attualmente, inoltre, lo stesso ha riferito ai figli di essersi trasferito in Germania per motivi di lavoro.
Da tutti questi elementi la Corte ritiene di rigettare il reclamo, in linea con le conclusioni del
Servizio Sociale e del PM, essendo dimostrata la mancanza di un interesse concreto dei figli al mantenimento di un rapporto con il padre sul territorio nazionale, rapporto di fatto inesistente da tempo e comunque pregiudicato dai numerosi reati commessi dal reclamante con violenze in ambito endofamiliari, incompatibili con il corretto esercizio del ruolo genitoriale, oltre che per l'intervenuto trasferimento in altra nazione dell'interessato come riferito dai figli.
5. La natura del provvedimento esclude che debba provvedersi sulle spese.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il reclamo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 11.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
Pagina 5
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
dott. Laura Stella Sforza Consigliere onorario dott. Baldassare Aldo Chiofalo __ Consigliere onorario all'esito dell'udienza del 11/04/2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 744/2024 promosso da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. CARUCCIO SILVANO con domicilio in VIA GIUSEPPE MAZZINI 43 43121 PARMA
RECLAMANTE contro
Controparte_1
RECLAMATO
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
OSSERVA
1.- Con ricorso ex art. 31, comma 3, d.lgs. 286/98, il cittadino albanese chiedeva al Parte_1
Tribunale per i Minorenni l'autorizzazione alla permanenza sul territorio dello Stato italiano a nell'interesse dei figli minori , nato in [...] il [...], e Persona_1 PE
, nato in [...] il [...]. Esponeva di versare in una precaria situazione
[...]
famigliare, lavorativa e finanziaria, precisando di contribuire al mantenimento dei figli, di trovarsi in Italia da molti anni e di essere, insieme ai minori, perfettamente integrato nel contesto sociale del paese, pur pendendo procedimento di divorzio dalla moglie davanti al Tribunale Ordinario.
Con decreto del 20.02.2024 il Tribunale per i Minorenni ha rigettato il ricorso, rilevando che il richiedente, contravvenendo agli oneri di specifica allegazione e prova sullo stesso incombenti, non
Pagina 1 ha prospettato, se non in modo del tutto generico e astratto, alcuna concreta situazione di grave pregiudizio per i minori trascendente la possibilità per gli stessi di essere allontanati dal padre, mancando altresì di allegare, se non attraverso clausole di stile, patologie o effettivi disagi psicofisici pregiudizievoli a carico dei figli in ipotesi di allontanamento dal territorio italiano.
Ravvisava dunque l'impossibilità di ravvisare i gravi motivi e le condizioni prescritte dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 31, co. 3, d.lgs. 286/98, mancando la prova dei presupposti normativi e dovendosi senz'altro escludere che il ricorrente avesse mai percorso o tentato di Contr percorrere alcuna delle procedure amministrative prescritte in via ordinaria dal ai fini della regolarizzazione della sua posizione sul territorio nazionale.
2.- Con reclamo del 24.07.2024, ha impugnato il decreto del Tribunale per i Parte_1
Minorenni, censurando, con il primo motivo, l'erronea interpretazione dell'art. 31 d.lgs. 286/09 e la carenza motivazionale specie con riguardo alla nozione di “gravi motivi”, rilevando di aver in sede di ricorso dedotto e documentato ragioni di fatto e di diritto che il Tribunale ha del tutto trascurato;
precisa di aver rilevato come la sua permanenza in territorio nazionale rappresenti una condizione imprescindibile per garantire ai minori una serena crescita, essendosi egli sempre occupato del loro mantenimento. Rilevava, inoltre, che il nucleo familiare si trova in Italia ormai da moltissimi anni, durante i quali si è fattivamente adoperato per l'inserimento socio-educativo dei minori, iscritti agli istituti scolastici del circondario di residenza.
Con il secondo motivo censura la violazione del diritto all'unità familiare garantita dalla nel Pt_2
superiore interesse dei minori.
Con il terzo motivo rilevava la violazione dell'art. 19 d.lgs. 286/98, anche con riferimento all'art. 9 della Convenzione dei diritti del fanciullo, sottolineando che la giurisprudenza di legittimità era ormai concorde nel ritenere non necessaria l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali collegate alla salute del minore, potendo i gravi motivi di cui all'art 31 comprendere qualsiasi danno effettivo, anche in considerazione dell'età e delle condizioni di salute del minore, derivabile dall'allontanamento del familiare o dal suo sradicamento dal territorio in cui
è cresciuto.
Con il quarto motivo rilevava la violazione dell'art. 31 TUI con riferimento alla situazione dei minori, radicati in Italia e pienamente inseriti nel tessuto sociale, ragion per cui un repentino cambiamento di vita sarebbe pregiudizievole per il loro sereno ed equilibrato percorso di crescita.
