Articolo 757 del Codice civile
Articolo 756Articolo 758
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19 aprile 1942
Art. 757.

(Diritto dell'erede sulla propria quota).

Ogni coerede e' reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprieta' degli altri beni ereditari.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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