Sentenza 28 settembre 2007
Massime • 1
In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe - anche se in posizione gerarchicamente dominante - rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente". (Fattispecie in tema di associazione dedita al narcotraffico).
Commentario • 1
- 1. L'associazione finalizzata al narcotraffico: Gli elementi costitutivi delineati dalla giurisprudenzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022
Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2007, n. 37115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37115 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 28/09/2007
Dott. MANNINO Severio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ TO - Consigliere - N. 1629
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 017017/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
nei confronti di:
1) IC IO, N. IL 20/08/1958;
2) DE NA ZO, N. IL 22/09/1969;
3) LI RI, N. IL 02/11/1963;
4) IN AT, N. IL 15/12/1976;
avverso ORDINANZA del 06/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico;
senti te le conclusioni del P.G. Dott. DE SANDRO Anna IA, per l'inammissibilità del ricorso di IC;
E rigetto del ricorso del pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato annullato il provvedimento di custodia cautelare in carcere adottato nei confronti di TO IC, NZ DI NA, LI IA e OR IN limitatamente ai reati di traffico di stupefacenti loro rispettivamente contestati.
Anche TO IC impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato confermato il provvedimento nella parte in cui ha disposto nei suoi confronti di custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico.
2. Ad avviso del giudice del riesame, nonostante vi siano gravi indizi di colpevolezza per il delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, mancano elementi univoci in ordine ai reati fine loro rispettivamente contestatigli quanto le specifiche contestazioni non sono fondate su elementi diversi e circostanziati rispetto a quelle poste a base del delitto associativo. Il principio di diritto cui il giudice del riesame si attenuto postula l'esistenza di autonomi e circostanziati elementi per le condotte contestale quali reati scopo dell'associazione per le quali non può farsi discendere una convergenza di elementi per il solo fatto della partecipazione al sodalizio. Vi è la necessità di elementi che dimostrino, sotto il profilo materiale e psicologico, il concorso nello specifico reato realizzato quale scopo del sodalizio criminoso. Tali elementi non si discostano da quelli posti a fondamento del delitto associativo e non costituiscono fatti specifici per i quali l'indagato possa essere posto in condizione di difendersi dall'accusa che non può essere rappresentata soltanto dalla circostanza che stabilmente l'indagato abbia fatto parte di una associazione dedita in quel periodo e in una determinata zona all'attività di spaccio di stupefacenti.
3. Il Procuratore ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e illogicità, in quanto gli elementi di prova dichiarativa fornivano in termini specifici anche la gravita indiziaria per i delitti scopo contestati a ciascuno degli indagati.
Il ricorrente evoca la giurisprudenza contraria al principio di diritto enunciato nell'ordinanza nella quale, peraltro già si da conto del contrasto giurisprudenziale al riguardo. Il delitto associativo è stato articolato nella contestazione in fatto in termini da ricomprendere anche le condotte di spaccio che si riconducono alle condotte di gestione della "piazza" di commercio della droga e nel diretto coinvolgimento nelle condotte di vendita di acquisto e di finanziamento nel cui ambito si sviluppa e il sodalizio criminoso.
3.1. TO IC deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, costituita dalla condotta di addetto alla distribuzione e al ritiro del danaro per conto del sodalizio. Per il ricorrente, la nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), rende il sindacato di legittimità ha maggiore ampiezza e postula la verifica circa l'insussistenza di una incompatibilità logica con gli atti processuali.
Il giudice del riesame si riportato al provvedimento cautelare rinviando per relationem alle argomentazioni poste a fondamento dal giudice per le indagini preliminari. Si deduce la violazione delle regole di valutazione delle dichiarazioni di coimputati e la sussistenza di gravi indizi. I dichiaranti - UI NO, IS BI e UN DE AR non forniscono elementi specifici rispetto al ruolo svolto da IC nel sodalizio criminoso dedito al traffico di stupefacenti e non vi è la richiesta convergenza di circostanze in ordine all'attività di spaccio di stupefacenti. La contradditorie degli elementi è posta in rilievo anche dal Tribunale la dove esclude i gravi indizi per i reati di spaccio.
