Art. 1116.
(Applicabilita' delle norme sulla divisione ereditaria).
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredita', in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
(Applicabilita' delle norme sulla divisione ereditaria).
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredita', in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.