Sentenza 5 novembre 2018
Massime • 1
In caso di ricorso per cassazione avverso la decisione di condanna del giudice del rinvio possono essere dedotte questioni di nullità e inutilizzabilità già tempestivamente eccepite con l'atto di appello e non decise per il prevalere di una statuizione più favorevole nel merito, non suscettibile di essere impugnata dalla parte totalmente vincitrice, atteso che, nonostante l'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. vieti la proponibilità nel giudizio di rinvio di nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti gradi di giudizio, su di esse, in assenza di una decisione esplicita o implicita, non può formarsi alcuna preclusione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2018, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2018 |
Testo completo
02932-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2827/2018 MAURIZIO FUMO UP 05/11/2018 UMBERTO GI CE GI SCOTTI ROSSELLA CATENA R.G.N. 53935/2017 BARBARA CALASELICE ELISABETTA MARIA MOROSINI Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZO DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2017 della CORTE di ASSISE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta RI Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; udito il difensore della parte civile, avv. DO Ernesto di Vizio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, ha depositato conclusioni e nota spese;
uditi i difensori dell'imputato, avv. LI NI e Cesare Gai, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. е RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di appello di Roma, decidendo quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento ad opera della Corte di cassazione della assoluzione pronunciata in secondo grado, ha confermato la condanna di ZO SA per il delitto di omicidio volontario;
mentre ha ridotto la pena da ventiquattro a venti anni di reclusione, a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
1.1 Con sentenza del 15 gennaio 2013 la Corte di Assise di Roma aveva dichiarato ZO SA colpevole del reato di cui all'art. 575 cod. pen., per aver cagionato la morte di IO NZ, colpendolo ripetutamente alla testa con un oggetto contundente. Il cadavere del NZ, scomparso il 24 settembre 2009, veniva ritrovato, grazie alla segnalazione di un passante, soltanto il 2 ottobre 2009. Il corpo, con il cranio fracassato, giaceva all'interno dell'autovettura della vittima, riemersa dopo essere stata affondata in un canale di irrigazione. La consulenza medico legale aveva stabilito che la morte era stata prodotta da diversi colpi ricevuti da dietro con un oggetto pesante di forma liscia e margine ristretto, il primo era stato sferrato quando NZ si trovava in posizione eretta, mentre gli altri erano stati portati, dall'alto verso il basso, dopo la caduta al suolo in stato di incoscienza. La decisione di primo grado riteneva raggiunta la prova della responsabilità di SA ZO sulla scorta di indizi gravi, precisi e concordanti, di seguito sinteticamente riepilogati: - -l'arma del delitto un tubo metallico da irrigazione, recante tracce organiche, alcune delle quali riconducibili con certezza alla vittima, e altra formate da una "miscela genetica multiallelica" verosimilmente riconducibile a due individui, da cui era possibile isolare in maniera chiara un solo profilo genetico corrispondente a quello della vittima, mente i segnali allelici riferibili al secondo soggetto erano di scarsissima qualità e di assai debole intensità sì da risultare inidonei per l'identificazione del secondo soggetto era stata ritrovata in un- terreno, impervio, nascosto e isolato, nella disponibilità dell'imputato; · l'imputato aveva condotto gli inquirenti a visitare i fondi di cui si occupava, tacendo però l'esistenza di quell'ulteriore terreno;
in detto terreno la vegetazione era appiattita per un'ampiezza compatibile con la sagoma di un corpo umano, in corrispondenza di tale punto il cane "molecolare", addestrato per il rinvenimento di tracce di sangue umano, si era soffermato ripetutamente;
2 tra gli attrezzi agricoli dell'imputato era stato rinvenuto un tubo da irrigazione con caratteristiche analoghe a quello utilizzato dall'autore dell'omicidio, schiacciato e filettato su un lato;
-NZ aveva incontrato ZO proprio la mattina della scomparsa, il 24 settembre 2009, dopo essersi scambiato varie telefonate con lo stesso, l'ultima delle quali risaliva alle 11:10, ora in cui il telefono di NZ aveva agganciato la cella che serve la zona in cui era stata rinvenuta l'arma del delitto;
ZO era stata l'ultima persona ad aver visto la vittima, come da lui stesso riferito sia nel corso delle conversazioni con familiari e conoscenti sia negli interrogatori prima di cambiare versione in dibattimento, anticipando l'orario dell'incontro. La morte del NZ era collocabile tra le 11:15 e le 11:37, momento a partire dal quale il telefono dell'uomo aveva smesso di funzionare e poi era risultato definitivamente irraggiungibile;
il tentativo dell'imputato di subornare il teste, suo dipendente, per indurlo ad anticipare alle 9:53 l'orario dell'incontro tra ZO e la vittima;
il movente individuato nel debito di circa 18.000,00 euro maturato da ZO per prestiti ricevuti da NZ, taciuti da ZO alla propria moglie, convinta dal marito a credere che i rapporti debito-crediti fossero invertiti.
