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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/10/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4351/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Leonardo R. Filareti;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.11.2018 parte ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile, ha lamentato l'illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' con missiva del 30.4.2018 in cui era dato conto di un debito a suo carico di € 241,23 CP_2 per prestazioni di invalidità civile non spettanti sulla pensione di categoria INVCIV n.
07036175 per il periodo dal 1.5.2018 al 31.5.2018.
Ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 52 L. 88/89 e 13 L. 412/91 e chiesto la declaratoria di annullamento dell'indebito assistenziale, con conseguente restituzione di quanto eventualmente trattenuto.
Si è costituito , confermando la legittimità del proprio operato e contestando, nel merito, CP_2
l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Nelle more della definizione del giudizio è stata depositata da parte ricorrente omologa resa nel giudizio recante n.r.g. 4200/2018 che ha riconosciuto il requisito sanitario utile alla concessione dell'invalidità civile dalla data del 22.3.2018.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del
25.6.2025.
2.1 Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1 Giova premettere che la res controversa riguarda l'erogazione da parte dell'Istituto previdenziale di somme presuntivamente non dovute su pensione categoria INVCIV per il periodo dal 1.5.2018 al 31.5.2018, attesa la corresponsione di una prestazione di invalidità civile non spettante.
Orbene in tema di indebito assistenziale si richiama la sentenza della Cassazione numero 28771 del 2018 la quale ha chiarito che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 del codice civile in ragione dell'affidamento dei pensionati nella irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte Costituzionale 16 gennaio 2006 numero dell'articolo
38 costituzione, enuclea un principio di settore che esclude la ripetizione dell'erogazione.. se non sia addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 numero 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione (Corte Costituzionale 22 luglio 2004 numero
264; nonché Corte Costituzionale 27 ottobre 2000 numero 448).
In sostanza, l'indebito assistenziale si caratterizza per una disciplina peculiare rispetto all'indebito ex art. 2033 c.c., di cui costituisce una deroga.
Alla generale ripetibilità dell'indebito cd “classico”, si contrappone una generale irripetibilità per l'indebito cd “assistenziale”.
Difatti, riportando la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione, emerge chiaramente che la disciplina dell'indebito assistenziale si caratterizzi per una generale irripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, in deroga al regime ordinario.
Ciò premesso, la Corte ha, in tale sentenza, confermato il principio di base per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite…trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" nonchè quelle che prescrivono che "l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorre l'ipotesi che a priori escluda un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ..nè ne abbia mai fatto richiesta, ..nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio di esigenze assistenziali.. o in caso di dolo comprovato dall'accipiens…".
Soprattutto, e per quel che qui interessa, la sentenza ha ribadito che nel caso di indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari (articolo 37 comma 8 legge 448 del 98) è possibile
2 ripetere la somma indebitamente percepita "fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica". (cfr. in tal senso anche C. 17579/2019).
Consegue a quanto sopra che:
-le prestazioni assistenziali non rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 88/1989;
-in mancanza di una specifica norma, deve farsi riferimento alla normativa generale in materia assistenziale, che prevede sì la possibilità di revoca della prestazione, ma sancisce anche che la revoca produce effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento, con salvezza quindi dei ratei già corrisposti.
Si fa qui riferimento all'articolo 3 ter del Decreto Legge n. 850/1976 (convertito con legge n.
29/77), che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
all'articolo 3, co. 9 del Decreto legge n. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità [..] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
2.2 La giurisprudenza della Corte Costituzionale richiamata in materia di indebito assistenziale, ha ritenuto più segnatamente che: "il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
3 In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n, 16080 del 2020;
Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
2.3 I principi generali in materia di indebito assistenziale sopra enucleati, non possono trovare alcuna applicazione nella fattispecie in questione.
Ed invero dalla analisi del quadro probatorio complessivo degli atti di causa, con precipuo riferimento alla documentazione prodotta da parte resistente, risulta chiaramente provata la causa che ha dato origine all'indebito per come richiesto nella sua interezza.
Tanto perché la revoca del beneficio dell'invalidità civile riconosciuto in precedenza, era circostanza perfettamente nota all'istante.
L' , infatti, contesta la intimata pretesa creditoria proprio sulla base del presupposto che la CP_2 ricorrente non era più beneficiaria della prestazione, documentando i propri assunti attraverso il deposito del verbale di revisione e della notifica dello stesso in data 9.5.2018.
Pertanto, la ricorrente era perfettamente a conoscenza del venir meno del requisito sanitario previsto per la percezione della prestazione in godimento.
Ad avvalorare tale conoscibilità v'è la circostanza che detto verbale, per come risulta dagli scritti difensivi delle parti, è stato impugnato in via giudiziaria (RG 4800/2018 Trib
Castrovillari).
Di conseguenza la resistente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, venuto meno il requisito sanitario -presupposto per la liquidazione della relativa prestazione- ha rideterminato le spettanze a decorrere dal mese successivo a quello relativo alla visita espletata provvedendo, al contempo, alla ricostituzione della prestazione.
Tanto conforta ed avvalora la correttezza dell'operato dell' nel procedere al recupero delle CP_2 somme e la legittimità del provvedimento di indebito emesso sulla pensione cat. INVCIV n.
07036175 per il periodo dal 1.5.2018 al 31.5.2018.
A questo punto, però, va rilevato che parte ricorrente aveva introdotto proprio avverso il verbale notificato in data 9.5.2018 alla ricorrente giudizio per ATP ex art. 445 bis c.p.c., volto all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile alla concessione dell'invalidità civile.
Ebbene, dalla produzione documentale agli atti del giudizio, si evince che in data 14.11.2019 il
Tribunale di Castrovillari ha omologato l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione dell'invalidità civile a far data dal 22.3.2018.
4 E' evidente, pertanto, che la motivazione addotta dall' a sostegno della richiesta di CP_2 restituzione delle somme (insussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione) è venuta meno per effetto dell'accertamento giudiziale successivo.
Alcun indebito, pertanto, può essere ricondotto al venir meno del requisito sanitario per il periodo dal 1.5.2018 al 31.5.2018, essendo stata accertata la sussistenza del requisito stesso.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
3. Tenuto conto che l'accoglimento del giudizio è determinato dall'accertamento successivo in capo alla ricorrente della sussistenza del requisito sanitario, e che al momento della notifica della missiva di indebito l' aveva regolarmente agito per il recupero delle somme, le spese CP_2 possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del
Lavoro, dott.ssa Margherita Sitongia - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'irripetibilità della somma di € 241,23 percepita dalla ricorrente per il periodo dall'1.5.2018 al 31.5.2018 di cui alla missiva del 30.4.2018 per le causali di cui in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 9.10.2025
La Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Margherita Sitongia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Leonardo R. Filareti;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.11.2018 parte ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile, ha lamentato l'illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' con missiva del 30.4.2018 in cui era dato conto di un debito a suo carico di € 241,23 CP_2 per prestazioni di invalidità civile non spettanti sulla pensione di categoria INVCIV n.
07036175 per il periodo dal 1.5.2018 al 31.5.2018.
Ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 52 L. 88/89 e 13 L. 412/91 e chiesto la declaratoria di annullamento dell'indebito assistenziale, con conseguente restituzione di quanto eventualmente trattenuto.
Si è costituito , confermando la legittimità del proprio operato e contestando, nel merito, CP_2
l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Nelle more della definizione del giudizio è stata depositata da parte ricorrente omologa resa nel giudizio recante n.r.g. 4200/2018 che ha riconosciuto il requisito sanitario utile alla concessione dell'invalidità civile dalla data del 22.3.2018.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del
25.6.2025.
2.1 Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1 Giova premettere che la res controversa riguarda l'erogazione da parte dell'Istituto previdenziale di somme presuntivamente non dovute su pensione categoria INVCIV per il periodo dal 1.5.2018 al 31.5.2018, attesa la corresponsione di una prestazione di invalidità civile non spettante.
Orbene in tema di indebito assistenziale si richiama la sentenza della Cassazione numero 28771 del 2018 la quale ha chiarito che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 del codice civile in ragione dell'affidamento dei pensionati nella irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte Costituzionale 16 gennaio 2006 numero dell'articolo
38 costituzione, enuclea un principio di settore che esclude la ripetizione dell'erogazione.. se non sia addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 numero 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione (Corte Costituzionale 22 luglio 2004 numero
264; nonché Corte Costituzionale 27 ottobre 2000 numero 448).
In sostanza, l'indebito assistenziale si caratterizza per una disciplina peculiare rispetto all'indebito ex art. 2033 c.c., di cui costituisce una deroga.
Alla generale ripetibilità dell'indebito cd “classico”, si contrappone una generale irripetibilità per l'indebito cd “assistenziale”.
Difatti, riportando la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione, emerge chiaramente che la disciplina dell'indebito assistenziale si caratterizzi per una generale irripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, in deroga al regime ordinario.