4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica è volto a censurare scelte del giudice del riesame cautelare sorrette da adeguate e coerenti giustificazioni, sotto il profilo fattuale e logico - giuridico.
1.1. Si è detto già in narrativa, il principio di ritto cui il Tribunale del riesame si è attenuto per escludere che gli stessi elementi utilizzati per dare consistenza agli indizi circa la partecipazione al sodalizio criminoso, possano essere poi sempre e in ogni caso posti a fondamento dei reati scopo.
Il principio di diritto, condiviso dal Collegio, è stato già più volte affermato da questa Corte ed è nel senso che il ruolo di partecipe - anche in posizione gerarchicamente dominante - da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso;
dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente", con la quale si pretende di riferire all'associato il reato fine che si ha prova di collegare all'associazione, siccome compreso nel programma generico dell'organizzazione (Sez. 1, 22 dicembre 1997, dep. 18 febbraio 1998, n. 1988). Regala iuris che nella sua applicazione pratica si traduce in un quaestio facti la cui soluzione è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito al quale spetta individuare se nel caso concreto esitano circostanze ulteriori rispetto a quelle di per sè idonee a dimostrare la responsabilità per il delitto associativo. A tale regula il giudice di merito si è correttamente attenuto è, attraverso l'esame dei fatti enunciati nell'imputazione e degli elementi posti a fondamento del delitto associativo, ha escluso la sussistenza del quid pluris " indiziario" richiesto per dimostrare l'autonoma configurazione di reati fine oltre a quello associativo.
L'ordinanza impugnata si è espressa, in tal modo adeguandosi al principio di diritto enunciato, rendendo al riguardo una argomentazioni circostanziate e immuni da vizi logici censurabili in sede di legittimità.
Il ricorso del Procuratore della Repubblica è pertanto manifestamente infondato e generico.
2. Inammissibile anche il ricorso di TO IC. Nell'ordinanza di riesame sono riportate in termini specifici le singole dichiarazioni dalle quali è emerso l'elevato coinvolgimenti di IC nell'attività delittuosa e il suo inserimento nella struttura associativa.
La motivazione, lungi dall'essere apparente e riferita per relationem a quella del provvedimento impositivo, risulta articolata su argomenti specifici e frutto di un ragionamento sulla gravità indiziaria autonomo e argomentato correttamente e con completezza. Come noto, l'esplicito richiamo fatto dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis "alla regola forte di valutazione probatoria stabilita dall'art. 192, commi 3 e 4" comporta che i riscontri estrinseci alla chiamata in correità devono essere compatibili con la stessa, in modo da consentire "un collegamento diretto e univoco, sul piano logico storico, con i fatti per cui si procede mediante connotati individualizzanti".
Le Sezioni unite di questa Corte, investite per la risoluzione del contrasto circa il livello del riscontro richiesto ai fini cautelari, hanno fatto proprio l'indirizzo secondo "ai fini dell'adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, soltanto se, oltre a essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de liberiate e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora in itinere, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato". La Corte di legittimità deve limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice del riesame per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità, di regola, di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Questa Corte, inoltre, si è espressa nel senso che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, pur dopo le modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, applicabile ai procedimenti in corso a norma della stessa L. n. 46 del 2006, art. 10, non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così a una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito (Sez. 2, 18 maggio 2006, dep. 7 giugno 2006, n. 19547);
In conclusione, qualora venga impugnato dall'imputato con ricorso per cassazione il provvedimento del tribunale per il riesame di conferma di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è improponibile innanzi alla Corte di cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza che hanno legittimato ex art.273 c.p.p., comma 1, l'adozione della misura coercitiva, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata, poiché il controllo di legittimità deve essere limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati dall'ordinanza del tribunale, senza possibilità di compiere alcuna valutazione degli elementi indizianti e alcun apprezzamento dello spessore degli stessi, giustificativo dell'applicazione della misura cautelare.
Pertanto, gli elementi posti a base dell'ordinanza impugnata, riassunti nei loro punti significativi, sono stati oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione della fattispecie cautelare e delle condizioni richieste per la permanenza della custodia come ab origine disposta.
Il ricorso di IC è, dunque, inammissibile per manifesta infondatezza e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna IC TO al pagamento delle spese processuali nonché a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007