(Litisconsorzio necessario).
Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.
[…] Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 Nel giudizio di scioglimento della comunione, il dovere del giudice di ordinare, in presenza di trascrizioni o iscrizioni contro i singoli compartecipi, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., rispondendo alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, non giustifica l'implicita imposizione, a carico dei compartecipi, […]
Leggi di più…[…] siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti. (massima n. 2) Nel giudizio di scioglimento della comunione, il dovere del giudice di ordinare, in presenza di trascrizioni o iscrizioni contro i singoli compartecipi, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., rispondendo alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, non giustifica l'implicita imposizione, a carico dei compartecipi, […]
Leggi di più…[…] Si pensi, ad esempio, al caso in cui esistano altri, diversi, litisconsorti necessari. L'articolo 784 del codice di procedura civile, del resto, dispone che le domande di divisione ereditaria debbano proporsi in confronto di tutti gli eredi o e dei creditori opponenti se vi sono. […]
Leggi di più…In materia di scioglimento delle comunioni, l'articolo 784 del Codice di procedura civile prevede che: "Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono". […] In proposito vanno richiamati gli articoli 784 del Codice di procedura civile e 1113 del Codice civile. […]
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