3.- IL PM ha chiesto il rigetto del reclamo.
4.- Preliminarmente, la decisione impugnata va riformata nel punto in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per il mancato previo esperimento di procedure amministrative alternative in mancanza di una chiara previsione di legge che subordini espressamente il ricorso ex
Pagina 2 art. 31 TU Immigrazione all'esperimento di altre preventivi rimedi, giacchè nessuna norma prevede che l'ammissibilità della domanda ex articolo 31 sia subordinata a tale incombente.
Nel merito, la decisione deve partire dalle più recenti pronunce di legittimità in materia.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010), risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della prima sezione della Suprema Corte, nonché le più recenti pronunce della stessa Corte (CASS., Sez. VI, Ordinanza n. 17942, 10/9/2015; CASS.
Sez. VI, n. 25508, 02/12/2014; CASS. Sez. VI, n. 17739, 07/09/2015), hanno affermato che:
“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lg. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico- fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.”
La Suprema Corte indica la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestato attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente configgenti al lume dei parametri della « proporzionalità » e « necessità » sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
Proprio dalle pronunce della Corte europea, le Sezioni Unite traggono un ulteriore presupposto condizionante il provvedimento. Posto infatti che la norma assolve alla « necessità di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica », è coerente con tale scopo che la stessa possa essere invocata quando la figura parentale vi sia davvero e quindi allorché la funzione che le è propria sia stata « effettiva »: perciò più non bastando l'accertamento di un rapporto di filiazione meramente biologica, ma occorrendo stabilire la ricorrenza o meno di un « rapporto affettivo significativo idoneo a giustificare l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (art. 31 comma 1) »; e quindi documentare il pregresso e reale esercizio da parte del richiedente « a beneficio del figlio minore, della propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione
Pagina 3 costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico ».
Il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è quindi rimesso alla peculiarità delle singole fattispecie ed agli accertamenti che anche d'ufficio devono essere disposti attraverso organi specializzati.
I richiamati principi sono, infine, stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza delle
Sezioni Unite n. 15750/19, ha affermato:
“in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero;
nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per
l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto”.
Nel caso di specie, i Servizi Sociali hanno riferito che l' ha concluso a maggio 2023 Pt_1
l'espiazione della condanna per violenze intrafamiliari nei confronti della madre dei minori;
che i genitori sono separati per effetto della sentenza definitiva n. 973/2020 del 27.11.2020 che ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocazione presso la stessa, demandando ai
Servizi Sociali di regolamentare il diritto di visita paterno;
che i rapporti padre-figli risultano sempre più diradati, in particolare non chiede di aumentare la frequenza degli incontri e solo PE
(divenuto intanto maggiorenne) è disposto a parlare a telefono col padre. I Servizi Per_1
riferiscono che il padre, dopo l'ultimo incontro del 31.10.2023, non ha più contattato il servizio per chiedere di vedere i figli e che il figlio minore dallo scorso autunno ha ridotto gli incontri con il padre e non ha piacere di sentirlo telefonicamente. Il padre ha riferito ai figli di essersi trasferito in
Germania per lavoro. I Servizi concludono quindi ritenendo che la permanenza del padre sul territorio nazionale non pare allo stato condizione essenziale per il benessere dei figli.
Dai documenti prodotti dal PM risulta che il reclamante ha numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona e reati in materia di stupefacenti per i quali ha riportato condanne definitive e scontato lunghi periodi di detenzione. In particolare, per quanto di rilievo in questa sede, lo stesso risulta aver riportato condanne per reati di maltrattamenti in ambito endofamiliare nel 2017, con l'aggravante dell'art. 61 n. 11 quinquies (aver commesso il fatto in presenza o in danno di un minore ovvero di persona in stato di gravidanza). Nell'ambito della
Pagina 4 separazione la moglie ha ottenuto l'affidamento esclusivo dei figli. Attualmente, inoltre, lo stesso ha riferito ai figli di essersi trasferito in Germania per motivi di lavoro.
Da tutti questi elementi la Corte ritiene di rigettare il reclamo, in linea con le conclusioni del
Servizio Sociale e del PM, essendo dimostrata la mancanza di un interesse concreto dei figli al mantenimento di un rapporto con il padre sul territorio nazionale, rapporto di fatto inesistente da tempo e comunque pregiudicato dai numerosi reati commessi dal reclamante con violenze in ambito endofamiliari, incompatibili con il corretto esercizio del ruolo genitoriale, oltre che per l'intervenuto trasferimento in altra nazione dell'interessato come riferito dai figli.
5. La natura del provvedimento esclude che debba provvedersi sulle spese.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il reclamo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 11.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
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