1.2 Con sentenza del 13 febbraio 2014 la Corte di Assise di appello di Roma, investita del gravame, ribaltava la pronuncia di primo grado, mandando assolto l'imputato, per non aver commesso il fatto. La decisione riposava sulla ritenuta insufficienza degli indizi a dimostrare la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Il giudice di secondo grado esaminava gli elementi posti a base della sentenza di primo grado, ne rilevava l'ambiguità e fragilità, per concludere che non assolvessero ai requisiti di cui all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen.: il terreno ritenuto luogo del delitto non era affatto nascosto e isolato, né recintato;
lo schiacciamento dell'erba notato dagli inquirenti non era significativo sia per il tempo trascorso dall'omicidio sia per l'assenza di segni di trascinamento;
sul luogo non erano state rinvenute tracce di sangue umano, il cane aveva fiutato il sangue presente sull'attrezzo da lavoro, utilizzato per uccidere NZ;
sarebbe illogico che ZO avesse lasciato l'arma del delitto in un terreno a lui riconducibile, avendo avuto tutto il tempo di sbarazzarsene;
la similarità di caratteristiche tra l'arma del delitto e il tubo da irrigazione rivenuto nel magazzino di ZO era ininfluente, poiché i due strumenti erano diversi e comunque di uso comune tra gli agricoltori della zona;
3 sul tubo utilizzato per l'omicidio non vi erano tracce organiche riconducibili all'imputato, né vi erano tracce di sangue sugli abiti e gli oggetti sequestrati all'imputato; ZO si era incontrato con NZ ben prima della sua scomparsa, la diversità delle versioni sugli orari riferiti agli inquirenti, prima, e in dibattimento, poi, si spiegava con lo stato di confusione in cui l'imputato era caduto al momento di essere ascoltato dai carabinieri e con l'ordine successivamente fatto nei propri ricordi dopo aver preso cognizione dei tabulati telefonici;
- la perizia sulle celle telefoniche, agganciate dai telefoni di ZO e NZ, non forniva dati sicuri, per stessa ammissione del perito. Le risultanze tecniche sugli spostamenti del NZ differivano e trovavano smentita in diverse testimonianze, quella di BA PI sull'arrivo del NZ presso la fattoria ZO tra le 9.30-10.00, quella del GE che lo aveva incontrato verso le 11.15 circa, quella della LL che lo aveva visto alle ore 11.30 per fargli firmare un documento, quella del BI, marito della LL, che gli aveva parlato verso le 11.30-11.45 dopo che NZ aveva firmato l'atto sottoposto dalla moglie. Dette deposizioni conducevano ad escludere che la vittima potesse aver raggiunto la fattoria dello ZO prima delle ore 11.20-11.30, il che rendeva troppo ristretto lo spazio temporale per realizzare l'omicidio, già perpetrato alle ore 11.37, quando il suo telefono era irraggiungibile, mentre inducevano a ritenere che NZ si fosse recato dall'imputato verso le ore 10.00-10.15 prima di andare nella propria abitazione e di firmare il documento sottopostogli dalla LL;
il movente, legato ai debiti contratti con la vittima, proveniva da testimonianze incerte e contraddittorie, né sarebbe credibile che l'imputato abbia potuto uccidere un amico fraterno per un debito così modesto.
1.3 Pronunciando sul ricorso proposto dal Procuratore Generale, la Corte di cassazione, prima sezione penale, con sentenza del 26 gennaio 2016, annullava con rinvio la sentenza impugnata. Secondo il giudice di legittimità lo sviluppo argomentativo della motivazione evidenziava carenze ed errori valutativi, frutto dell'impiego di un non corretto approccio alla prova indiziaria ed era comunque incapace di confutare in modo specifico e completo le ragioni della condanna e di scardinarne l'impianto motivazionale complessivo.
1.3.1 Il primo «errore giuridico», commesso dai giudici di appello, consisteva nell'aver disatteso la regola valutativa posta a presidio della prova logica, secondo la quale, compiuto un preventivo apprezzamento dei singoli elementi per individuarne la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione» sulla base di affidabili regole di esperienza e di 4 criteri logici e scientifici, occorre poi approdare al passaggio successivo, ossia alla considerazione unitaria e complessiva, che ne evidenzi «i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» e chiarisca eventuali profili di ambiguità, presentati da ciascuno di essi in sé considerato, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" anche in assenza di una prova diretta di reità, non essendo sufficiente dal punto di vista metodologico proporne una lettura in termini di mera sommatoria, né, all'opposto, un'analisi atomistica che prescinda dal loro raffronto e dalla considerazione unitaria. La Corte di Assise di appello si era limitata a esaminare i singoli elementi indizianti, in maniera disgiunta, negandone la capacità rappresentativa perché non univoci o non dotati di elevata credibilità razionale, ma aveva omesso di condurre il successivo riscontro sulla loro concordanza e sulla possibile interazione nell'ambito di una considerazione comparativa ed unitaria che potesse risolvere, superandoli, gli eventuali margini di ambiguità.
1.3.2 In secondo luogo era stato svalutato, in maniera illogica ed incongrua, il mutamento di versione, operato dall'imputato circa l'orario di incontro con la vittima la mattina del delitto: ai carabinieri e al pubblico ministero ZO aveva riferito di essersi incontrato con il NZ dopo le ore 11.00 e dopo avere ricevuto dallo stesso l'ultima telefonata delle ore 11.10, in dibattimento invece ha affermato che, una volta appreso il risultato degli accertamenti sul traffico telefonico, aveva potuto constatare l'errore commesso nell'indicare l'orario dell'incontro, avvenuto non dopo le 11:00 ma poco dopo la telefonata che il NZ gli aveva fatto alle 9.38. La Corte di Assise aveva dato credito alla seconda versione, senza tenere conto che la spiegazione fornita dall'imputato sull'errore commesso era risibile e che in realtà, a favore della originaria versione, convergessero una serie di ulteriori elementi: l'orario dell'incontro successivo alle 11.00 era stato riferito dall'imputato, nell'immediatezza della scomparsa del NZ, ad amici, conoscenti e parenti;
la localizzazione dei telefoni cellulari sia dello ZO sia del NZ verso le ore 11.15 nella zona in cui era stata rinvenuta l'arma del delitto;
il contenuto della conversazione telefonica intercettata il giorno 8 ottobre 2009 tra la moglie dell'imputato e i genitori nel corso della quale la donna ricordava che il 24 settembre aveva parlato al telefono con il marito, il quale le aveva detto che poco prima era stato chiamato dal NZ che si stava recando da lui, fatto collocabile, secondo i giudici di primo grado, verso le ore 11.15 poiché l'unica telefonata intercorsa quella mattina tra ZO e la moglie si era verificata alle ore 11.12. 5 1.3.3 Erano stati immotivatamente azzerati gli esiti dell'accertamento peritale sul tracciamento della posizione dei cellulari della vittima e dell'imputato. Tali risultanze, pur non fornendo elementi dotati di assoluta certezza scientifica, mettevano a disposizione significativi dati di carattere indiziario, resi affidabili dall'elevata frequenza di risultati identici conseguiti dalla rilevazione sperimentale sul territorio condotta effettuando chiamate da un comune cellulare durante la marcia in autovettura a bassa velocità (pag. 7 sentenza primo grado) in orari e condizioni meteorologiche diversi;
dal raffronto con i dati forniti dal gestore telefonico;
dalla corrispondenza con gli esiti dell'accertamento condotto dal consulente del pubblico ministero, che pur aveva seguito una diversa metodica con un apposito strumento ed effettuato 6.328 rilevazioni (pag. 7 sentenza di primo grado). In tal modo era stata disattesa la giurisprudenza di legittimità che riconosce valenza probatoria alle informazioni ricavate dalla rilevazione di posizione sul territorio di un cellulare. Esse, sebbene prive di certezza assoluta, perché influenzate da variabili quali la conformazione geografica del territorio, le dimensioni delle celle e le modalità di gestione del segnale da parte dell'impresa telefonica che talvolta rialloca la chiamata ad altra cella, sono comunque orientative e indiziarie soprattutto quando sono ricavate, come nella specie, da verifiche pratiche sperimentali, relative al concreto funzionamento, in una data zona, delle diverse celle che interagiscono.
1.3.4 Allo stesso modo erano stati illogicamente svalutati gli apporti probatori provenienti dalle testimonianze di coloro che incontrarono NZ la mattina della sua scomparsa. Non si era tenuto conto che dalla deposizione del "custode BA" emergeva in termini di certezza la presenza della vittima in luogo prossimo a quello di commissione dell'omicidio. Si era poi ignorato che l'imputato era intervenuto sul suo dipendente in merito alle dichiarazioni da rendere agli inquirenti al fine di anticipare l'orario della visita sì da distanziarlo rispetto al momento della scomparsa del NZ e renderlo conforme alla propria modificata versione dei fatti. Né si era adeguatamente considerato che il teste NZ GE aveva riferito di aver incontrato il NZ davanti alla sua casa alle ore 11:15 o forse alle ore 10:45, ricevendo comunque indicazione di una visita che il NZ ancora doveva effettuare allo ZO. Le deposizioni dei testi LL e BI, che collocano la presenza del NZ presso la sua abitazione verso le 11.15-11.20 se non più tardi, non avrebbero solidità tale da scardinare gli esiti della perizia sulle celle. 6 Era assertivo l'assunto per cui «l'arco di tempo a disposizione per la consumazione dell'omicidio sarebbe stato comunque troppo ristretto, sempre considerando che il cellulare della vittima dalle 11.30 squillava a vuoto e dalle 11.37 risultava irraggiungibile», tanto più apodittico in quanto nulla si sapeva sulla esatta dinamica dell'omicidio, che potrebbe essere stato compiuto d'impeto con azione rapida dopo una breve discussione innestatasi su rancori pregressi.
1.3.5 Infine le considerazioni svolte sul tema del movente erano carenti e travisanti per omissione dei dati probatori, risultanti dalla perizia contabile, da cui era emerso che NZ vantava un credito nei confronti di ZO e che soltanto per favorire l'amico aveva firmato una dichiarazione di riconoscimento di debito in relazione a somme che lo ZO non avrebbe mai potuto erogargli a causa della difficile situazione economica che stava attraversando. Nessuna valenza poteva essere riconosciuta alla incredulità manifestata dalla Corte di Assise di appello circa l'eventualità che, per un importo abbastanza modesto, l'imputato potesse avere barbaramente ucciso un amico fraterno, poiché al giudice non è consentito sovrapporre il proprio personale ordine di valori a quello dei soggetti coinvolti ed eleggerlo a massima di esperienza, di incerta affidabilità, senza peraltro tenere conto della stato di profonda tensione, vissuto dall'imputato a causa della sua condizione debitoria nascosta finanche alla propria moglie.
1.3.6 La sentenza rescindente conclude: «l'errore metodologico in cui è incorsa la Corte di secondo grado compromette l'esattezza giuridica e la tenuta logica della sua motivazione per avere la stessa applicato il criterio valutativo del ragionevole dubbio, non già al risultato finale della disamina degli indizi raccolti, dapprima singolarmente e poi congiuntamente condotta, quanto a ciascuno di essi con un approccio frammentario e disorganico al materiale probatorio e senza nemmeno porsi il tema dell'eventuale individuazione del possibile intervento di un fattore causale umano alternativo all'azione dello ZO nella causazione della morte del NZ, né della possibilità del superamento del dubbio mediante un approfondimento delle indagini tecniche sulle tracce di sangue e sulle celle agganciate dai telefoni cellulari. S'impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma per la rinnovazione del giudizio, che in piena autonomia di apprezzamento, ma con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, dovrà dispiegarsi nella rilettura e rivisitazione critica di tutte le evidenze disponibili, del materiale indiziario acquisito e dell'accertamento tecnicoscientifico, con eventuale sua rinnovazione, nel rispetto dei criteri legali e dei principi interpretativi sopra enunciati». 7 е 1.4 Pronunciando, in sede di rinvio, la Corte di Assise di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna dell'imputato, dopo aver rinnovato l'istruttoria attraverso il nuovo esame del perito FR sulle radiolocalizzazioni, nonché l'ascolto dei testimoni AS MO, FI del NZ, e del carabiniere RI che aveva partecipato all'ispezione del terreno ritenuto luogo del delitto. La decisione, dopo lo scrutinio di tutti gli elementi probatori a disposizione, ha concluso nel senso della colpevolezza dell'imputato, ricavata dalla concordanza di plurimi elementi, non tutti dotati della medesima valenza probatoria, così riassumibili: l'ultimo incontro dell'imputato con il NZ poco prima della scomparsa;
l'arma rinvenuta su un fondo nella sua disponibilità, fondo che doveva ritenersi luogo del delitto;
la vicinanza del luogo del delitto rispetto al terreno in cui l'imputato aveva dichiarato di trovarsi al momento della scomparsa del NZ;
la localizzazione dei cellulari dell'imputato e della vittima nella medesima zona al momento dell'ultima telefonata effettuata dal NZ poco prima della sua definitiva scomparsa;
il contenuto delle intercettazioni e le testimonianze raccolte che consentono di affermare che dopo le 11:00 NZ si stava recando ad un appuntamento con ZO;
le mendaci dichiarazioni dibattimentali rese da ZO sull'orario dell'incontro con NZ;
il movente del delitto individuato nel debito contratto dall'imputato nei confronti della vittima, che il primo non riusciva a soddisfare. Il giudice di rinvio ritiene che la solidità di siffatto compendio probatorio non venga scalfita dalla versione alternativa prospettata dalla difesa, perché meramente congetturale e priva di concreto riscontro: NZ aveva un secondo appuntamento con ZO nella tarda mattinata della sua scomparsa, intorno alle 11:00, che però era stato disdetto, NZ aveva poi incontrato una persona sconosciuta che lo avrebbe ucciso con il tubo metallico in una zona diversa dal fondo dello ZO, detta persona avrebbe fatto sparire il cadavere e avrebbe poi gettato l'arma del delitto nel terreno dell'imputato per far ricadere su questi la responsabilità del delitto.
