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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3341/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3341/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to dall'avv. Gennaro Parte_1
Antignano
OPPONENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Marco Pesenti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come
1 modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 414/2020, emesso dal Tribunale di
Nola in favore della con il quale gli si ingiungeva il pagamento Controparte_1
dell'importo di € 6.009,71, oltre interessi e spese di procedura, discendente da tre contratti di finanziamento sottoscritti dall'opponente con la IN
Banca S.p.A. e successivamente oggetto di una cessione del credito in favore dell'odierna opposta. L'opponente, in particolare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, l'integrale pagamento del credito ingiunto, l'intervenuta prescrizione dello stesso, l'inefficacia della cessione del credito e, infine, l'usurarietà dei tassi d'interesse.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale Controparte_1
chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contradditorio e concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c. la causa veniva reputata matura per la decisione e giungeva quindi all'udienza cartolare del 23/09/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione previa concessione, in forma abbreviata, dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
2 Occorre innanzitutto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
3 dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Premesso ciò, l'opposta a suffragio della propria pretesa creditoria depositava i contratti di finanziamento debitamente sottoscritti dal , il contratto di Parte_1
cessione pro soluto del 20/06/2019 stipulato con la IN Banca S.p.A.,
gli estratti conto, i prospetti degli interessi di mora, le certificazioni ex art. 50
T.U.B nonché le lettere raccomandate di comunicazione della cessione del credito nei confronti dell'opponente.
4 Orbene, in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta sollevata dall'opponente, va rilevato che i giudici di legittimità
hanno da tempo precisato che “La parte che agisca affermandosi successore a
titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione
in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta
operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o
implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. 24798/2020). Nel caso che ci occupa,
l'opposta forniva tale prova, depositando documentazione che attestava la cessione pro soluto del credito in esame, in particolare mediante l'allegato nr. 3
alla comparsa di costituzione e risposta, nonché le relative comunicazioni in favore del . Parte_1
Risulta priva di pregio anche la generica eccezione di integrale pagamento dei contratti di finanziamento, rimasta sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto. In merito,
va rammentato che il credito derivante da un contratto di finanziamento è
soggetto, ai sensi dell'art. 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento, motivo per cui il relativo debito non può
considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. civ.
4232/2023, in cui veniva altresì evidenziato che “Nel contratto di mutuo,
l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può
considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato,
5 che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a
decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli
interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione
quinquennale ex art. 2948 c.c.”): nel caso in esame, al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto nessuno dei crediti azionati risultava prescritto;
difatti, i tre contratti di finanziamento venivano sottoscritti in data 22/05/2016,
02/12/2015 e 22/04/2016 e, pertanto, anche facendo decorrere la prescrizione decennale dalle singole sottoscrizioni e non dalla scadenza dell'ultima rata, il termine sancito dall'art. 2946 c.c. non poteva dirsi decorso, in quanto sarebbe scaduto rispettivamente il 22/05/2026, 02/12/2025 e 22/04/2026.
Infine, infondate si connotano sia l'eccezione di inefficacia delle cessioni, a fronte del disconoscimento di “[…] tutta la documentazione prodotta nel
fascicolo monitorio dall'opposta in particolare la Racc a/r, recante la notifica
della cessione, mai ricevuta e comunque non conforme alla disciplina dettata
dall'art. 1260 c.c. e ss.” (cfr. pag. 4 atto di citazione), sia l'eccezione di usurarietà dei tassi d'interesse applicati, entrambe formulate con assoluta genericità.
In merito al disconoscimento della produzione di parte opposta, giova evidenziare che “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi
dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal
fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista
ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre,
la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al
profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta
preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al
6 determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in
copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. civ. sez.
trib. 17/06/2021 , n. 17313). Tale orientamento è stato affermato anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui “Il disconoscimento della propria
sottoscrizione deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo a tal fine
inidonea una contestazione generica o implicita;
la relativa eccezione deve
contenere lo specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che viene
contestato e non ha valore se effettuato con riguardo ad ogni produzione in
copia effettuata da controparte” (Tribunale Napoli Nord sez. II, 24/03/2023,
n.1246). Nel caso in esame, il disconoscimento operato dall'opponente non può
che reputarsi generico.
Per quanto attiene all'illegittima applicazione degli interessi, deve evidenziarsi che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli
interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un
lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio
in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto
ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e
provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. civ. Sezioni
Unite n. 19597/2020). Alla luce di quanto sopra evidenziato, incombe sulla parte che intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di una banca fornire, da un lato, i decreti ministeriali per i trimestri di riferimento e,
dall'altro, individuare la percentuale oltre soglia, allegando altresì le singole poste ritenute indebite e puntualizzando in che modo si è giunti al superamento
7 dei tassi soglia, così provando l'applicazione dei tassi usurari, non essendo sufficiente a tale scopo la sola allegazione dei decreti ministeriali e l'invocazione dell'usura. Per questi ultimi aspetti l'onere probatorio in capo all'opponente non può dirsi raggiunto, non avendo quest'ultimo indicato le poste ritenute indebite e, di conseguenza, non avendo effettuato un ricalcolo che consentisse l'accertamento del saldo reale. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in presenza di tali carenze, non si possa sopperire a queste ultime attraverso la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile che non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, di talché a ragione deve essere negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. civ. n.
30218/2017).
In definitiva, le esposte considerazioni giustificano il rigetto della presente opposizione con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti,
dell'assenza di attività istruttoria e, infine, in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
8 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 414/2020;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 1.700,00 oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge.
