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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 9578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/07/2025 nella causa n. 9578/2024 RGL, promossa da:
IN QUALITA' DI GENITORE della minore Parte_1 Per_1
, c.f. assistita dall'avv. SALVATORE MORRONE
[...] C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Indennità di accompagnamento
1. la sig.ra in qualità di genitore esercente la responsabilità Pt_1 genitoriale sulla minore , ha proposto ricorso ex art. Persona_1
445-bis c.p.c. per l'accertamento in capo alla figlia minore del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex L.
18/1980;
2. il procedimento si è concluso con esito negativo;
3. la ricorrente ha contestato le conclusioni della CTU affidata alla dr.ssa e haintrodotto il presente giudizio di opposizione ex art. 445 bis Per_2 comma 6 c.p.c. chiedendo l'accertamento, mediante sentenza, della sussistenza delle condizioni sanitarie per ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (16.10.2023) o data veriore accertanda in corso di giudizio, e producendo nuova documentazione medica;
1 RGL n. 9578/2024
4. parte convenuta si è costituita eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto dell'opposizione;
5. nella presente fase del giudizio è stato disposto nuovo accertamento medico legale con la nomina a CTU della dr.ssa Persona_3
6. a seguito del rinnovo degli accertamenti tecnici medico-legali, deve prendersi atto che la dr.ssa dopo ampio approfondimento, ha Per_3 accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 L.
18/80 (impossibilità di deambulazione e/o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita) dalla data della domanda amministrativa, con revisione nel maggio 2027; avverso il giudizio espresso dalla CTU non sono pervenute osservazioni né dalla parte convenuta, né dalla parte ricorrente;
7. deve pertanto essere pronunciato l'accertamento della sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari come sopra indicati;
8. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' CP_1 nella misura indicata in dispositivo;
per analoghe ragioni le spese di entrambe le CTU espletate, liquidate con separati decreti debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- accerta la sussistenza in capo alla minore del requisito Persona_1 sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa (16 ottobre 2023);
- condanna l' alla rifusione al ricorrente delle spese del giudizio, CP_1 liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e
IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Morrone;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese delle CTU CP_1 espletate nelle due fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
2 RGL n. 9578/2024
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Persona_4
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/07/2025 nella causa n. 9578/2024 RGL, promossa da:
IN QUALITA' DI GENITORE della minore Parte_1 Per_1
, c.f. assistita dall'avv. SALVATORE MORRONE
[...] C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Indennità di accompagnamento
1. la sig.ra in qualità di genitore esercente la responsabilità Pt_1 genitoriale sulla minore , ha proposto ricorso ex art. Persona_1
445-bis c.p.c. per l'accertamento in capo alla figlia minore del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex L.
18/1980;
2. il procedimento si è concluso con esito negativo;
3. la ricorrente ha contestato le conclusioni della CTU affidata alla dr.ssa e haintrodotto il presente giudizio di opposizione ex art. 445 bis Per_2 comma 6 c.p.c. chiedendo l'accertamento, mediante sentenza, della sussistenza delle condizioni sanitarie per ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (16.10.2023) o data veriore accertanda in corso di giudizio, e producendo nuova documentazione medica;
1 RGL n. 9578/2024
4. parte convenuta si è costituita eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto dell'opposizione;
5. nella presente fase del giudizio è stato disposto nuovo accertamento medico legale con la nomina a CTU della dr.ssa Persona_3
6. a seguito del rinnovo degli accertamenti tecnici medico-legali, deve prendersi atto che la dr.ssa dopo ampio approfondimento, ha Per_3 accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 L.
18/80 (impossibilità di deambulazione e/o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita) dalla data della domanda amministrativa, con revisione nel maggio 2027; avverso il giudizio espresso dalla CTU non sono pervenute osservazioni né dalla parte convenuta, né dalla parte ricorrente;
7. deve pertanto essere pronunciato l'accertamento della sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari come sopra indicati;
8. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' CP_1 nella misura indicata in dispositivo;
per analoghe ragioni le spese di entrambe le CTU espletate, liquidate con separati decreti debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- accerta la sussistenza in capo alla minore del requisito Persona_1 sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa (16 ottobre 2023);
- condanna l' alla rifusione al ricorrente delle spese del giudizio, CP_1 liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e
IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Morrone;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese delle CTU CP_1 espletate nelle due fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
2 RGL n. 9578/2024
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Persona_4
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