Ordinanza cautelare 12 ottobre 2021
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 5946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5946 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05946/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09015/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9015 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Miracola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della graduatoria definitiva relativa all'interpello nazionale per l’anno 2019, per i trasferimenti a domanda del personale del Corpo di polizia penitenziaria di tutti i ruoli non direttivi (Ispettori-Sovrintendenti-Agenti/Assistenti), della quale il ricorrente ha avuto conoscenza della sua sola posizione personale, a mezzo di scheda ricevuta il 5.01.2021, in cui l'Amministrazione ha assegnato al ricorrente un punteggio di 9,00 punti, omettendo l'attribuzione degli ulteriori punteggi previsti dall'art. 11, nonostante lo stesso ne avesse i requisiti;
di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, ancorché non conosciuto;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 18/11/2021:
per l’annullamento
- del decreto GDAP n. 0276630.U., del 22.07.2021, avente ad oggetto “Mobilità a domanda da interpello ordinario 2019 (scadenza 30 settembre 2019), Ruolo Agenti e Assistenti maschile e femminile”, con il quale al ricorrente è stata assegnata quale sede di destinazione, la Casa Circondariale di “Palermo Ucciardone CR”, conosciuto in data 23.08.2021;
di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con dichiarazione resa a verbale nel corso dell’udienza, parte ricorrente ha manifestato la carenza d’interesse alla definizione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio non resta che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del presente giudizio e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, tenuto conto della sopravvenienza (pensionamento del ricorrente) che ha determinato il venir meno dell’interesse all’accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO