Articolo 459 del Codice civile
Articolo 422Articolo 424
Versione
19 aprile 1942
Art. 459.

(Acquisto dell'eredita').

L'eredita' si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si e' aperta la successione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente