Articolo 720 del Codice civile
Articolo 719Articolo 721
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19 aprile 1942
Art. 720.

(Immobili non divisibili).

Se nell'eredita' vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non puo' effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di piu' coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi e' a cio' disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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