Articolo 46 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 45Articolo 47
Versione
6 maggio 1952
Art. 46.
(Parere del genio civile)


Sulla domanda di concessione deve essere sentito l'ufficio del genio civile, che nell'esprimere il parere indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, con particolare riguardo alla tutela della pubblica incolumita' e all'osservanza, delle norme di sicurezza.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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