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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/07/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 823/2020 RGAC vertente
TRA
Arch. (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Francesco De Barberis (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Soverato, C.F._2
Corso Umberto I, n.70;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Soverato alla Piazza Maria Ausiliatrice, giusta delibera di Giunta Comunale n. 208 del
14.10.2020 e giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
dall'avv. Giovanni Caridi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._3
il suo studio sito in Soverato alla via F. Caminiti n. 15;
APPELLATO
All'esito dell'udienza del 08.04.2025, la causa era posta in decisione in data 28.04.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per l'appellante Arch. : < Voglia la Corte di Appello di Catanzaro accogliere, Parte_1
per i motivi di fatto e di diritto, il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata n.
529/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure con condanna del CP
al pagamento di € 3.176,43 a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento derivante
[...]
dalla prestazione professionale resa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda e
fino al soddisfo, previo rigetto dell'eccezione di intervenuta prescrizione, con vittoria di spese ed
onorari di entrambi i gradi di giudizio.>>;
Per l'appellato : < Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: Controparte_1
-Nel merito, rigettare, in quanto inammissibile e infondato l'avverso gravame, dichiarando,
previamente, l'inammissibilità del secondo motivo di appello per come proposto dall'arch. Parte_1
confermando la sentenza resa dal Tribunale Civile di Catanzaro, I Sezione, n. 529/20,
[...]
pubblicata in data 16.04.2020, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute e, di
conseguenza, respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'odierna appellante contro il
in persona del legale rappresentante p.t., per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
- in ogni caso, condannare l'appellante alle spese e competenze difensive del giudizio con distrazione
in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.>>.
I FATTI
Con atto di citazione ex art. 2041 c.c. datato 16.06.2010, l'Arch. Parte_1
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro- Sez. distaccata di Chiaravalle, il
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Accertare e dichiarare che il ha beneficiato dell'attività svolta Controparte_1
dall'Arch. per la progettazione e direzione dei lavori del campo polifunzionale coperto di cui Pt_1
in premessa;
2) Condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle Controparte_1
somme riconosciute in favore dell'Arch. a titolo di indennità di ingiustificato Parte_1
arricchimento ex art. 2041 c. c. pari ad € 3.176,43 ( corrispondenti a L. 6.150.430), di cui € 2.625,15
( L. 5.083.000) per onorari professionali a saldo, € 52,50 ( L. 101.660) per AI 2% ex art. 10 L.
6/81 ed € 498,78 ( L. 965.770) per IVA , oltre interessi legali calcolati secondo il tasso ufficiale di
sconto, stabilito dalla Banca d'Italia a far data dal 07.07.1990 fino al reale soddisfo.
2 3) Condannare il in persona del Sindaco pro tempore a tutte le spese, Controparte_1
diritti ed onorari di causa.”
Assumeva parte attrice, con l'atto introduttivo del giudizio :
- che, in data 25 novembre 1985, la Giunta Municipale della Città di Soverato con delibera n. 1283, avente ad oggetto: Integrazione delibera G.M. n. 1230 del 12.11.1985 ad oggetto ”Incarico progetto esecutivo per la realizzazione di un campo polifunzionale coperto allo studio tecnico C.O.E.M.I. s.r.l. di Potenza”, estendeva l'incarico per la redazione del progetto esecutivo per un campo polifunzionale oltre che allo studio tecnico C.O.E.M.I.
s.r.l. di Potenza anche all'Arch. agli stessi patti e condizioni e cioè che sarà Parte_1
provveduto al pagamento delle competenze con il mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP,
e confermava in ogni sua parte la succitata deliberazione della G.M. N. 1230 del 10.11.1985;
- che, in data 30.10.1987, con delibera della G.M. n. 957, il incaricava Controparte_1
l'Arch. , quale Direttore dei Lavori, ad apportare le opportune modifiche al fine di Pt_1
adeguare la struttura alla sicurezza degli impianti sportivi ai sensi del D.L. 10.09.1986; e che successivamente con missiva recante protocollo n. 8809 del 15.12.1988, dava altresì incarico all' Arch. di predisporre una perizia di variante tecnica e suppletiva, con variazione Pt_1
dell'ubicazione del Campo polifunzionale coperto;
- che, inoltre, con delibera della G.M. n. 1069 del 30.12.1988, l'Ente deliberava di approvare la perizia di variante e suppletiva della costruzione della palestra polifunzionale coperta, elaborata dall'Arch. , per un importo complessivo di L. 420.000.000, e di fare Pt_1
fronte alla spesa di L. 420.000.000 mediante il mutuo concesso dalla Cassa DD. PP. Pos. N.
4040174;
- che, l'ente in data 16.03.1989, con delibera della G.M. n. 210 autorizzava il Direttore
dei Lavori, Arch. , a redigere una perizia di variante tecnica per esigenze sorte Pt_1
durante l'esecuzione dei lavori della palestra polifunzionale attinenti alle fondazioni e che,
con missiva del 04.04.1989, l'ente comunale informava l'Arch. che la Giunta aveva Pt_1
approvato la perizia di variante tecnica relativa alle fondazioni, per come dallo stesso elaborata;
3 - che, portata a termine la sua opera, l'Arch. richiedeva all'ente comunale le Pt_1
proprie competenze, per la progettazione e direzione dei lavori, ammontanti complessivamente a L. 54.981.441, oltre IVA e 2% per AI (di cui L. 10.026.708 per prima progettazione e L. 44.954.733 per seconda progettazione e Direzione dei Lavori);
- che il , mentre provvedeva a saldare l'Arch. per la prima Controparte_1 Pt_1
progettazione, per la seconda progettazione e direzione dei lavori versava in acconto la somma complessiva di L. 39.871.733 (di cui L. 35.589.429 1° certificato di pagamento e L.
4.282.304 acconto sul 2°certificato di pagamento di L. 4.377.283);
- che, alla luce di ciò, era creditore nei confronti del , per le Controparte_1
prestazioni professionali, della somma di L. 6.169.745, così come liquidata dal Consiglio
dell' Ordine degli Architetti di Catanzaro con delibera del 14.10.1992;
- che, nonostante i solleciti inoltrati dall'Arch. in data 15.02.1993 e 05.07.1993, Pt_1
il non ha inteso provvedervi, costringendo così il medesimo a proporre Controparte_1
ricorso per ingiunzione, cui seguiva l'ingiunzione di pagamento n. 39/94, emessa dal
Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 08.01.1994 e notificata in data 20.01.1994.
Avverso il predetto provvedimento monitorio, proponeva opposizione il CP
, assumendo che il medesimo era stato emesso in assenza dei presupposti di cui
[...]
all'art. 633 c.p.c..
Nello specifico, sosteneva che l'ingiunzione si era basata sia su una parcella del professionista, ritenuta congrua dall'Ordine degli architetti, a cui non poteva essere riconosciuto alcun valore probatorio ai fini del riconoscimento del credito da lui vantato, e sia su una delibera comunale di affidamento dell'incarico, a cui, però, non faceva seguito la stipula di un successivo contratto in forma scritta ad substantiam.
Si costituiva con comparsa di risposta del 19.04.1994 l'Arch. , contestando in Pt_1
toto le argomentazioni dedotte dal opponente. CP
Il relativo procedimento di opposizione si concludeva con la sentenza n. 24308 del
29.07.2005, con cui il Tribunale di Catanzaro, sez. Stralcio, così provvedeva:
“1) Dichiara l'irregolare rappresentanza del convenuto opponente in Controparte_1
persona del l.r.p.t., e conseguentemente rigetta come inammissibile l'opposizione proposta;
4 2) Conferma l'opposto decreto ingiuntivo n.39 del 08.01.1994 e condanna il CP
al pagamento immediato in favore dell'arch. della somma di £ 6.150.430,
[...] Parte_1
pari ad euro 3.176,43, oltre interessi al tasso ufficiale di sconto, dal 07.07.1990 sino all'effettivo
soddisfo, come intimato in decreto, oltre le spese e competenze della procedura monitoria in esso
liquidate:
3) Condanna il in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese, diritti, Controparte_1
onorari del presente procedimento in favore di con l'immediato pagamento delle Parte_1
somme così liquidate: euro 120,00 per spese, 860,00 per diritti, euro 900,00 per onorario, oltre iva e
cpa come per legge.”
Avverso la suddetta decisione, con atto di citazione del 03.01.2006, il CP
proponeva impugnazione, articolando tre ordini di censure.
[...]
