Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2003, n. 15476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15476 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ESPULSIONE DI SEZIONE PRIMA CIVILE EXTRACOMUNITARIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4145/02154 76703 e Relatore Dott. Mario Consigliere Dott. Giuseppe Maria .31518 Cron. Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere Rep. RAGONESI - Consigliere Dott. Vittorio Ud. 22/05/2003 Dott. Francesco A. GENOVESE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 23, presso l'avvocato ARTURO SALERNI, che 10 rappresenta e difende unitamente agli avvocati LORENZO TRUCCO, MARIO SALERNI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente ->
contro
AMMINISTRAZIONE INTERNO PREFETTURA TORINO, in persona del Prefetto pro temporeelettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI12, presso L'AVVOCATURA GENERLAE 2003 DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
1370 resistente -
contro
PREFETTO TORINO;
- intimato -
del Tribunale di TORINO, avverso l'ordinanza depositata il 29/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Salerni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Il prefetto di Torino con decreto in data 19.5.2000 disponeva l'espulsione dal territorio dello Stato di IC VL, ai sensi del'art. 13 comma 1 lett. c) del d.lgs. n 286/1998. Avverso il provvedimento di espulsione proponeva ricorso VL IC assumendo che: a) il provvedimento di espulsione era stato adotta- to con riferi mento a precedenti procedimenti penali, n a i l u J senza alcun accertamento della pericolosità attuale del ricorrente;
b) non era stata data all' interessato comunicazio- 2 ne dell'esi stenza del procedimento amministrativo a suo carico;
c) non era stata considerata la circostanza che il ricorrente conviveva con tre nipoti, minorenni di cit- tadinanza italiana. Con decreto in data 29.12.2000 il Tribunale di To- rino, in composizione monocratica, respingeva il ricor- so. Per la cassazione del decreto del Tribunale di To- rino propone ricorso, fondato su quattro motivi, Dorde- vic VL. Desposita memoria di costituzione l'Avvocatura ge- nerale dello Stato. Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione il ricorrente la- menta violazione e falsa applicazione del'art. 13 comma 2 lett. c) d.lgs. n 286/1998 in relazione all'art. 3 comma 1 L. 241/90 e all'art. 1 L. 1423/1956, nonchè in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della decisione. Osserva il ricorrente che con il ricorso introdut- tivo del giudizio aveva contestato la fondatezza della qualifica di "persona pericolosa per la sicurezza pub- blica" attribuitagli dal Prefetto di Torino, rilevando che benchè fosse in passato incorso in denunzie di ca- 3 rattere penale tuttavia tali denunzie erano risalenti nel tempo sicchè non potevano giustificare il provvedi- mento di espulsione difettando il requisito dell'attua lità. A tale censura erroneamente il Tribunale ha rispo- sto che il giudizio da svolgersi nella soggetta materia è un giudizio di meritevolezza che non coincide con il giudizio di pericolosità da porre a fondamento delle misure di prevenzione previste dalla L. n 575/1965. Tale affermazione è errata in quanto l'art. 13 com- ma 2 lett. c) richiama proprio la L. n 1423/56 e suc- cessive modifiche sicchè ai criteri elaborati dalla giurisprudenza penale avrebbe dovuto attenersi il Tri- bunale. Il motivo è fondato e va pertanto accolto. Invero la Corte suprema ha più volte precisato che il prefetto può procedere all'espulsione del cittadino extracomunitario che si trovi nella condizioni di cui all'art. 1 L. n 1423/1956 e successive modiicazioni so- lo alla condizione che la pericolosità dello stesso sia attuale. Pertanto è onere del giudice di merito accertare sempre la permanenza della condizioni di cui al richia- mato art. 1 : n 1423/1956. ( Cass. civ. sez. I 30.8.2002 n 12721 ) 4 Nella specie il Tribunale di Torino ha disatteso tale indirizzo giurisprudenziale ritenendo che il re- quisto dell'attualità debba essere sostituito da quello della meritevolezza, concetto non previsto dall'attuale legislazione regolante la materia e ponendosi con ciò in contrasto con la consolidata giurisprudenza della corte di Csaazione. Il primo motivo del ricorso va quindi accolto. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbi- mento degli altri tre motivi del ricorso, con i quali il ricorrente aveva evidenziato: a) che non gli era stato dato avviso del procedi- mento amministrativo a suo carico e tale omissione non è stata ritenuta rilevante dal Tribunale;
b) che aveva eccepito di trovarsi in condizione di "inespel libilità" in quanto convivente con tre nipoti - minorenni e cittadini italiani, circostanza sulla quale nulla ha argomentato il giudice di merito. c) che aveva avanzato richiesta subordinata di ri- duzione del periodo di espulsione, ai sensi dell'art. 13 comma 14 d.lgs. n 286/1998, senza ottenere alcuna risposta da parte del Tribunale. Pertanto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistra- to, affinchè, nel rispetto del punto di diritto su 5 enunciato, accerti se il IC, già resosi responsa- bile di atti contrari alle norme penali, si sia effet- tivamente ravveduto e abbia cessato attualmente di es- sero soggetto socialmente pricoloso. Il giudice di rinvio prvvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, as- sorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistra- to, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- DELLO STATO la prima sezione civile, in data 22.maggio.2003. L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI SPESE A CARICO Il Presidente ed estensore (Mario Adamo) Mazi CORTE SUPREM Prima Gero Civile Depoeltato in Cancelleria ANGELLIERE 16 OTT, 2003 Luisa Passinetti 11 IL CANCELLIERE