Articolo 737 del Codice civile
Articolo 789Articolo 791
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1 gennaio 2013
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7 febbraio 2014
Art. 737.

Soggetti tenuti alla collazione.

I figli ((...)) e i loro discendenti ((...)) ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati.(216)

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
-------------- AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile , le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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