Con la prima doglianza rilevava l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato l'inammissibilità della sua azione per difetto di rappresentanza processuale, posto che, a suo dire, non vi erano dubbi circa l'esistenza della delibera di autorizzazione del Sindaco p.t. a stare in giudizio, senza poi tralasciare il fatto che lo stesso Tribunale, nell'udienza di comparizione delle parti, rilevata tale presunta carenza, non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 181, comma
1, c.p.c..
Con il secondo motivo, il censurava l'erroneità della decisione Controparte_1
del Tribunale nella parte in cui aveva disposto la conferma del provvedimento monitorio reso in data 08.01.1994 nei suoi confronti, senza rilevare che il credito vantato dall'Arch.
si fondava su un titolo nullo, non avendo le parti stipulato un contratto in forma Pt_1
scritta ad substantiam.
Da ultimo, assumeva l'inammissibilità dell'azione in via subordinata esperita ex art. 2041 c.c. dall'Arch. , sostenendo che, trattandosi di una domanda nuova rispetto a Pt_1
quella proposta in sede di ingiunzione, non fosse meritevole di accoglimento.
Con comparsa di risposta del 08.04.2006 si costituiva l'Arch. , il quale Pt_1
censurava tutte le lagnanze formulate dal appellante, invocando la conferma della CP
sentenza impugnata.
5 Il descritto giudizio di appello si concludeva con la sentenza n.404/2008 del
03.06.2008, con le seguenti statuizioni:
“1) In accoglimento del proposto gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie
l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.39 del Controparte_1
08.01.1994, emesso dal Presidente del Tribunale di Catanzaro;
2) Dichiara inammissibile la domanda di ideato arricchimento;
3)Compensa integralmente tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.”
A conclusione di tale procedimento, l'Arch. , al fine di vedere riconosciuto il Pt_1
proprio diritto al compenso professionale per l'attività svolta in favore del CP
, adiva con atto di citazione del 16.06.2010 il Tribunale di Catanzaro – Sezione
[...]
Distaccata di Chiaravalle C.le, con azione ex articolo 2041 c.c.
Si costituiva con comparsa di risposta il , sollevando eccezione Controparte_1
di improcedibilità, improponibilità, inammissibilità e prescrizione dell'azione ex art. 2041
c.c..
Espletata l'istruttoria, e dopo aver posto la causa in decisione, il Tribunale di
Catanzaro, in data 14.04.2020, all'esito del suddetto giudizio R.G. n. 350/2010, emetteva la sentenza n. 529/2020, e notificata in data 13.05.2020, con la quale così provvedeva:
“1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'arch. al pagamento delle spese di giudizio, in favore del Controparte_2
che liquida in € 2.700.00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali Controparte_1
al 15%”.
Con atto di appello regolarmente notificato, l'Arch. impugnava Parte_1
l'anzidetta sentenza del Tribunale di Catanzaro, affidandosi a due ordini di doglianze.
Con la prima, censurava la decisione del Tribunale per avere il giudice di primo grado erroneamente accolto l'eccezione di intervenuta prescrizione - sollevata dal
[...]
- del termine decennale previsto dall'art. 2041 c.c. per l'azione di arricchimento CP
senza giusta causa.
A supporto di tale censura, l'appellante richiamava l'indirizzo ermeneutico della
Corte di legittimità, in forza del quale “L'accertamento, con sentenza passata in giudicato,
6 dell'infondatezza dell'azione contrattuale, per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca
all'attore il relativo diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di
essere indennizzato per l'indebito arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale seconda
azione è diversa per "petitum" e per "causa petendi" e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e
natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela
contrattuale”.
Alla luce di ciò, l'Arch. , contrariamente a quanto rilevato nel precedente Pt_1
giudizio, asseriva che l'azione proposta ex art. 2041 c.c. non si fosse ancora prescritta,
avendo trovato essa il suo fondamento nell'accoglimento dell'opposizione del CP
appellato e nella conseguente revoca del provvedimento monitorio emesso in data
08.01.1994, disposti dalla Corte di Appello con sentenza n. 404/2008.
A sostegno della non intervenuta prescrizione, l'appellante deduceva inoltre che il
Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare, nell'accertamento dello spirare del termine decennale previsto dall'art. 2041 c.c. per l'esperimento della relativa azione, che quest'ultimo aveva subito due interruzioni, l'una il 15.02.1993 e l'altra il 05.07.1993,
allorquando il medesimo aveva richiesto al appellato di provvedere al pagamento CP
della restante somma pattuita per le prestazioni professionali svolte.
Concludeva, pertanto, asserendo che la carenza di tale valutazione, cui si aggiungeva l'erronea determinazione con cui non è stata attribuita, ai fini del computo del termine prescrizionale, alcuna rilevanza al disconoscimento della proponibilità dell'azione
“primaria”, ha condotto il Tribunale a ritenere abbondantemente decorso il termine decennale tra il momento in cui si è verificato l'impoverimento/arricchimento dei soggetti coinvolti e la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento in questo giudizio.
A proposito della suddetta azione, l'Arch. aggiungeva da ultimo che la stessa Pt_1
fosse da ritenersi ammissibile, in quanto si basava sui medesimi presupposti e circostanze fatte valere nel giudizio di primo grado, ed esperita solo allorquando la domanda contrattuale è stata dichiarata inammissibile, circostanza che, a sua volta, confermerebbe la natura sussidiaria dell'azione da lui proposta.
7 Con un'ulteriore lagnanza, l'appellante censurava la mancata valutazione da parte del Tribunale della sussistenza, nel caso di specie, degli ulteriori elementi costitutivi dell'azione ex art. 2041 c.c..
Evidenziava al riguardo che, nel caso che qui ci occupa, risultavano integrati da un lato il suo impoverimento ed il corrispondente depauperamento in favore dell'ente appellato, e dall'altro la natura sussidiaria e residuale dell'azione e il riconoscimento, da parte del dell'utilità dell'opera da lui effettuata e del relativo debito. CP
Specificava, sul punto, che la sussistenza di quest'ultimo requisito si ricaverebbe da precisi elementi, quali l'approvazione delle perizie di variante tecnica richieste con le delibere del 1988 e del 1989, l'utilizzo dell'opera, nonché il riconoscimento del debito da parte del nella relazione sul conto finale in cui erano stati riportati la restante CP
somma da corrispondere al progettista e gli acconti già versati, e l'attestazione con cui l'allora Sindaco aveva dichiarato che il campo polifunzionale era stato ultimato.
Precisato ciò, con il supporto delle discipline, a suo dire, applicabili, alle delibere comunali sopra richiamate, rimarcava ancora una volta l'indubbia ammissibilità dell'azione esperita.
Nello specifico, riteneva che alle tre delibere adottate tra il 1985 e il 1988, si applicasse il T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n.383, in virtù
del quale il soggetto che aveva effettuato una prestazione professionale nei confronti di un ente territoriale, poteva esperire nei confronti della P.A., che ne avesse riconosciuto l'utilitas,
l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
Proseguiva, deducendo che, invece, alla delibera del 1989 si dovesse applicare la normativa speciale di cui agli artt. 23 e ss. del D.L. n. 66 del 1989 e confluiti negli artt. 191 e
194 del TUEL n. 267/2000.
Evidenziava, al riguardo, che tale disciplina poneva in capo alla P.A. per le delibere che determinano una spesa, l'obbligo di indicare l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
8 Aggiungeva, poi, che la violazione di tale obbligo, e dunque delle norme che regolano la sua formazione, determina la nullità del negozio, e di conseguenza la facoltà di agire ex art. 2041 c.c..
Nel caso di specie, l'appellante riteneva che non si fosse verificata alcuna violazione in tal senso, considerato che il appellato ha fin da subito indicato le risorse per far CP
fronte alla spesa pubblica per la realizzazione del campo polifunzionale.
Conseguentemente, chiedeva a questa Corte di valutare, nella denegata ipotesi in cui avesse concluso per l' applicazione della disciplina di cui al d.l. n.66/1989, che l'ente locale aveva comunque la possibilità di riconoscere il debito contratto fuori bilancio, vincolandosi in tal modo a far fronte a quegli impegni di spesa contratti in violazione delle norme contabili sopra descritte.
Concludeva l'appellante che, soltanto a seguito del positivo riconoscimento, l'azione di arricchimento può essere esperita, con la conseguenza che prima di tale riconoscimento,
l'unico obbligato è solo il funzionario o l'amministratore responsabile che ha reso possibile la fornitura, a prescindere dalle previsioni di bilancio.
Si costituiva in giudizio come da comparsa di risposta datata 20.11.2020 il
[...]
, al fine di resistere al gravame, di cui contestava l'inammissibilità per carenza CP
dei requisiti necessari, nonché l'infondatezza nel merito.
Evidenziava in primo luogo la corretta statuizione di accoglimento dell'eccepita intervenuta prescrizione del diritto dell'appellante ex art. 2041 c.c.. e la conseguente irrilevanza attribuita correttamente dal Giudice di prime cure, ai fini del computo del termine prescrizionale, al momento in cui la pronuncia giudiziale sull'azione contrattuale
(sentenza n.404/2008 Corte di Appello) è divenuta irrevocabile.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante che riteneva che il dies a quo del termine di prescrizione decennale e, quindi il fondamento della sua azione, si dovesse rinvenire nel diniego della tutela contrattuale, il appellato evidenziava che, seppur CP
il rigetto o l'inammissibilità della domanda di adempimento contrattuale non preclude l'esperimento nei riguardi della P.A. dell'azione ex art. 2041 c.c., nel caso di specie, l'Arch.
, nel richiamare la disciplina dettata dal - che a suo dire, gli avrebbe consentito Pt_1 Tes_1
9 di esercitare l'azione de qua - avrebbe omesso di considerare che tra gli enti locali e i loro funzionari non si instaura alcun rapporto di immedesimazione organica.
Alla luce di ciò, il appellato assumeva che l'Arch. avrebbe potuto CP Pt_1
tutt'al più esperire un'azione diretta nei confronti dell'amministratore o funzionario, e/o un'azione surrogatoria nei confronti dell'ente ex art. 2900 c.c.., e non anche avanzare domanda di arricchimento senza causa, essendo carente, nel caso di specie, il requisito della sussidiarietà.
La causa veniva chiamata all'udienza del 10.11.2020, all'esito della quale venivano disposti due rinvii, rispettivamente all'udienza del 24.10.2023 per la precisazione delle conclusioni, e poi all'udienza del 09.12.2025 per i medesimi incombenti.
Quest'ultima udienza veniva anticipata al 10.12.2024, su espressa richiesta del difensore della parte appellante, per le gravi condizioni di salute in cui lo stesso versava e che rendevano necessaria una definizione più celere della controversia.
Successivamente, con decreto in data 30.10.2024, la causa veniva distribuita e assegnata alla prima sezione civile, a seguito della soppressione della terza sezione di questa
Corte.
All'udienza del 08.04.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte si riservava.
Con ordinanza del 28.04.25 la Corte assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa la preliminare eccezione del gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. del motivo relativo all'erroneo accertamento da parte del Giudice
di prime cure del decorso del termine prescrizionale per l'azione ex art. 2041 c.c..
Il appellato deduce, invero, che la suddetta censura è stata formulata in CP
modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
L'eccezione è infondata e pertanto non merita accoglimento.
10 Premettendo che l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c. ha carattere estremamente generico, è indubbio che il gravame proposto sia stato redatto e formulato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo, si evince che l'appellante abbia sufficientemente indicato gli errores in cui, a suo dire, sarebbe incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte,
così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni utili a confutare il percorso motivazionale del primo Giudice.
Del resto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del
13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari
forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado, tenuto conto della “revisio prioris instantiae”del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Pertanto, il profilo di inammissibilità dedotto deve ritenersi insussistente.
Ciò posto, ritiene la Corte che l'appello non si presti ad essere accolto.
Prima di procedere allo scrutinio delle doglianze formulate dall'appellante, appaiono opportune alcune considerazioni di carattere generale, relative ai contratti stipulati iure
privatorum dalla P.A..
La facoltà di concludere tali contratti rinviene il suo presupposto giustificativo nel riconoscimento in capo allo Stato e agli enti pubblici della capacità generale di diritto privato, al pari di qualsiasi soggetto che stipuli negozi di diritto comune, così come confermato dall'art. 1, comma 1bis, della l. n. 241/1990.
11 Tale prerogativa che, deriva, a sua volta, dal fatto di essere gli stessi, titolari di situazioni giuridiche attive e passive, incontra un limite nel perseguimento di finalità
istituzionali.
Ciò implica la necessaria sussistenza di un rapporto di strumentalità e conseguente compatibilità tra l'attività negoziale dell'ente e il conseguimento di interessi pubblici.
L'elemento de qua, e quindi, la rilevanza dell'interesse pubblico di cui la P.A. si fa portatrice, sia nella sua “normale” veste autoritativa e sia quando agisce in qualità di soggetto di diritto privato, è valorizzato da una molteplicità di disposizioni normative.
A titolo esemplificativo, si fa riferimento all'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo (collocato, non casualmente, nello stesso ambito del comma 1 bis sopra citato), il quale sancisce la regola della necessaria preordinazione dell'attività
amministrativa ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
La necessità di improntare l'azione amministrativa al rispetto di principi generali -
imposta dall'art. 1 della l. n. 241 del 1990 (coerentemente alla natura (pubblica) degli interessi da perseguire) - viene poi ribadita da una serie di prescrizioni (v. artt. 16 e 17 R.D.
18 novembre 1923 n.2240) che escludono la vigenza del principio della libertà delle forme del diritto civile nell'attività amministrativa iure privatorum.
A garanzia, quindi, del rispetto dei principi generali, e quindi del regolare svolgimento dell'operato dell'amministrazione, tali disposizioni enunciano la regola, in virtù della quale i contratti stipulati dalla medesima devono rivestire la forma scritta ad substantiam, la cui mancanza ne determina la nullità.
Fatte, quindi, queste opportune e logiche premesse, a seguito delle quali si può
concludere che anche l'attività della P.A., svolta in qualità di soggetto di diritto privato,
deve essere rigorosamente retta da principi generali, e che, conseguentemente, gli atti negoziali, attraverso cui si manifesta all'esterno la volontà dell'ente, devono rispettare certe formalità per produrre effetti, questa Corte ritiene che l'azione ex art. 2041 c.c. proposta dall'Arch. non possa trovare accoglimento. Pt_1
Orbene, parte appellante censua la sentenza di primo grado che ha dichiarato la prescrizione dell'azione ex art.2041 c.c..
12 Il motivo è infondato.
L'azione generale di arricchimento senza causa, disciplinata dall'articolo 2041 del
Codice Civile, è soggetta a prescrizione ordinaria decennale. Questo significa che il diritto di chiedere l'indennizzo per l'arricchimento senza giusta causa si estingue dopo dieci anni dal momento in cui si è verificato l'arricchimento e la correlata diminuzione patrimoniale.
La prescrizione dell'azione di arricchimento senza causa decorre dal momento in cui si verifica l'arricchimento e il correlativo impoverimento del soggetto danneggiato.
Non è rilevante il momento in cui si ha conoscenza dell'arricchimento, né l'esistenza di un giudicato che abbia rigettato altre azioni.
Per come correttamente motivato dal giudice di prime cure, l'azione di arricchimento senza causa (artt. 2041 cod. civ.), intrapresa dall'arch. in questo giudizio, è Parte_1
soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. e tale termine iniziale deve essere individuato con il momento nel quale si è verificato l'impoverimento dell'arch. , con il corrispondente arricchimento del Pt_1 CP
, ed il professionista ne ha ricevuto piena conoscenza e consapevolezza;
e ciò è
[...]
avvenuto nel 1990, epoca nella quale l'attore aveva già espletato interamente la sua attività
ed il Comune aveva ottenuto il beneficio del finanziamento la costruzione del centro polifunzionale. L'arricchimento del , ove ci fosse stato deve quindi farsi Controparte_1
risalire all'anno 1989. Ed è da quell'epoca, quindi, che deve decorrere il decennio per il maturarsi della prescrizione eccepita dal . Controparte_1
Detto termine prescrizionale non subisce sospensione alcuna in pendenza del giudizio volto all'accertamento dell'esperibilità di altra azione (in dottrina Astone, 1999,280). Ed infatti, “la
domanda giudiziale volta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto
non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza
causa, difettando il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta (identificata
in base al petitum ed alla causa petendi), in quanto la richiesta di adempimento contrattuale e quella
di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non
fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma
derivano da diritti cosiddetti «eterodeterminati» per la identificazione dei quali, cioè, occorre far
13 riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e
funzionale” (Cass. civ. n. 10966/2008; Cass. civ. Sez. III Sent., n. 24540/09; Cass. n. 10250/14).
Non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca la prescrizione. Pertanto, la domanda proposta per chiedere l'adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o da convenzione o da atto dell'autorità non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita di arricchimento senza causa.
A tanto consegue il rigetto dell'appello
Occorre inoltre precisare per completezza espositiva che, in ogni caso, l'azione proposta sarebbe priva dell'elemento della sussisdiarietà
Va detto che, nel caso di specie, il rapporto instauratosi tra le parti trae origine dalla delibera n.1230 del 12.11.1985, integrata poi con l'ulteriore delibera n.1283 del 25.11.1985, con cui la
Giunta comunale della città di Soverato affidava all'Arch. , oltre che allo studio Pt_1
tecnico C.O.E.M.I. s.r.l. di Potenza, l'incarico di redigere un progetto esecutivo per la realizzazione di un campo polifunzionale nel medesimo Comune.
Gli atti aventi ad oggetto l'affidamento dell'incarico professionale all'Arch. Pt_1
vanno innanzitutto qualificati come atti di natura autorizzatoria, produttivi di soli effetti interni all'ente comunale, posto che le disposizioni contenute in essi non hanno trovato una loro formalizzazione entro uno schema contrattuale, recante la sottoscrizione di entrambe le parti.
Orbene, “E' del tutto irrilevante - statuisce la Corte di legittimità - l'esistenza della
deliberazione di giunta municipale con la quale è conferito un incarico ad un professionista senza un
successivo autonomo contratto scritto.
La deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma
un atto con efficacia interna all'ente, avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso
organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno.”(Cass. 05/11/2001, n. 13628).
Pertanto, alla luce dell'anzidetto indirizzo giurisprudenziale, si può affermare che,
affinchè la delibera di incarico professionale produca i suoi effetti, è necessario che la stessa
14 sia seguita dalla conclusione di un contratto nella forma scritta, prescritta per la regolamentazione dei rapporti in cui è parte una P.A..
Ed invero, dalla trasposizione di tali coordinate ermeneutiche alla controversia in esame, si deduce un dato certo, e cioè che, da un lato, la delibera con cui il CP
incaricava l'Arch. di svolgere le prestazioni professionali, come nei termini
[...] Pt_1
sopra detti, non può assurgere a titolo idoneo per l'instaurazione tra le parti di un accordo valido ed efficace, e che, dall'altro, l'assenza di sua formalizzazione per iscritto ne ha determinato la nullità.
Difatti, “ E' nullo il contratto d'opera professionale con una pubblica amministrazione che non
sia in forma scritta, nel senso di un documento, recante la sottoscrizione del professionista e del
titolare dell'organo competente a rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale si
desume la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla
prestazione e al compenso produzione degli effetti della delibera di incarico professionale”. (v. Cass.,
05/11/2001, n. 13628).
E' evidente, quindi, alla stregua di ciò, che la deliberazione del 1985, cui sono seguite quelle del 1988 e del 1989, non è in grado di superare il giudizio di disvalore, espresso dall'ordinamento, attraverso la prescrizione della sanzione della nullità per gli accordi con la P.A. che non rivestono la forma scritta ad substantiam.
Oltretutto, sulla base del corretto accertamento della carenza di questo requisito fondamentale, e anche per stessa ammissione di entrambe le parti del giudizio, la Corte di
Appello, con la sentenza n. 400 del 2008, si era espressa favorevolmente sull'impugnazione proposta dal avverso la decisione conclusiva del giudizio di Controparte_1
opposizione.
A nulla vale, quindi, ai fini del riconoscimento della fondatezza dell'azione ex art. 2041
c.c., l'assunto con cui l'odierno appellante riteneva necessaria l'individuazione da parte di questa Corte delle diverse discipline applicabili alle delibere emanate dalla Giunta del
. Controparte_1
In particolare, la deduzione circa la presunta applicabilità della normativa dettata dal
R.D. 3 marzo 1934 n.383 alle tre delibere di incarico emanate tra il 1985 e il 1988, e di quella
15 dettata dal d. l. n.66/1989, confermata dal T.U. n.267/2000, invece, all'atto autorizzatorio comunale del 1989, riveste un carattere assolutamente marginale rispetto all'oggetto della questione odierna, che, come si è già ampiamente detto, attiene alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per accertare la validità o meno del “rapporto” intercorso tra il professionista e l'ente comunale.
Al pari della suddetta deduzione, risulta inconferente ed irrilevante anche il riferimento da parte dell'appellante alla previsione della sanzione della nullità, ai sensi dell'art. 191 d. lgs n.267 del 2000 , per il caso in cui la P.A. violi le norme relative alla contabilità pubblica, e in particolare quelle che impongono in capo all'ente l'obbligo di identificare le risorse per far fronte alla spesa pubblica, e di provvedere al pagamento delle relative competenze.
Al riguardo, l'impugnante precisava due specifiche circostanze.
Con la prima metteva in evidenza che, in concreto, il non aveva Controparte_1
violato nessuna delle suddette regole - come oltretutto confermato dalla prima delibera di incarico, integrata il 25 novembre 1985(v. all. n.2 del fascicolo di parte appellante), con la seconda, invece, deduceva che, nell'ipotesi in cui, invece, la P.A. non avesse ottemperato alle disposizioni contabili, sarebbe venuto meno il rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore o il funzionario e l'ente, con la conseguenza dell'imputabilità del rapporto contrattuale nella sfera giuridica del primo.
Tale assunto appare assolutamente inconferente, non solo alla luce del fatto che le norme sulla contabilità pubblica sono state rispettate, (per espressa conferma dell'appellante e sulla base del documento sopra citato), ma anche alla stregua della sanabilità della violazione (qualora fosse stata commessa), attraverso il successivo riconoscimento del debito fuori bilancio.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “il riconoscimento di un
debito fuori bilancio … costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale di far
salvi nel proprio interesse – accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente
stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza – gli impegni di
spesa di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque
16 invalidi – come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta “ad substantiam”.( v. Cons. Stato,
Sez. V, 29/12/2009 n. 8953).
In linea con le coordinate ermeneutiche tracciate dal Consiglio di Stato, è evidente che l'elemento dirimente va individuato nel diverso regime giuridico, previsto sotto il profilo
“patologico” per l'ipotesi del riconoscimento fuori bilancio, rispetto a quello dettato per la specifica ipotesi (ricorrente nella specie) della mancanza della forma scritta ad substantiam
dei contratti avente ad oggetto prestazioni professionali, e, conseguentemente,
nell'inidoneità del riconoscimento de qua a superare la carenza del requisito prescritto, a pena di nullità. (v. Cass., ord. 27/03/2023, n. 8574; Cass., 20/09/2024, n.25256).
L'insanabilità, determinata dalla violazione della forma scritta, evidenzia, come già
articolato nei termini sopra esposti, trova la sua giustificazione nell'esigenza di garantire il rispetto di principi generali, cui deve necessariamente ispirarsi l'attività amministrativa, e quindi anche l'attività negoziale che la vede parte attiva nei rapporti con il privato.
Ciò riflette l'intrinseca natura delle norme che prescrivono la forma scritta per i contratti stipulati dalla P.A., in quanto le stesse rappresentano lo strumento di reazione dell'ordinamento giuridico rispetto alle forme di programmazione negoziale, lesive di valori giuridici fondamentali.
La prescrizione della forma scritta per i contratti avente ad oggetto prestazioni professionali in favore dell'amministrazione è, quindi, un elemento imprescindibile, perché
volto al soddisfacimento di esigenze di tutela delle parti della negoziazione, e al tempo stesso di garanzia della conformazione della P.A. ai doveri di trasparenza e legalità.
Proprio per i suddetti motivi, e per i valori che si intendono preservare con l'imposizione del suddetto precetto, la Suprema Corte ha ricondotto la regola della forma scritta per i contratti della P.A. nell'alveo delle c.d. norme imperative.
La cogenza tipica di questo tipo di norme, in quanto previste per la salvaguardia di valori inderogabili, ha condotto la Corte di legittimità a concludere per la preclusione dell'azione di arricchimento senza giusta causa nell'ipotesi della loro inosservanza.
La domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia
17 essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass., S.U.,
05/12/2023, n.33954).
Alla stregua della pregnanza di questo indirizzo ermeneutico, e delle argomentazioni esposte, questa Corte non può che statuire il rigetto dell'azione ex art. 2041 c.c. proposta dall'Arch. . Pt_1
Le spese del giudizio, liquiate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115,
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Arch. nei confronti del Parte_1 CP
, avverso la sentenza n. 529 del 16.04.2020, emessa dal Tribunale di Catanzaro,
[...]
all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 350/2010, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che Parte_1
liquida in euro 3.935,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'Arch.