2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite dei suoi difensori, affidandosi a separati atti, il cui contenuto viene di seguito sinteticamente esposto nei limiti strettamente necessari per la decisione ex art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il ricorso a firma dell'avv. Cesare Gai propone tre motivi.
2.1.1 Con il primo motivo si fa valere la nullità del decreto di giudizio immediato sotto un duplice profilo. 8 J In primo luogo non sarebbe stato rispettato il termine stabilito dall'art. 453 comma 1-bis cod. proc. pen. che impone di disporre giudizio immediato entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura custodiale. Termine ordinario rispetto alla instaurazione del rito, ma tassativo per il compimento delle indagini. Nella specie il termine sarebbe spirato in data 11 aprile 2011, a partire da quel momento, tuttavia, era stata compiuta ulteriore attività di indagine, consistita nel deposito degli accertamenti delegati ai carabinieri, nell'espletamento delle perizie trascrittive delle intercettazioni, nell'interrogatorio dell'indagato, tanto che era stata concessa la proroga delle indagini preliminari. Peraltro alla data di emissione del decreto di giudizio immediato era ancora pendente la fase di appello del sub-procedimento cautelare, il cui esito sarebbe stato necessario attendere prima di esercitare l'azione penale. Sotto tale profilo si profilerebbe un contrasto dell'art. 453-comma 1-ter cod. proc. pen. con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. nella parte in cui la formulazione della richiesta di cui al comma 1-bis viene subordinata alla definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ma non anche a quello ex art. 310 cod. proc. pen. In secondo luogo risultava pendente, a carico dell'imputato, altro procedimento penale per il reato di occultamento di cadavere, che, essendo connesso a quello di omicidio, avrebbe imposto la riunione e la trattazione congiunta nelle forme del rito ordinario giusta la previsione dell'art. 453 comma 2 cod. proc. pen. L'eccezione di nullità non sarebbe superabile richiamando i limiti posti dall'art. 627 comma 4 cod. proc. pen. al giudizio di rinvio, in considerazione della omessa pronuncia sulla questione da parte giudice di appello, nonostante la tempestiva deduzione del vizio con i motivi di gravame.
2.1.2 Con il secondo, articolatissimo, motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale e sostanziale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. Il giudice di rinvio avrebbe ritenuto provata la responsabilità dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla scorta di cinque elementi: l'arma del delitto;
il luogo dell'omicidio; l'orario della scomparsa del NZ;
la condotta serbata da ZO nel corso del procedimento;
il movente. In realtà tre di tali indizi si ridurrebbero a uno, sicché non potrebbero essere esaltati nella loro pluralità. La sentenza "nonostante l'apparente logicità" risentirebbe di un approccio preconcetto al materiale raccolto, interpretando le prove sempre in ottica negativa e dimenticando che sull'imputato grava l'onere non di indicare un altro possibile 9 responsabile, ma soltanto quello di contrapporre all'ipotesi accusatoria una ragionevole ipotesi alternativa. La stessa sentenza avrebbe escluso a priori possibili spiegazioni alle imprecisioni contenute nelle diverse dichiarazioni dell'imputato. Non avrebbe tenuto conto degli esiti, favorevoli all'imputato, di molte delle prove raccolte, compreso l'arricchimento istruttorio espletato in sede di giudizio di rinvio. Avrebbe violato il vincolo imposto con la sentenza rescindente che evidenziava la necessità di effettuare approfondimenti di carattere tecnico scientifico, poiché l'unica attività compiuta è consistita nella nuova audizione del perito FR, che ha confermato le conclusioni in precedenza rassegnate, nonché nell'audizione di due testimoni su aspetti irrilevanti. In sostanza, secondo il ricorrente, i fatti ritenuti provati dal giudice del rinvio sarebbero frutto di un errore di percezione tale da disgregare il ragionamento probatorio rendendo illogica la motivazione. Per tale ragione il ricorrente passa in rassegna il compendio probatorio acquisito, distinguendolo per argomenti. 1) "Dove avviene il delitto" (pagg. 13 - 37). L'arma del delitto è stata individuata con certezza nel tubo per l'irrigazione recante tracce ematiche riconducibili alla vittima. Il tubo è stato trovato il 19 ottobre 2009 in un terreno nella disponibilità dell'imputato. Tale circostanza non integra, però, un indizio a carico dell'imputato, né consente di affermare, come invece ha fatto il giudice di rinvio, che il luogo del rinvenimento del tubo coincida con quello in cui è stato commesso l'omicidio. Chiunque avrebbe potuto accedere a quell'area e gettarvi l'arma dopo aver ucciso, in altro luogo, NZ. Anzi, visto che tutti sapevano che le indagini si stavano concentrando su ZO, non potrebbe escludersi che l'autore dell'omicidio abbia collocato l'arma nel terreno di ZO proprio per indirizzare verso di lui i sospetti degli inquirenti. Se davvero fosse stato l'imputato a commettere l'omicidio non avrebbe abbandonato l'arma su un terreno a lui riconducibile, ma se ne sarebbe sbarazzato come ha fatto con il cadavere e l'autovettura, soprattutto considerando il lungo lasso di tempo a disposizione per recarsi sul terreno, senza destare sospetti, e occultare o distruggere l'arma del delitto. Allo stesso modo non avrebbe convocato la FI della vittima proprio nei pressi di quel fondo, circostanza riferita da ZO e da SI MO, ignorata dal giudice di merito. 