Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
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Versione
7 febbraio 2014
7 febbraio 2014
Art. 715.
(Casi d'impedimento alla divisione).
Se tra i chiamati alla successione vi e' un concepito, la divisione non puo' aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non puo' aver luogo durante la pendenza di un giudizio ((sulla filiazione)) di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, ne' puo' aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede.
L'autorita' giudiziaria puo' tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorita' giudiziaria puo' attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.
(Casi d'impedimento alla divisione).
Se tra i chiamati alla successione vi e' un concepito, la divisione non puo' aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non puo' aver luogo durante la pendenza di un giudizio ((sulla filiazione)) di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, ne' puo' aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede.
L'autorita' giudiziaria puo' tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorita' giudiziaria puo' attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.
Commentari • 38
- 1. Dividere l'eredità in presenza di nascituriDott. Mario Serblin · https://www.fiscoetasse.com/ · 22 febbraio 2023 · 59.43477
[…] o comunista) il diritto potestativo imprescrittibile di chiederne lo scioglimento (c.d. diritto di divisione). […] la divisione non può avere luogo prima della nascita del medesimo (cfr. art. 715 c. 1 primo periodo c.c . e art. 1 c. 2 c.c.). 3) Le norme recate dall'art. 715 c.c . […] dispongono che alla divisione possa eccezionalmente addivenirsi anche prima della nascita del vocato. L'art. 715 cpv. 1-3 c.c . distingue l'ipotesi in cui il nascituro, […] fissando le opportune cautele ( artt. 715 cpv. 1 e 3 c.c .), […] Il primo caso ( art. 715 cc. 1-3 c.c .) è quello di Tizione che istituisce eredi, […] sarà necessaria ( art. 715 c. 2 c.c […]
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Giurisprudenza • 113
- 1. Trib. Prato, sentenza 01/07/2024, n. 550Provvedimento: […] Tanto trova conferma nelle disposizioni dell'art. 573 c.c. secondo cui la successione dei figli nati fuori dal matrimonio si apre quando la filiazione sia stata riconosciuta o dichiarata giudizialmente e dell'art. 715 c.c., comma 1, che considera impedimento alla divisione ereditaria la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere (cfr. […]Leggi di più...
- art. 282 c.p.c.·
- pregiudizialità-dipendenza·
- art. 715 c.c.·
- giudicato·
- divisione ereditaria·
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- art. 573 c.c.·
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