Art. 8. Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza). 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1961, n. 1326 e' sostituito dal seguente:
"Al Fondo di cui al primo comma e' iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti da finanziere".
Nota dell'art. 8:
- Il testo vigente dell' art. 2 della legge n. 1326/1961 , in base a quanto disposto dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di Finanza, istituito con l' art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 , modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512 , assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di Finanza".
Al fondo di cui al primo comma e' iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti da finanziere.
I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare il Fondo di contributo stabilito dall' art. 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512 , quale risulta integrato dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ".
"Al Fondo di cui al primo comma e' iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti da finanziere".
Nota dell'art. 8:
- Il testo vigente dell' art. 2 della legge n. 1326/1961 , in base a quanto disposto dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di Finanza, istituito con l' art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 , modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512 , assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di Finanza".
Al fondo di cui al primo comma e' iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti da finanziere.
I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare il Fondo di contributo stabilito dall' art. 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512 , quale risulta integrato dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ".