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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 763.
(Rescissione per lesione).
La divisione puo' essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.
La rescissione e' ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi e' inferiore di oltre un quarto all'entita' della quota ad esso spettante.
L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.
(Rescissione per lesione).
La divisione puo' essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.
La rescissione e' ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi e' inferiore di oltre un quarto all'entita' della quota ad esso spettante.
L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.
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- 1. La prova dell'incapacità del testatore deve esistere al momento dell'atto e non genericamente al tempo dell'atto - Tribunale di Bologna, sent. 17 settembre 2021https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 49.746426
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi Ai sensi dell'art 591, comma 2, n. 3, c.c., la prova dell'incapacità del testatore deve esistere al momento dell'atto e non genericamente al tempo dell'atto, come stabiliva l'art. 763 c.c. dell'abrogato codice civile. […]
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Giurisprudenza • 266
- 1. Trib. Taranto, sentenza 15/12/2023, n. 3311Provvedimento: […] Ritenendo che la sussistenza di vizi dell'immobile avesse determinato un ridimensionamento del valore dell'immobile assegnato al medesimo attore, tanto da superare la soglia del quarto di cui all'art. 763 cc, chiedeva la rescissione dell'accordo di divisione giudiziale, al fine di riformulare il conguaglio in danaro riconosciuto alla sorella;Leggi di più...
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