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
18 Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio de 17.7.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
19
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 823/2020 RGAC vertente
TRA
Arch. (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Francesco De Barberis (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Soverato, C.F._2
Corso Umberto I, n.70;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Soverato alla Piazza Maria Ausiliatrice, giusta delibera di Giunta Comunale n. 208 del
14.10.2020 e giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
dall'avv. Giovanni Caridi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._3
il suo studio sito in Soverato alla via F. Caminiti n. 15;
APPELLATO
All'esito dell'udienza del 08.04.2025, la causa era posta in decisione in data 28.04.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per l'appellante Arch. : < Voglia la Corte di Appello di Catanzaro accogliere, Parte_1
per i motivi di fatto e di diritto, il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata n.
529/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure con condanna del CP
al pagamento di € 3.176,43 a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento derivante
[...]
dalla prestazione professionale resa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda e
fino al soddisfo, previo rigetto dell'eccezione di intervenuta prescrizione, con vittoria di spese ed
onorari di entrambi i gradi di giudizio.>>;
Per l'appellato : < Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: Controparte_1
-Nel merito, rigettare, in quanto inammissibile e infondato l'avverso gravame, dichiarando,
previamente, l'inammissibilità del secondo motivo di appello per come proposto dall'arch. Parte_1
confermando la sentenza resa dal Tribunale Civile di Catanzaro, I Sezione, n. 529/20,
[...]
pubblicata in data 16.04.2020, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute e, di
conseguenza, respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'odierna appellante contro il
in persona del legale rappresentante p.t., per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
- in ogni caso, condannare l'appellante alle spese e competenze difensive del giudizio con distrazione
in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.>>.
I FATTI
Con atto di citazione ex art. 2041 c.c. datato 16.06.2010, l'Arch. Parte_1
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro- Sez. distaccata di Chiaravalle, il
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Accertare e dichiarare che il ha beneficiato dell'attività svolta Controparte_1
dall'Arch. per la progettazione e direzione dei lavori del campo polifunzionale coperto di cui Pt_1
in premessa;
2) Condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle Controparte_1
somme riconosciute in favore dell'Arch. a titolo di indennità di ingiustificato Parte_1
arricchimento ex art. 2041 c. c. pari ad € 3.176,43 ( corrispondenti a L. 6.150.430), di cui € 2.625,15
( L. 5.083.000) per onorari professionali a saldo, € 52,50 ( L. 101.660) per AI 2% ex art. 10 L.
6/81 ed € 498,78 ( L. 965.770) per IVA , oltre interessi legali calcolati secondo il tasso ufficiale di
sconto, stabilito dalla Banca d'Italia a far data dal 07.07.1990 fino al reale soddisfo.
2 3) Condannare il in persona del Sindaco pro tempore a tutte le spese, Controparte_1
diritti ed onorari di causa.”
Assumeva parte attrice, con l'atto introduttivo del giudizio :
- che, in data 25 novembre 1985, la Giunta Municipale della Città di Soverato con delibera n. 1283, avente ad oggetto: Integrazione delibera G.M. n. 1230 del 12.11.1985 ad oggetto ”Incarico progetto esecutivo per la realizzazione di un campo polifunzionale coperto allo studio tecnico C.O.E.M.I. s.r.l. di Potenza”, estendeva l'incarico per la redazione del progetto esecutivo per un campo polifunzionale oltre che allo studio tecnico C.O.E.M.I.
s.r.l. di Potenza anche all'Arch. agli stessi patti e condizioni e cioè che sarà Parte_1
provveduto al pagamento delle competenze con il mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP,
e confermava in ogni sua parte la succitata deliberazione della G.M. N. 1230 del 10.11.1985;
- che, in data 30.10.1987, con delibera della G.M. n. 957, il incaricava Controparte_1
l'Arch. , quale Direttore dei Lavori, ad apportare le opportune modifiche al fine di Pt_1
adeguare la struttura alla sicurezza degli impianti sportivi ai sensi del D.L. 10.09.1986; e che successivamente con missiva recante protocollo n. 8809 del 15.12.1988, dava altresì incarico all' Arch. di predisporre una perizia di variante tecnica e suppletiva, con variazione Pt_1
dell'ubicazione del Campo polifunzionale coperto;
- che, inoltre, con delibera della G.M. n. 1069 del 30.12.1988, l'Ente deliberava di approvare la perizia di variante e suppletiva della costruzione della palestra polifunzionale coperta, elaborata dall'Arch. , per un importo complessivo di L. 420.000.000, e di fare Pt_1
fronte alla spesa di L. 420.000.000 mediante il mutuo concesso dalla Cassa DD. PP. Pos. N.
4040174;
- che, l'ente in data 16.03.1989, con delibera della G.M. n. 210 autorizzava il Direttore
dei Lavori, Arch. , a redigere una perizia di variante tecnica per esigenze sorte Pt_1
durante l'esecuzione dei lavori della palestra polifunzionale attinenti alle fondazioni e che,
con missiva del 04.04.1989, l'ente comunale informava l'Arch. che la Giunta aveva Pt_1
approvato la perizia di variante tecnica relativa alle fondazioni, per come dallo stesso elaborata;
3 - che, portata a termine la sua opera, l'Arch. richiedeva all'ente comunale le Pt_1
proprie competenze, per la progettazione e direzione dei lavori, ammontanti complessivamente a L. 54.981.441, oltre IVA e 2% per AI (di cui L. 10.026.708 per prima progettazione e L. 44.954.733 per seconda progettazione e Direzione dei Lavori);
- che il , mentre provvedeva a saldare l'Arch. per la prima Controparte_1 Pt_1
progettazione, per la seconda progettazione e direzione dei lavori versava in acconto la somma complessiva di L. 39.871.733 (di cui L. 35.589.429 1° certificato di pagamento e L.
4.282.304 acconto sul 2°certificato di pagamento di L. 4.377.283);
- che, alla luce di ciò, era creditore nei confronti del , per le Controparte_1
prestazioni professionali, della somma di L. 6.169.745, così come liquidata dal Consiglio
dell' Ordine degli Architetti di Catanzaro con delibera del 14.10.1992;
- che, nonostante i solleciti inoltrati dall'Arch. in data 15.02.1993 e 05.07.1993, Pt_1
il non ha inteso provvedervi, costringendo così il medesimo a proporre Controparte_1
ricorso per ingiunzione, cui seguiva l'ingiunzione di pagamento n. 39/94, emessa dal
Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 08.01.1994 e notificata in data 20.01.1994.
Avverso il predetto provvedimento monitorio, proponeva opposizione il CP
, assumendo che il medesimo era stato emesso in assenza dei presupposti di cui
[...]
all'art. 633 c.p.c..
Nello specifico, sosteneva che l'ingiunzione si era basata sia su una parcella del professionista, ritenuta congrua dall'Ordine degli architetti, a cui non poteva essere riconosciuto alcun valore probatorio ai fini del riconoscimento del credito da lui vantato, e sia su una delibera comunale di affidamento dell'incarico, a cui, però, non faceva seguito la stipula di un successivo contratto in forma scritta ad substantiam.
Si costituiva con comparsa di risposta del 19.04.1994 l'Arch. , contestando in Pt_1
toto le argomentazioni dedotte dal opponente. CP
Il relativo procedimento di opposizione si concludeva con la sentenza n. 24308 del
29.07.2005, con cui il Tribunale di Catanzaro, sez. Stralcio, così provvedeva:
“1) Dichiara l'irregolare rappresentanza del convenuto opponente in Controparte_1
persona del l.r.p.t., e conseguentemente rigetta come inammissibile l'opposizione proposta;
4 2) Conferma l'opposto decreto ingiuntivo n.39 del 08.01.1994 e condanna il CP
al pagamento immediato in favore dell'arch. della somma di £ 6.150.430,
[...] Parte_1
pari ad euro 3.176,43, oltre interessi al tasso ufficiale di sconto, dal 07.07.1990 sino all'effettivo
soddisfo, come intimato in decreto, oltre le spese e competenze della procedura monitoria in esso
liquidate:
3) Condanna il in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese, diritti, Controparte_1
onorari del presente procedimento in favore di con l'immediato pagamento delle Parte_1
somme così liquidate: euro 120,00 per spese, 860,00 per diritti, euro 900,00 per onorario, oltre iva e
cpa come per legge.”
Avverso la suddetta decisione, con atto di citazione del 03.01.2006, il CP
proponeva impugnazione, articolando tre ordini di censure.
[...]
Con la prima doglianza rilevava l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato l'inammissibilità della sua azione per difetto di rappresentanza processuale, posto che, a suo dire, non vi erano dubbi circa l'esistenza della delibera di autorizzazione del Sindaco p.t. a stare in giudizio, senza poi tralasciare il fatto che lo stesso Tribunale, nell'udienza di comparizione delle parti, rilevata tale presunta carenza, non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 181, comma
1, c.p.c..
Con il secondo motivo, il censurava l'erroneità della decisione Controparte_1
del Tribunale nella parte in cui aveva disposto la conferma del provvedimento monitorio reso in data 08.01.1994 nei suoi confronti, senza rilevare che il credito vantato dall'Arch.
si fondava su un titolo nullo, non avendo le parti stipulato un contratto in forma Pt_1
scritta ad substantiam.
Da ultimo, assumeva l'inammissibilità dell'azione in via subordinata esperita ex art. 2041 c.c. dall'Arch. , sostenendo che, trattandosi di una domanda nuova rispetto a Pt_1
quella proposta in sede di ingiunzione, non fosse meritevole di accoglimento.
Con comparsa di risposta del 08.04.2006 si costituiva l'Arch. , il quale Pt_1
censurava tutte le lagnanze formulate dal appellante, invocando la conferma della CP
sentenza impugnata.
5 Il descritto giudizio di appello si concludeva con la sentenza n.404/2008 del
03.06.2008, con le seguenti statuizioni:
“1) In accoglimento del proposto gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie
l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.39 del Controparte_1
08.01.1994, emesso dal Presidente del Tribunale di Catanzaro;
2) Dichiara inammissibile la domanda di ideato arricchimento;
3)Compensa integralmente tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.”
A conclusione di tale procedimento, l'Arch. , al fine di vedere riconosciuto il Pt_1
proprio diritto al compenso professionale per l'attività svolta in favore del CP
, adiva con atto di citazione del 16.06.2010 il Tribunale di Catanzaro – Sezione
[...]
Distaccata di Chiaravalle C.le, con azione ex articolo 2041 c.c.
Si costituiva con comparsa di risposta il , sollevando eccezione Controparte_1
di improcedibilità, improponibilità, inammissibilità e prescrizione dell'azione ex art. 2041
c.c..
Espletata l'istruttoria, e dopo aver posto la causa in decisione, il Tribunale di
Catanzaro, in data 14.04.2020, all'esito del suddetto giudizio R.G. n. 350/2010, emetteva la sentenza n. 529/2020, e notificata in data 13.05.2020, con la quale così provvedeva:
“1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'arch. al pagamento delle spese di giudizio, in favore del Controparte_2
che liquida in € 2.700.00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali Controparte_1
al 15%”.
Con atto di appello regolarmente notificato, l'Arch. impugnava Parte_1
l'anzidetta sentenza del Tribunale di Catanzaro, affidandosi a due ordini di doglianze.
Con la prima, censurava la decisione del Tribunale per avere il giudice di primo grado erroneamente accolto l'eccezione di intervenuta prescrizione - sollevata dal
[...]
- del termine decennale previsto dall'art. 2041 c.c. per l'azione di arricchimento CP
senza giusta causa.
A supporto di tale censura, l'appellante richiamava l'indirizzo ermeneutico della
Corte di legittimità, in forza del quale “L'accertamento, con sentenza passata in giudicato,
6 dell'infondatezza dell'azione contrattuale, per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca
all'attore il relativo diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di
essere indennizzato per l'indebito arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale seconda
azione è diversa per "petitum" e per "causa petendi" e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e
natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela
contrattuale”.
Alla luce di ciò, l'Arch. , contrariamente a quanto rilevato nel precedente Pt_1
giudizio, asseriva che l'azione proposta ex art. 2041 c.c. non si fosse ancora prescritta,
avendo trovato essa il suo fondamento nell'accoglimento dell'opposizione del CP
appellato e nella conseguente revoca del provvedimento monitorio emesso in data
08.01.1994, disposti dalla Corte di Appello con sentenza n. 404/2008.
A sostegno della non intervenuta prescrizione, l'appellante deduceva inoltre che il
Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare, nell'accertamento dello spirare del termine decennale previsto dall'art. 2041 c.c. per l'esperimento della relativa azione, che quest'ultimo aveva subito due interruzioni, l'una il 15.02.1993 e l'altra il 05.07.1993,
allorquando il medesimo aveva richiesto al appellato di provvedere al pagamento CP
della restante somma pattuita per le prestazioni professionali svolte.
Concludeva, pertanto, asserendo che la carenza di tale valutazione, cui si aggiungeva l'erronea determinazione con cui non è stata attribuita, ai fini del computo del termine prescrizionale, alcuna rilevanza al disconoscimento della proponibilità dell'azione
“primaria”, ha condotto il Tribunale a ritenere abbondantemente decorso il termine decennale tra il momento in cui si è verificato l'impoverimento/arricchimento dei soggetti coinvolti e la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento in questo giudizio.
A proposito della suddetta azione, l'Arch. aggiungeva da ultimo che la stessa Pt_1
fosse da ritenersi ammissibile, in quanto si basava sui medesimi presupposti e circostanze fatte valere nel giudizio di primo grado, ed esperita solo allorquando la domanda contrattuale è stata dichiarata inammissibile, circostanza che, a sua volta, confermerebbe la natura sussidiaria dell'azione da lui proposta.
7 Con un'ulteriore lagnanza, l'appellante censurava la mancata valutazione da parte del Tribunale della sussistenza, nel caso di specie, degli ulteriori elementi costitutivi dell'azione ex art. 2041 c.c..
Evidenziava al riguardo che, nel caso che qui ci occupa, risultavano integrati da un lato il suo impoverimento ed il corrispondente depauperamento in favore dell'ente appellato, e dall'altro la natura sussidiaria e residuale dell'azione e il riconoscimento, da parte del dell'utilità dell'opera da lui effettuata e del relativo debito. CP
Specificava, sul punto, che la sussistenza di quest'ultimo requisito si ricaverebbe da precisi elementi, quali l'approvazione delle perizie di variante tecnica richieste con le delibere del 1988 e del 1989, l'utilizzo dell'opera, nonché il riconoscimento del debito da parte del nella relazione sul conto finale in cui erano stati riportati la restante CP
somma da corrispondere al progettista e gli acconti già versati, e l'attestazione con cui l'allora Sindaco aveva dichiarato che il campo polifunzionale era stato ultimato.
Precisato ciò, con il supporto delle discipline, a suo dire, applicabili, alle delibere comunali sopra richiamate, rimarcava ancora una volta l'indubbia ammissibilità dell'azione esperita.
Nello specifico, riteneva che alle tre delibere adottate tra il 1985 e il 1988, si applicasse il T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n.383, in virtù
del quale il soggetto che aveva effettuato una prestazione professionale nei confronti di un ente territoriale, poteva esperire nei confronti della P.A., che ne avesse riconosciuto l'utilitas,
l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
Proseguiva, deducendo che, invece, alla delibera del 1989 si dovesse applicare la normativa speciale di cui agli artt. 23 e ss. del D.L. n. 66 del 1989 e confluiti negli artt. 191 e
194 del TUEL n. 267/2000.
Evidenziava, al riguardo, che tale disciplina poneva in capo alla P.A. per le delibere che determinano una spesa, l'obbligo di indicare l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
8 Aggiungeva, poi, che la violazione di tale obbligo, e dunque delle norme che regolano la sua formazione, determina la nullità del negozio, e di conseguenza la facoltà di agire ex art. 2041 c.c..
Nel caso di specie, l'appellante riteneva che non si fosse verificata alcuna violazione in tal senso, considerato che il appellato ha fin da subito indicato le risorse per far CP
fronte alla spesa pubblica per la realizzazione del campo polifunzionale.
Conseguentemente, chiedeva a questa Corte di valutare, nella denegata ipotesi in cui avesse concluso per l' applicazione della disciplina di cui al d.l. n.66/1989, che l'ente locale aveva comunque la possibilità di riconoscere il debito contratto fuori bilancio, vincolandosi in tal modo a far fronte a quegli impegni di spesa contratti in violazione delle norme contabili sopra descritte.
Concludeva l'appellante che, soltanto a seguito del positivo riconoscimento, l'azione di arricchimento può essere esperita, con la conseguenza che prima di tale riconoscimento,
l'unico obbligato è solo il funzionario o l'amministratore responsabile che ha reso possibile la fornitura, a prescindere dalle previsioni di bilancio.
Si costituiva in giudizio come da comparsa di risposta datata 20.11.2020 il
[...]
