(Norme applicabili agli atti unilaterali).
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
L'articolo 1324 del Codice Civile, rubricato “Norme applicabili agli atti unilaterali”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo I – Disposizioni preliminari. L'art. 1324 c.c. dispone l'applicazione delle norme che regolano i contratti agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 1324 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 1324 del Codice Civile: “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, […]
Leggi di più…[…] Diffidenza storica verso l'atto unilaterale – 3. L'articolo 1324 c.c. e la disciplina degli atti unilaterali – 4. […]
Leggi di più…[…] In verità, la categoria dei negozi giuridici viene ritenuta compatibile con il nostro ordinamento e quindi ammessa, sia in via di principio valorizzando l'autonomia negoziale, sia in termini di disciplina la quale, per effetto del disposto dell'art. 1324 c.c. si ricava da quella dettata per il contratto. […] Ecco, allora, che il combinato disposto degli artt. 1173 e 1324 c.c. sanciscono la legittimazione come fonte di obbligazioni degli atti unilaterali e pertanto delle promesse unilaterali. […]
Leggi di più…Che cosa significa "Disdetta"? È lo strumento previsto dall'ordinamento che consente di impedire la rinnovazione di un rapporto giuridico a tempo determinato. Concretamente, si tratta di un atto unilaterale ai sensi dell'art. 1324 del c.c., di natura recettizia (cioè, che produce effetti quando giunge all'indirizzo del destinatario) con cui una delle parti esercita il potere di recesso previsto convenzionalmente o per legge. Per la validità della disdetta, non è richiesta l'accettazione della controparte. Quanto alla forma, essa è solitamente libera, anche se molto spesso le parti concordato che debba avvenire con un mezzo che ne garantisca la ricezione da parte del destinatario (es. raccomandata).
Leggi di più…[…] Si è soliti operare le seguenti distinzioni: - negozi unilaterali o negozi bilaterali (o plurilaterali): i primi si perfezionano con la manifestazione di volontà di una sola parte (art. 1324 del c.c.), mentre i secondi richiedono l'accordo di due o più parti. - negozi mortis causa e negozi inter vivos: i primi regolano la futura successione di un soggetto (tipico è il testamento, art. 587 del c.c., con cui il testatore dispone dei suoi beni per il tempo successivo alla sua morte), mentre i secondo sono tutti quei negozi destinati a soddisfare le normali esigenze della vita di relazione (contratto di locazione, compravendita, ...).
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