10 4 Lo schiacciamento dell'erba è dato privo di rilievo, posto che la zona è caratterizzata da avvallamenti del manto erboso. È invece significativo il mancato rinvenimento di segni di trascinamento del corpo così come di tracce ematiche, considerata la copiosa perdita di sangue patita dalla vittima a seguito della brutale aggressione. Dai capi di abbigliamento e dalle cose sequestrate all'imputato (in particolare dai pantaloni mimetici e dall'interno delle autovetture) è risultata l'assenza di sangue. Contrariamente a quanto affermato nelle sentenze di primo grado e in quella impugnata, il "cane molecolare" non è tornato ripetutamente nella zona in rassegna, in realtà la visione dei filmati non mostra alcun segno di interesse da parte dell'animale. In ogni caso l'eccitazione del cane si spiegherebbe con il fatto che in quel luogo era collocata l'arma del delitto, dunque l'animale aveva fiutato i residui ematici rimasti sullo strumento. Peraltro dalla consulenza tecnica di parte risulta che i cani sono soggetti a "falsi positivi e falsi negativi". L'area non è isolata, ma è un fondo aperto, prospiciente una strada percorribile in autovettura, frequentata abitualmente da numerosi contadini della zona che, sentiti in dibattimento, hanno confermato la circostanza. Il luogo di rinvenimento del tubo metallico era visibile dalla strada posta nelle vicinanze. Anche ammesso che quello fosse stato il luogo del delitto, chiunque avrebbe potuto raggiungerlo, perché privo di recinzioni. La Corte di appello si è rifiutata, immotivatamente, di espletare una perizia per tentare di stabilire se l'altra traccia biologica rivenuta sull'arma del delitto fosse o meno riferibile all'imputato, così da incorrere nel vizio di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen.. Non corrisponde al vero l'affermazione dei giudici di merito secondo cui ZO avrebbe nascosto agli inquirenti di avere nella propria disponibilità anche il terreno su cui è stata rinvenuta l'arma del delitto, ammettendo la circostanza solo in un secondo momento. In realtà inizialmente gli inquirenti avevano domandato all'imputato soltanto quali terreni fossero di sua proprietà e quali coltivasse. ZO non aveva indicato il fondo in rassegna perché apparteneva ad altro soggetto e non veniva coltivato ma solo "accudito". 2) "Orario dell'omicidio" (pagg. 37 - 39). La Corte di appello colloca l'orario dell'omicidio alle 11:37, sul presupposto che in quel momento il telefono del NZ avrebbe smesso di funzionare. In realtà dalla consulenza di parte e dagli stessi accertamenti peritali risulta che alle ore 11:37 si è attivata la segreteria telefonica, quindi il telefono era 11 4 acceso, mentre soltanto a partire dalle 12:11 i messaggi non vengono più consegnati. Non può escludersi che il telefono sia stato volontariamente spento, in ogni caso dopo quel momento NZ è ancora vivo perché viene visto da GE NZ, LL NA e BI VI. A riprova della buona fede dell'imputato, risulta che ZO ha effettuato una chiamata al cellulare del NZ alle ore 15:51 del 24 settembre 2009: "se ZO avesse ucciso il NZ, nell'ambito del callido disegno ordito, lo avrebbe chiamato più volte proprio per dimostrare di essere attivo e coinvolto nelle ricerche ovvero non lo avrebbe chiamato mai". 3) "Le modalità dell'omicidio" (pagg. 39 - 71). Né la prova scientifica né le deposizioni testimoniali scalfiscono le dichiarazioni rese da ZO in ordine ai suoi spostamenti la mattina del 24 settembre 2009. È pacifico che la perizia sulle celle telefoniche agganciate dai telefoni non è in grado di fornire dati scientifici caratterizzati da assoluta certezza. Ma addirittura l'indizio degrada a mera ipotesi laddove si consideri che la cella 39951 copre un'area tanto vasta da abbracciare l'abitazione di ZO e quella di NZ, i campi, la strada percorsa da NZ. Quindi, come riferito anche dal perito nella audizione dinanzi al giudice di rinvio, non è possibile collocare con certezza in un punto specifico di tale area l'uno o l'altro degli interlocutori. La seconda Corte di Assise di appello ha ignorato le indicazioni orarie provenienti dai testi RI, LL e soprattutto BI, il quale colloca NZ a casa propria alle ore 11:30-11:45. BI è stato "avvicinato" da NN ZO, fratello dell'imputato, non a fini di subornazione, ma soltanto per acquisire la disponibilità ad essere sentito, visto che si trattava di persona anziana. La lettura congiunta degli accertamenti peritali e delle deposizioni testimoniali consente di affermare che ZO e NZ si sono incontrati prima delle 10.00 e non successivamente (spostamenti e orari sono ricostruiti alle pagine da 51 a 61). Allo stesso modo sono pienamente riscontrati gli spostamenti dell'imputato nelle ore successive a quelle del delitto (pagg. 66 - 69). Non risulta che il telefono di ZO abbia agganciato le celle relative alla zona di rinvenimento del cadavere, né il 24 settembre, né nei giorni successivi. L'imputato aveva riferito agli inquirenti un diverso orario circa l'incontro con NZ a causa della concitazione del momento e della erronea lettura della memoria del proprio telefono, errore nel quale era incorso anche nel riferire i propri spostamenti ai familiari. 