Articolo 649 del Codice civile
Articolo 648Articolo 650
Versione
19 aprile 1942
Art. 649.

(Acquisto del legato).

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facolta' di rinunziare.

Quando oggetto del legato e' la proprieta' di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprieta' o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.

Il legatario pero' deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne e' stato espressamente dispensato dal testatore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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