, al fine di resistere al gravame, di cui contestava l'inammissibilità per carenza CP
dei requisiti necessari, nonché l'infondatezza nel merito.
Evidenziava in primo luogo la corretta statuizione di accoglimento dell'eccepita intervenuta prescrizione del diritto dell'appellante ex art. 2041 c.c.. e la conseguente irrilevanza attribuita correttamente dal Giudice di prime cure, ai fini del computo del termine prescrizionale, al momento in cui la pronuncia giudiziale sull'azione contrattuale
(sentenza n.404/2008 Corte di Appello) è divenuta irrevocabile.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante che riteneva che il dies a quo del termine di prescrizione decennale e, quindi il fondamento della sua azione, si dovesse rinvenire nel diniego della tutela contrattuale, il appellato evidenziava che, seppur CP
il rigetto o l'inammissibilità della domanda di adempimento contrattuale non preclude l'esperimento nei riguardi della P.A. dell'azione ex art. 2041 c.c., nel caso di specie, l'Arch.
, nel richiamare la disciplina dettata dal - che a suo dire, gli avrebbe consentito Pt_1 Tes_1
9 di esercitare l'azione de qua - avrebbe omesso di considerare che tra gli enti locali e i loro funzionari non si instaura alcun rapporto di immedesimazione organica.
Alla luce di ciò, il appellato assumeva che l'Arch. avrebbe potuto CP Pt_1
tutt'al più esperire un'azione diretta nei confronti dell'amministratore o funzionario, e/o un'azione surrogatoria nei confronti dell'ente ex art. 2900 c.c.., e non anche avanzare domanda di arricchimento senza causa, essendo carente, nel caso di specie, il requisito della sussidiarietà.
La causa veniva chiamata all'udienza del 10.11.2020, all'esito della quale venivano disposti due rinvii, rispettivamente all'udienza del 24.10.2023 per la precisazione delle conclusioni, e poi all'udienza del 09.12.2025 per i medesimi incombenti.
Quest'ultima udienza veniva anticipata al 10.12.2024, su espressa richiesta del difensore della parte appellante, per le gravi condizioni di salute in cui lo stesso versava e che rendevano necessaria una definizione più celere della controversia.
Successivamente, con decreto in data 30.10.2024, la causa veniva distribuita e assegnata alla prima sezione civile, a seguito della soppressione della terza sezione di questa
Corte.
All'udienza del 08.04.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte si riservava.
Con ordinanza del 28.04.25 la Corte assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa la preliminare eccezione del gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. del motivo relativo all'erroneo accertamento da parte del Giudice
di prime cure del decorso del termine prescrizionale per l'azione ex art. 2041 c.c..
Il appellato deduce, invero, che la suddetta censura è stata formulata in CP
modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
L'eccezione è infondata e pertanto non merita accoglimento.
10 Premettendo che l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c. ha carattere estremamente generico, è indubbio che il gravame proposto sia stato redatto e formulato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo, si evince che l'appellante abbia sufficientemente indicato gli errores in cui, a suo dire, sarebbe incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte,
così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni utili a confutare il percorso motivazionale del primo Giudice.
Del resto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del
13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari
forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado, tenuto conto della “revisio prioris instantiae”del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Pertanto, il profilo di inammissibilità dedotto deve ritenersi insussistente.
Ciò posto, ritiene la Corte che l'appello non si presti ad essere accolto.
Prima di procedere allo scrutinio delle doglianze formulate dall'appellante, appaiono opportune alcune considerazioni di carattere generale, relative ai contratti stipulati iure
privatorum dalla P.A..
La facoltà di concludere tali contratti rinviene il suo presupposto giustificativo nel riconoscimento in capo allo Stato e agli enti pubblici della capacità generale di diritto privato, al pari di qualsiasi soggetto che stipuli negozi di diritto comune, così come confermato dall'art. 1, comma 1bis, della l. n. 241/1990.
11 Tale prerogativa che, deriva, a sua volta, dal fatto di essere gli stessi, titolari di situazioni giuridiche attive e passive, incontra un limite nel perseguimento di finalità
istituzionali.
Ciò implica la necessaria sussistenza di un rapporto di strumentalità e conseguente compatibilità tra l'attività negoziale dell'ente e il conseguimento di interessi pubblici.
L'elemento de qua, e quindi, la rilevanza dell'interesse pubblico di cui la P.A. si fa portatrice, sia nella sua “normale” veste autoritativa e sia quando agisce in qualità di soggetto di diritto privato, è valorizzato da una molteplicità di disposizioni normative.
A titolo esemplificativo, si fa riferimento all'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo (collocato, non casualmente, nello stesso ambito del comma 1 bis sopra citato), il quale sancisce la regola della necessaria preordinazione dell'attività
amministrativa ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
La necessità di improntare l'azione amministrativa al rispetto di principi generali -
imposta dall'art. 1 della l. n. 241 del 1990 (coerentemente alla natura (pubblica) degli interessi da perseguire) - viene poi ribadita da una serie di prescrizioni (v. artt. 16 e 17 R.D.
18 novembre 1923 n.2240) che escludono la vigenza del principio della libertà delle forme del diritto civile nell'attività amministrativa iure privatorum.
A garanzia, quindi, del rispetto dei principi generali, e quindi del regolare svolgimento dell'operato dell'amministrazione, tali disposizioni enunciano la regola, in virtù della quale i contratti stipulati dalla medesima devono rivestire la forma scritta ad substantiam, la cui mancanza ne determina la nullità.
Fatte, quindi, queste opportune e logiche premesse, a seguito delle quali si può
concludere che anche l'attività della P.A., svolta in qualità di soggetto di diritto privato,
deve essere rigorosamente retta da principi generali, e che, conseguentemente, gli atti negoziali, attraverso cui si manifesta all'esterno la volontà dell'ente, devono rispettare certe formalità per produrre effetti, questa Corte ritiene che l'azione ex art. 2041 c.c. proposta dall'Arch. non possa trovare accoglimento. Pt_1
Orbene, parte appellante censua la sentenza di primo grado che ha dichiarato la prescrizione dell'azione ex art.2041 c.c..
12 Il motivo è infondato.
L'azione generale di arricchimento senza causa, disciplinata dall'articolo 2041 del
Codice Civile, è soggetta a prescrizione ordinaria decennale. Questo significa che il diritto di chiedere l'indennizzo per l'arricchimento senza giusta causa si estingue dopo dieci anni dal momento in cui si è verificato l'arricchimento e la correlata diminuzione patrimoniale.
La prescrizione dell'azione di arricchimento senza causa decorre dal momento in cui si verifica l'arricchimento e il correlativo impoverimento del soggetto danneggiato.
Non è rilevante il momento in cui si ha conoscenza dell'arricchimento, né l'esistenza di un giudicato che abbia rigettato altre azioni.
Per come correttamente motivato dal giudice di prime cure, l'azione di arricchimento senza causa (artt. 2041 cod. civ.), intrapresa dall'arch. in questo giudizio, è Parte_1
soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. e tale termine iniziale deve essere individuato con il momento nel quale si è verificato l'impoverimento dell'arch. , con il corrispondente arricchimento del Pt_1 CP
, ed il professionista ne ha ricevuto piena conoscenza e consapevolezza;
e ciò è
[...]
avvenuto nel 1990, epoca nella quale l'attore aveva già espletato interamente la sua attività
ed il Comune aveva ottenuto il beneficio del finanziamento la costruzione del centro polifunzionale. L'arricchimento del , ove ci fosse stato deve quindi farsi Controparte_1
risalire all'anno 1989. Ed è da quell'epoca, quindi, che deve decorrere il decennio per il maturarsi della prescrizione eccepita dal . Controparte_1
Detto termine prescrizionale non subisce sospensione alcuna in pendenza del giudizio volto all'accertamento dell'esperibilità di altra azione (in dottrina Astone, 1999,280). Ed infatti, “la
domanda giudiziale volta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto
non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza
causa, difettando il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta (identificata
in base al petitum ed alla causa petendi), in quanto la richiesta di adempimento contrattuale e quella
di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non
fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma
derivano da diritti cosiddetti «eterodeterminati» per la identificazione dei quali, cioè, occorre far
13 riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e
funzionale” (Cass. civ. n. 10966/2008; Cass. civ. Sez. III Sent., n. 24540/09; Cass. n. 10250/14).
Non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca la prescrizione. Pertanto, la domanda proposta per chiedere l'adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o da convenzione o da atto dell'autorità non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita di arricchimento senza causa.