12 Inoltre se davvero ZO si fosse reso autore dell'assassinio di NZ non avrebbe raccontato ai carabinieri, due giorni dopo l'accaduto, di avere incontrato la vittima in orario prossimo a quello dell'omicidio. Peraltro dalla lettura completa della conversazione intercorsa tra ZO e la moglie CH LI risulta che il primo chiarì alla seconda che NZ non era "ripassato dai campi". Il giudice del rinvio ha omesso di considerare tale emergenza, attribuendo al colloquio un significato diverso da quello reale, incorrendo quindi nello stesso vizio di travisamento della prova in cui era caduto il giudice di primo grado. È stata malamente interpretata anche la conversazione tra l'imputato e BA PI: l'imputato non suborna il teste, ma si limita ad invitarlo alla precisione. ZO sapeva che il livello dell'acqua del canale di irrigazione si abbassava durante la stagione delle piogge, quindi non vi avrebbe mai gettato l'autovettura con il cadavere del NZ, conscio che di lì a poco sarebbe riaffiorato. 4) "L'arma del delitto" (pagg. 71 - 76). Il tubo per l'irrigazione sequestrato a ZO non è affatto simile a quello utilizzato per colpire NZ: è più corto di 10 cm e non presenta modifiche, filettature o appiattimenti. In ogni caso nessuna valenza indiziaria può attribuirsi alla circostanza del possesso da parte di ZO di un simile strumento, data la sua particolare diffusione nella zona. Non si è invece tenuto in nessun conto il fatto che all'interno del portabagagli dell'autovettura del NZ, all'atto del ritrovamento, era stato rinvenuto un bastone della lunghezza di cm 130, del diametro di 3 cm, filettato a un'estremità. Il giudice del rinvio aveva ignorato gli esiti della consulenza tecnica di parte condotta sulle tracce biologiche rilevate sulla "presa" dell'arma del delitto. Mentre il capitano RN, consulente del pubblico ministero, aveva escluso la possibilità di ricavare elementi utili dall'analisi di quei residui, il consulente della difesa, gen. Garofano, aveva effettuato l'analisi e dimostrato che il DNA di ZO era assente. 5) "Alibi falso" (pagg. 76 - 83). Le medesime considerazioni svolte sul tema delle modalità dell'omicidio dimostrano che l'imputato non ha mai reso dichiarazioni mendaci, né la ricostruzione dei fatti fornita in dibattimento trova smentita in altre emergenze probatorie con le quali, anzi, collima perfettamente. Nel corso dell'esame dibattimentale il pubblico ministero ha utilizzato per le contestazioni dichiarazioni rese dall'imputato in sede di sommarie informazioni, 13 che sono affette da inutilizzabilità patologica ex art. 63 comma 2 cod. proc. pen., poiché raccolte in un momento in cui ZO, già raggiunto da elementi a carico, doveva essere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini. Immotivata e illogica è stata la decisione del giudice di rinvio di riascoltare i testi RI, SI e FR su circostanze irrilevanti, rifiutando invece, alla difesa, l'ulteriore apporto probatorio che poteva provenire dalla CH e da un nuovo teste individuato in NG DO il quale avrebbe potuto riferire dell'esistenza in vita di NZ in orario successivo alle 12:30. Di talché si configura il vizio di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. 6) "Il movente" (pagg. 83 - 93). NZ era debitore di ZO, come risulta inequivocabilmente da: la consulenza contabile della difesa;
la sottoscrizione, da parte di NZ, di titoli di credito in favore di ZO, o di persone a lui riconducibili, per complessivi euro 48.200,00, tutti onorati dal NZ tranne una cambiale di 15.000,00 euro negoziata dalla ditta Agrisì protestata a maggio 2009, per mancanza di fondi;
la dichiarazione datata 3 agosto 2009, con la quale NZ si riconosce debitore di 30.000,00 euro nei confronti di ZO. La perizia, consegnata alla Corte, perveniva a conclusioni illogiche laddove, pur riconoscendo la genuinità di titoli e documenti, ribaltava la situazione in essi rappresentata, sostenendo che in realtà quei titoli erano la forma utilizzata da NZ per erogare prestiti a ZO, dimenticando la dichiarazione di debito del 3 agosto 2009. Al momento del rinvenimento del cadavere NZ aveva con sé un assegno da lui firmato, ma non intestato di 1.000,00 euro e la somma in contanti di 900,00 euro, destinata verosimilmente all'imputato. Come dimostrato dal consulente della difesa, ZO, a differenza di NZ, godeva delle disponibilità finanziarie necessarie a far fronte ai prestiti, circostanza ammessa anche dal perito nominato dal giudice. L'imputato non avrebbe mai ucciso la persona che gli doveva restituire denaro. La conclusione opposta, cui perviene la seconda Corte di Assise di appello, trascura tutti questi elementi, per appuntarsi su mere "dicerie" o sulle dichiarazioni del teste AO, che non era in rapporti confidenziali con il NZ.
