Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2017, proposto da
IN ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Spaziani, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato CI & Partners in Roma, via Principessa Clotilde n. 7, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio eletto presso lo studio RT Maggiore in Latina, via Malta, 7;
contro
Comune di Strangolagalli, non costituito in giudizio;
nei confronti
LO RA, MI RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Ottaviani, con domicilio eletto presso lo studio BR GU in Latina, via dei Cappuccini, 40;
per l'annullamento
del Permesso di costruire in sanatoria prot. n. 2922 del 29.6.2016, (Doc. n. 1), rilasciato al Sig. LO RA, in relazione ad alcune difformità edilizie in relazione all'immobile di Via Farnete situato a confine con la proprietà della Sig.ra IN ZZ e conosciuto dalla ricorrente soltanto in data 4.11.2016; della concessione edilizia n. 12/2015 rilasciata in data 11.04.1997 prot. n. 1447 per quanto concerne nonché di ogni altro atto o provvedimento non noto né conosciuto comunque presupposto o consequenziale a quello impugnato.
nonché per l'accertamento
dell'insussistenza dei presupposti per il rilascio del menzionato permesso in sanatoria e di quelli relativi alla presentazione della DIA in sanatoria prot. n. 14/2015 presentata in data 15.9.2015 prot. n. 3335 per ulteriori abusi edilizi e dell'obbligo di adottare i poteri di inibitoria e/o rimozione dell'attività edilizia illegittima
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LO RA e di MI RA;
Vista la rinuncia della parte ricorrente, notificata il 30 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa IN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con atto notificato alla controparte e sottoscritto direttamente dalla parte ricorrente dieci giorni prima dell’udienza da remoto del 27 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
ritenuto che la rinuncia sia rispettosa di tutte le formalità richieste dall’art. 84 c.p.a. e preso atto che non è intervenuta opposizione;
ritenuto che, conseguentemente, debba essere dichiarata l’estinzione per rinuncia;
ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra la parte ricorrente e il controinteressato, in assenza di osservazioni della parte resistente e tenuto conto della peculiarità della vicenda, mentre non vi sia luogo alla pronuncia sulle spese nei confronti dell’amministrazione resistente, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti ricorrente e controinteressata.
Nulla sulle spese tra la parte ricorrente e l’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT MA UC, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
IN RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN RO | RT MA UC |
IL SEGRETARIO