Nola, 18/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3341/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to dall'avv. Gennaro Parte_1
Antignano
OPPONENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Marco Pesenti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come
1 modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 414/2020, emesso dal Tribunale di
Nola in favore della con il quale gli si ingiungeva il pagamento Controparte_1
dell'importo di € 6.009,71, oltre interessi e spese di procedura, discendente da tre contratti di finanziamento sottoscritti dall'opponente con la IN
Banca S.p.A. e successivamente oggetto di una cessione del credito in favore dell'odierna opposta. L'opponente, in particolare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, l'integrale pagamento del credito ingiunto, l'intervenuta prescrizione dello stesso, l'inefficacia della cessione del credito e, infine, l'usurarietà dei tassi d'interesse.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale Controparte_1
chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contradditorio e concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c. la causa veniva reputata matura per la decisione e giungeva quindi all'udienza cartolare del 23/09/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione previa concessione, in forma abbreviata, dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
2 Occorre innanzitutto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
3 dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Premesso ciò, l'opposta a suffragio della propria pretesa creditoria depositava i contratti di finanziamento debitamente sottoscritti dal , il contratto di Parte_1
cessione pro soluto del 20/06/2019 stipulato con la IN Banca S.p.A.,
gli estratti conto, i prospetti degli interessi di mora, le certificazioni ex art. 50
T.U.B nonché le lettere raccomandate di comunicazione della cessione del credito nei confronti dell'opponente.
4 Orbene, in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta sollevata dall'opponente, va rilevato che i giudici di legittimità
hanno da tempo precisato che “La parte che agisca affermandosi successore a
titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione
in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta
operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o
implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. 24798/2020). Nel caso che ci occupa,
l'opposta forniva tale prova, depositando documentazione che attestava la cessione pro soluto del credito in esame, in particolare mediante l'allegato nr. 3
alla comparsa di costituzione e risposta, nonché le relative comunicazioni in favore del . Parte_1
Risulta priva di pregio anche la generica eccezione di integrale pagamento dei contratti di finanziamento, rimasta sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto. In merito,
va rammentato che il credito derivante da un contratto di finanziamento è
soggetto, ai sensi dell'art. 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento, motivo per cui il relativo debito non può
considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. civ.
4232/2023, in cui veniva altresì evidenziato che “Nel contratto di mutuo,
l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può
considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato,
5 che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a
decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli
interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione
quinquennale ex art. 2948 c.c.”): nel caso in esame, al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto nessuno dei crediti azionati risultava prescritto;
difatti, i tre contratti di finanziamento venivano sottoscritti in data 22/05/2016,
02/12/2015 e 22/04/2016 e, pertanto, anche facendo decorrere la prescrizione decennale dalle singole sottoscrizioni e non dalla scadenza dell'ultima rata, il termine sancito dall'art. 2946 c.c. non poteva dirsi decorso, in quanto sarebbe scaduto rispettivamente il 22/05/2026, 02/12/2025 e 22/04/2026.
Infine, infondate si connotano sia l'eccezione di inefficacia delle cessioni, a fronte del disconoscimento di “[…] tutta la documentazione prodotta nel
fascicolo monitorio dall'opposta in particolare la Racc a/r, recante la notifica
della cessione, mai ricevuta e comunque non conforme alla disciplina dettata
dall'art. 1260 c.c. e ss.” (cfr. pag. 4 atto di citazione), sia l'eccezione di usurarietà dei tassi d'interesse applicati, entrambe formulate con assoluta genericità.
In merito al disconoscimento della produzione di parte opposta, giova evidenziare che “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi
dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal
fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista
ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre,
la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al
profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta
preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al
6 determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in
copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. civ. sez.
trib. 17/06/2021 , n. 17313). Tale orientamento è stato affermato anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui “Il disconoscimento della propria
sottoscrizione deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo a tal fine
inidonea una contestazione generica o implicita;
la relativa eccezione deve
contenere lo specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che viene
contestato e non ha valore se effettuato con riguardo ad ogni produzione in
copia effettuata da controparte” (Tribunale Napoli Nord sez. II, 24/03/2023,
n.1246). Nel caso in esame, il disconoscimento operato dall'opponente non può
che reputarsi generico.
Per quanto attiene all'illegittima applicazione degli interessi, deve evidenziarsi che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli
interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un
lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio
in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto
ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e
provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. civ. Sezioni
Unite n. 19597/2020). Alla luce di quanto sopra evidenziato, incombe sulla parte che intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di una banca fornire, da un lato, i decreti ministeriali per i trimestri di riferimento e,
dall'altro, individuare la percentuale oltre soglia, allegando altresì le singole poste ritenute indebite e puntualizzando in che modo si è giunti al superamento
7 dei tassi soglia, così provando l'applicazione dei tassi usurari, non essendo sufficiente a tale scopo la sola allegazione dei decreti ministeriali e l'invocazione dell'usura. Per questi ultimi aspetti l'onere probatorio in capo all'opponente non può dirsi raggiunto, non avendo quest'ultimo indicato le poste ritenute indebite e, di conseguenza, non avendo effettuato un ricalcolo che consentisse l'accertamento del saldo reale. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in presenza di tali carenze, non si possa sopperire a queste ultime attraverso la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile che non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, di talché a ragione deve essere negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. civ. n.
30218/2017).
In definitiva, le esposte considerazioni giustificano il rigetto della presente opposizione con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti,
dell'assenza di attività istruttoria e, infine, in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
8 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 414/2020;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 1.700,00 oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge.
Nola, 18/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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