Sentenza 25 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, è illegittimo il provvedimento di convalida del g.i.p. intervenuto nella stessa data della comunicazione al P.M., da parte dell'autorità di p. s., del divieto di accesso a stadi e luoghi analoghi imposto all'interessato (nella specie, un minore) e della consegna a quest'ultimo del provvedimento interdittivo, in quanto, in un'ipotesi del genere, è reso impossibile l'esercizio del diritto di difesa. (Nella specie la S. C. ha anche richiamato l'attenzione del giudice di rinvio sulla necessità - essendo il provvedimento interdittivo diretto contro soggetto minorenne - di osservare i principi enunciati dalla sentenza n. 143 del 1996 della Corte costituzionale in ordine alla valutazione adeguata della personalità del minore, nonché dell'utilità della misura a fini educativi, anche con riferimento alle modalità della sua applicazione). (V. Corte cost., 23 maggio 1997 n. 144).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 25.01.1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 606
3.Dott. DE PASCALIS DARIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 25156/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT GU OA AM n. il 02.09.1980
avverso ordinanza del 05.05.1998
GIP TRIBUNALE MINORI di BOLOGNA
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Veneziano che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
OSSERVA
Con ordinanza del 5.5.1998, il GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna convalidava il provvedimento del Questore in data 29.4.1998 con cui a NO RI ED RO era stato vietato di accedere allo stadio e luoghi analoghi e gli era stato prescritto di presentarsi presso gli uffici di detta Questura per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 6 della l. 13.12.1989, n. 401, come sostituito dall'art. 1 della l. 24.2.1995, n. 45. Il difensore del NO RI ha proposto ricorso per cassazione denunciando mancanza di motivazione e violazione di legge, non essendogli stata data possibilità di difesa nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni appresso indicate.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che il divieto di accesso agli stadi di cui al primo comma del citato art. 6 costituisce una misura interdittiva atipica di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la salvaguardia di finalità inerenti all'ordine pubblico, mentre l'obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., previsto dal secondo comma dello stesso art. 6, ha carattere accessorio e strumentale ed è connotato dalla funzione di assicurare l'effettiva osservanza del provvedimento del Questore, con la precisazione che l'interdizione dagli stadi si risolve in una limitazione della libertà di circolazione e che l'obbligo di presentazione attinge la libertà personale del soggetto, tant'è che ne è prescritta la convalida (Cass., Sez. I, 21 febbraio 1996, P.M. in proc. Elia e altri). Una siffatta interpretazione della normativa risulta convalidata dalle pronunce della Corte costituzionale con le quali è stata indicata la natura cautelare del provvedimento emesso dall'autorità di p.s. ed è stata tratteggiata la funzione di esso (Corte cost., 12 giugno 1996, n. 193, e 7 maggio 1996, n. 143). Inoltre, deve rilevarsi che l'indubbio contenuto letterale e logico delle citate disposizioni rivela l'inequivoca e trasparente ratio della normativa in esame, diretta a prevenire il diffuso fenomeno della violenza negli stadi, oggetto della convenzione europea "sulla violenza e sulle intemperanze degli spettatori" stipulata a Strasburgo il 19.8.1985, sicché è incontestabile che la normativa ha ad oggetto la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, anche in funzione preventiva, e che l'intervento del giudice è finalizzato al controllo del corretto esercizio del potere riservato all'autorità di pubblica sicurezza per garantire le posizioni soggettive dell'interessato da indebite limitazioni. In relazione a tali specifici caratteri strutturali e funzionali della misura in esame, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3 della l. 401/89, sostituito dall'art. 1 della l. 45/95, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al g.i.p., precisando che la necessità di garantire un'adeguata difesa deve essere coniugata con la celerità nell'applicazione della misura e che un equilibrato rapporto tra tali contrapposte esigenze giustifica l'adozione di forme semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contraddittorio (Corte cost., 23 maggio 1997, n. 144). Risulta dagli atti che il 5.5.1998 l'autorità di p.s. ha consegnato all'interessato e ha comunicato al P.M. il provvedimento di interdizione e che, nella stessa giornata, il P.M. ha richiesto e il g.i.p. ha concesso la convalida, sicché, allorché il NO RI ha presentato, in data 6.5.1998, memoria difensiva, la convalida era già intervenuta.
Alla stregua di tali, dati cronologici va riconosciuta l'esattezza dell'opinione espressa dal Procuratore Generale presso questa Corte, che, nella sua requisitoria scritta, ha ritenuto che le modalità di svolgimento del procedimento - caratterizzato dal fatto che nello stesso giorno si sono verificate la comunicazione del provvedimento del questore, la richiesta del P.M. e la convalida del g.i.p.- hanno impedito l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, che, nel nuovo esame, dovrà tenere conto dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 7.5.1996, per l'ipotesi in cui il provvedimento ex art. 6 della l. 401/89 abbia come destinatario un minore.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al GIP del Tribunale per i Minorenni di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999