Articolo 762 del Codice civile
Articolo 705Articolo 763
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19 aprile 1942
Art. 762.

(Omissione di beni ereditari).

L'omissione di uno o piu' beni dell'eredita' non da' luogo a nullita' della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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