A tanto consegue il rigetto dell'appello
Occorre inoltre precisare per completezza espositiva che, in ogni caso, l'azione proposta sarebbe priva dell'elemento della sussisdiarietà
Va detto che, nel caso di specie, il rapporto instauratosi tra le parti trae origine dalla delibera n.1230 del 12.11.1985, integrata poi con l'ulteriore delibera n.1283 del 25.11.1985, con cui la
Giunta comunale della città di Soverato affidava all'Arch. , oltre che allo studio Pt_1
tecnico C.O.E.M.I. s.r.l. di Potenza, l'incarico di redigere un progetto esecutivo per la realizzazione di un campo polifunzionale nel medesimo Comune.
Gli atti aventi ad oggetto l'affidamento dell'incarico professionale all'Arch. Pt_1
vanno innanzitutto qualificati come atti di natura autorizzatoria, produttivi di soli effetti interni all'ente comunale, posto che le disposizioni contenute in essi non hanno trovato una loro formalizzazione entro uno schema contrattuale, recante la sottoscrizione di entrambe le parti.
Orbene, “E' del tutto irrilevante - statuisce la Corte di legittimità - l'esistenza della
deliberazione di giunta municipale con la quale è conferito un incarico ad un professionista senza un
successivo autonomo contratto scritto.
La deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma
un atto con efficacia interna all'ente, avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso
organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno.”(Cass. 05/11/2001, n. 13628).
Pertanto, alla luce dell'anzidetto indirizzo giurisprudenziale, si può affermare che,
affinchè la delibera di incarico professionale produca i suoi effetti, è necessario che la stessa
14 sia seguita dalla conclusione di un contratto nella forma scritta, prescritta per la regolamentazione dei rapporti in cui è parte una P.A..
Ed invero, dalla trasposizione di tali coordinate ermeneutiche alla controversia in esame, si deduce un dato certo, e cioè che, da un lato, la delibera con cui il CP
incaricava l'Arch. di svolgere le prestazioni professionali, come nei termini
[...] Pt_1
sopra detti, non può assurgere a titolo idoneo per l'instaurazione tra le parti di un accordo valido ed efficace, e che, dall'altro, l'assenza di sua formalizzazione per iscritto ne ha determinato la nullità.
Difatti, “ E' nullo il contratto d'opera professionale con una pubblica amministrazione che non
sia in forma scritta, nel senso di un documento, recante la sottoscrizione del professionista e del
titolare dell'organo competente a rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale si
desume la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla
prestazione e al compenso produzione degli effetti della delibera di incarico professionale”. (v. Cass.,
05/11/2001, n. 13628).
E' evidente, quindi, alla stregua di ciò, che la deliberazione del 1985, cui sono seguite quelle del 1988 e del 1989, non è in grado di superare il giudizio di disvalore, espresso dall'ordinamento, attraverso la prescrizione della sanzione della nullità per gli accordi con la P.A. che non rivestono la forma scritta ad substantiam.
Oltretutto, sulla base del corretto accertamento della carenza di questo requisito fondamentale, e anche per stessa ammissione di entrambe le parti del giudizio, la Corte di
Appello, con la sentenza n. 400 del 2008, si era espressa favorevolmente sull'impugnazione proposta dal avverso la decisione conclusiva del giudizio di Controparte_1
opposizione.
A nulla vale, quindi, ai fini del riconoscimento della fondatezza dell'azione ex art. 2041
c.c., l'assunto con cui l'odierno appellante riteneva necessaria l'individuazione da parte di questa Corte delle diverse discipline applicabili alle delibere emanate dalla Giunta del
. Controparte_1
In particolare, la deduzione circa la presunta applicabilità della normativa dettata dal
R.D. 3 marzo 1934 n.383 alle tre delibere di incarico emanate tra il 1985 e il 1988, e di quella
15 dettata dal d. l. n.66/1989, confermata dal T.U. n.267/2000, invece, all'atto autorizzatorio comunale del 1989, riveste un carattere assolutamente marginale rispetto all'oggetto della questione odierna, che, come si è già ampiamente detto, attiene alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per accertare la validità o meno del “rapporto” intercorso tra il professionista e l'ente comunale.
Al pari della suddetta deduzione, risulta inconferente ed irrilevante anche il riferimento da parte dell'appellante alla previsione della sanzione della nullità, ai sensi dell'art. 191 d. lgs n.267 del 2000 , per il caso in cui la P.A. violi le norme relative alla contabilità pubblica, e in particolare quelle che impongono in capo all'ente l'obbligo di identificare le risorse per far fronte alla spesa pubblica, e di provvedere al pagamento delle relative competenze.
Al riguardo, l'impugnante precisava due specifiche circostanze.
Con la prima metteva in evidenza che, in concreto, il non aveva Controparte_1
violato nessuna delle suddette regole - come oltretutto confermato dalla prima delibera di incarico, integrata il 25 novembre 1985(v. all. n.2 del fascicolo di parte appellante), con la seconda, invece, deduceva che, nell'ipotesi in cui, invece, la P.A. non avesse ottemperato alle disposizioni contabili, sarebbe venuto meno il rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore o il funzionario e l'ente, con la conseguenza dell'imputabilità del rapporto contrattuale nella sfera giuridica del primo.
Tale assunto appare assolutamente inconferente, non solo alla luce del fatto che le norme sulla contabilità pubblica sono state rispettate, (per espressa conferma dell'appellante e sulla base del documento sopra citato), ma anche alla stregua della sanabilità della violazione (qualora fosse stata commessa), attraverso il successivo riconoscimento del debito fuori bilancio.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “il riconoscimento di un
debito fuori bilancio … costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale di far
salvi nel proprio interesse – accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente
stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza – gli impegni di
spesa di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque
16 invalidi – come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta “ad substantiam”.( v. Cons. Stato,
Sez. V, 29/12/2009 n. 8953).
In linea con le coordinate ermeneutiche tracciate dal Consiglio di Stato, è evidente che l'elemento dirimente va individuato nel diverso regime giuridico, previsto sotto il profilo
“patologico” per l'ipotesi del riconoscimento fuori bilancio, rispetto a quello dettato per la specifica ipotesi (ricorrente nella specie) della mancanza della forma scritta ad substantiam
dei contratti avente ad oggetto prestazioni professionali, e, conseguentemente,
nell'inidoneità del riconoscimento de qua a superare la carenza del requisito prescritto, a pena di nullità. (v. Cass., ord. 27/03/2023, n. 8574; Cass., 20/09/2024, n.25256).
L'insanabilità, determinata dalla violazione della forma scritta, evidenzia, come già
articolato nei termini sopra esposti, trova la sua giustificazione nell'esigenza di garantire il rispetto di principi generali, cui deve necessariamente ispirarsi l'attività amministrativa, e quindi anche l'attività negoziale che la vede parte attiva nei rapporti con il privato.
Ciò riflette l'intrinseca natura delle norme che prescrivono la forma scritta per i contratti stipulati dalla P.A., in quanto le stesse rappresentano lo strumento di reazione dell'ordinamento giuridico rispetto alle forme di programmazione negoziale, lesive di valori giuridici fondamentali.
La prescrizione della forma scritta per i contratti avente ad oggetto prestazioni professionali in favore dell'amministrazione è, quindi, un elemento imprescindibile, perché
volto al soddisfacimento di esigenze di tutela delle parti della negoziazione, e al tempo stesso di garanzia della conformazione della P.A. ai doveri di trasparenza e legalità.
Proprio per i suddetti motivi, e per i valori che si intendono preservare con l'imposizione del suddetto precetto, la Suprema Corte ha ricondotto la regola della forma scritta per i contratti della P.A. nell'alveo delle c.d. norme imperative.
La cogenza tipica di questo tipo di norme, in quanto previste per la salvaguardia di valori inderogabili, ha condotto la Corte di legittimità a concludere per la preclusione dell'azione di arricchimento senza giusta causa nell'ipotesi della loro inosservanza.
La domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia
17 essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass., S.U.,
05/12/2023, n.33954).
Alla stregua della pregnanza di questo indirizzo ermeneutico, e delle argomentazioni esposte, questa Corte non può che statuire il rigetto dell'azione ex art. 2041 c.c. proposta dall'Arch. . Pt_1
Le spese del giudizio, liquiate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115,
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Arch. nei confronti del Parte_1 CP
, avverso la sentenza n. 529 del 16.04.2020, emessa dal Tribunale di Catanzaro,
[...]
all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 350/2010, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che Parte_1
liquida in euro 3.935,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'Arch.
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
18 Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio de 17.7.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
19