Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 606
CASS
Sentenza 25 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, è illegittimo il provvedimento di convalida del g.i.p. intervenuto nella stessa data della comunicazione al P.M., da parte dell'autorità di p. s., del divieto di accesso a stadi e luoghi analoghi imposto all'interessato (nella specie, un minore) e della consegna a quest'ultimo del provvedimento interdittivo, in quanto, in un'ipotesi del genere, è reso impossibile l'esercizio del diritto di difesa. (Nella specie la S. C. ha anche richiamato l'attenzione del giudice di rinvio sulla necessità - essendo il provvedimento interdittivo diretto contro soggetto minorenne - di osservare i principi enunciati dalla sentenza n. 143 del 1996 della Corte costituzionale in ordine alla valutazione adeguata della personalità del minore, nonché dell'utilità della misura a fini educativi, anche con riferimento alle modalità della sua applicazione). (V. Corte cost., 23 maggio 1997 n. 144).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 606
    Data del deposito : 25 gennaio 1999

    Testo completo