Articolo 1324 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1324.

(Norme applicabili agli atti unilaterali).

Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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