Ciò premesso, la Corte ha, in tale sentenza, confermato il principio di base per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite…trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" nonchè quelle che prescrivono che "l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorre l'ipotesi che a priori escluda un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ..nè ne abbia mai fatto richiesta, ..nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio di esigenze assistenziali.. o in caso di dolo comprovato dall'accipiens…".
Soprattutto, e per quel che qui interessa, la sentenza ha ribadito che nel caso di indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari (articolo 37 comma 8 legge 448 del 98) è possibile
2 ripetere la somma indebitamente percepita "fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica". (cfr. in tal senso anche C. 17579/2019).
Consegue a quanto sopra che:
-le prestazioni assistenziali non rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 88/1989;
-in mancanza di una specifica norma, deve farsi riferimento alla normativa generale in materia assistenziale, che prevede sì la possibilità di revoca della prestazione, ma sancisce anche che la revoca produce effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento, con salvezza quindi dei ratei già corrisposti.
Si fa qui riferimento all'articolo 3 ter del Decreto Legge n. 850/1976 (convertito con legge n.
29/77), che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
all'articolo 3, co. 9 del Decreto legge n. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità [..] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
2.2 La giurisprudenza della Corte Costituzionale richiamata in materia di indebito assistenziale, ha ritenuto più segnatamente che: "il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
3 In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n, 16080 del 2020;
Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
2.3 I principi generali in materia di indebito assistenziale sopra enucleati, non possono trovare alcuna applicazione nella fattispecie in questione.
Ed invero dalla analisi del quadro probatorio complessivo degli atti di causa, con precipuo riferimento alla documentazione prodotta da parte resistente, risulta chiaramente provata la causa che ha dato origine all'indebito per come richiesto nella sua interezza.
Tanto perché la revoca del beneficio dell'invalidità civile riconosciuto in precedenza, era circostanza perfettamente nota all'istante.
L' , infatti, contesta la intimata pretesa creditoria proprio sulla base del presupposto che la CP_2 ricorrente non era più beneficiaria della prestazione, documentando i propri assunti attraverso il deposito del verbale di revisione e della notifica dello stesso in data 9.5.2018.
Pertanto, la ricorrente era perfettamente a conoscenza del venir meno del requisito sanitario previsto per la percezione della prestazione in godimento.
Ad avvalorare tale conoscibilità v'è la circostanza che detto verbale, per come risulta dagli scritti difensivi delle parti, è stato impugnato in via giudiziaria (RG 4800/2018 Trib
Castrovillari).
Di conseguenza la resistente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, venuto meno il requisito sanitario -presupposto per la liquidazione della relativa prestazione- ha rideterminato le spettanze a decorrere dal mese successivo a quello relativo alla visita espletata provvedendo, al contempo, alla ricostituzione della prestazione.
Tanto conforta ed avvalora la correttezza dell'operato dell' nel procedere al recupero delle CP_2 somme e la legittimità del provvedimento di indebito emesso sulla pensione cat. INVCIV n.
07036175 per il periodo dal 1.5.2018 al 31.5.2018.
A questo punto, però, va rilevato che parte ricorrente aveva introdotto proprio avverso il verbale notificato in data 9.5.2018 alla ricorrente giudizio per ATP ex art. 445 bis c.p.c., volto all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile alla concessione dell'invalidità civile.
Ebbene, dalla produzione documentale agli atti del giudizio, si evince che in data 14.11.2019 il
Tribunale di Castrovillari ha omologato l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione dell'invalidità civile a far data dal 22.3.2018.
4 E' evidente, pertanto, che la motivazione addotta dall' a sostegno della richiesta di CP_2 restituzione delle somme (insussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione) è venuta meno per effetto dell'accertamento giudiziale successivo.
Alcun indebito, pertanto, può essere ricondotto al venir meno del requisito sanitario per il periodo dal 1.5.2018 al 31.5.2018, essendo stata accertata la sussistenza del requisito stesso.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
3. Tenuto conto che l'accoglimento del giudizio è determinato dall'accertamento successivo in capo alla ricorrente della sussistenza del requisito sanitario, e che al momento della notifica della missiva di indebito l' aveva regolarmente agito per il recupero delle somme, le spese CP_2 possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del
Lavoro, dott.ssa Margherita Sitongia - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'irripetibilità della somma di € 241,23 percepita dalla ricorrente per il periodo dall'1.5.2018 al 31.5.2018 di cui alla missiva del 30.4.2018 per le causali di cui in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 9.10.2025
La Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Margherita Sitongia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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