Versione
16 marzo 2006
16 marzo 2006
Art. 1. 1. Al primo periodo dell' articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2, e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 458 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 458 (Divieto di patti successori). - Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis, e seguenti, e' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2, e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 458 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 458 (Divieto di patti successori). - Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis, e seguenti, e' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.».
Commentario • 1
- 1. Il problema della “successione” o del “cambio generazionale” in una pmi familiare e lo strumento del “patto di famiglia”Visconti Gianfranco · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2013 · 9.20065
[…] Il patto di famiglia è un patto successorio, cioè un contratto “con cui taluno dispone della propria successione” che è sempre nullo, eccetto proprio il caso del patto di famiglia, la esclusione della cui nullità è stata introdotta nell'art. 458 c.c. dall'art. 1° della Legge 55/2006. […]
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/10/2019, n. 25021Provvedimento: […] Nel nostro ordinamento, che vieta i patti successori (eccettuati ora i patti di famiglia: art. 458, come novellato dall'art. 1, legge 14 febbraio 2006, n. 55), si ritiene tradizionalmente che l'unico negozio a causa di morte sia il testamento (art. 587 cod. civ.); accanto al quale si pongono - quali negozi mortis causa a struttura inter vivos - la dispensa dalla imputazione (art. 564, comma 2, cod. civ.) e la dispensa dalla collazione (art. 737 cod. civ.), ove contenute in un atto di donazione o in un atto inter vivos posteriore alla donazione. […]Leggi di più...
- applicabilità·
- scioglimento della comunione ereditaria·
- imposta di registro·
- necessità·
- esclusione·
- equiparabilità ad atto di alienazione inter vivos·
- registrazione degli atti·
- fondamento.·
- scioglimento delle comunioni relative ad edifici·
- nullità ex art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985·
- atti di scioglimento della comunione ereditaria·
- consenso degli altri condividenti·
- fondamento·
- ammissibilità·
- regolarità edilizia