TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/12/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
IZ RI - IU
Anna CARBONARA - IU
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 633/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio
- cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. ROSARIO ORLANDO Parte_1
come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
NC TI e IN UP come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 12/02/2025 è fondata e va accolta. Dalla Controparte_1
documentazione prodotta risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Massafra (TA) il
28/08/2012, sono separati consensualmente, a seguito di comparizione personale, in forza di decreto di omologa n. 14900/2020 emesso dal Tribunale di Taranto in data 06/11/2020.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni. La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio va riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massafra
(TA) il 28/08/2012 da nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Massafra (TA) dell'anno 2012 (atto n.
94, p. II, s.A);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
2 3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 28/11/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente Rel.
Dott. Martino Casavola
3
4