2.1.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Sarebbe manifestamente illogica la scelta di applicare la pena nel massimo edittale, riconoscere al contempo le circostanze attenuanti generiche, apportando però una riduzione in misura di un sesto anziché in quella massima consentita. 14 4 Il giudice di rinvio non avrebbe adeguatamente apprezzato il fatto che l'omicidio sarebbe sorretto da dolo d'impeto, avrebbe sopravvaluto la condotta successiva al reato, ammesso che fosse riferibile all'imputato l'occultamento di cadavere, non avrebbe tenuto conto che la madre della vittima si era spontaneamente offerta di restituire allo ZO il denaro che gli doveva il figlio, senza subire alcuna pressione da parte dell'imputato, né aveva considerato che NZ si era recato spontaneamente all'incontro con lo ZO e che nessun approfittamento del rapporto di fiducia potrebbe ravvisarsi in ciò.
2.2 Il ricorso a firma dell'avv. LI NI denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., il malgoverno della prova indiziaria e il mancato adeguamento alla sentenza rescindente.
2.2.1 Il ricorso evidenzia, in principalità, come la sentenza impugnata incorra in un palese errore su quello che la sentenza rescindente aveva segnalato come il principale snodo problematico del compendio indiziario, demandando al giudice di rinvio il compito di risolvere i dubbi insorti sulla valenza probatoria degli elementi ricavati dalle "celle telefoniche" attraverso un approfondimento delle indagini tecniche. Il giudice di rinvio ha riascoltato il perito FR, il quale ha spiegato che la cella 39951 (quella di riferimento per il ritenuto locus commissi delicti) copriva una zona molto estesa comprensiva sia dell'abitazione dello ZO sia della zona circostante ove ricadeva anche l'area di rinvenimento dell'arma del delitto. Nonostante ciò, il giudice di rinvio colloca imputato e vittima nello stesso luogo per il sol fatto che i loro telefoni, al momento dell'ultimo contatto, alle ore 11:10, avevano agganciato la medesima cella 39951, disattendendo le spiegazioni del perito secondo cui non esistevano certezze scientifiche al riguardo. Tale errore revocatorio caduca la prova ritenuta "decisiva" dal medesimo giudice di rinvio, così travolgendo l'intero apparato motivazionale che su di essa fa perno. -distinti in2.2.2 Il ricorso conduce poi un'analisi dei temi, ritenuti di rilievo "locus commissi delicti"; "incontro tra l'imputato e la vittima nel giorno della scomparsa del NZ"; "movente" - sulla scorta di considerazioni sovrapponibili, nella sostanza e per quanto qui rileva, a quelle dell'avv. Gai.
3. I difensori presentano "motivi nuovi", con i quali si limitano a richiamare le diffuse argomentazioni spese nei ricorsi, ribadendo: - l'impossibilità, risultante anche dalla perizia, di affermare la compresenza di imputato e vittima nel luogo del delitto in base alle celle agganciate dai loro telefoni cellulari;
15 4 l'immotivato screditamento delle testimonianze BI-LL-GE attestanti l'esistenza in vita di NZ in orario successivo a quello dell'incontro con l'imputato; -l'esistenza di ragionevoli spiegazioni alternative, come ad esempio la possibilità che dopo le ore 11:37 il telefono di NZ abbia smesso di funzionare a causa della batteria scarica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Sono destituite di fondamento le censure afferenti alla violazione di norme processuali previste a pena di nullità o inutilizzabilità. -2.1 Al riguardo va in limine chiarito che trattandosi di questioni sollevate con l'atto di appello e non decise dalla Corte distrettuale in ragione della intervenuta assoluzione nel merito le stesse possono essere riproposte in questa - sede, nonostante la previsione, apparentemente contraria, contenuta nell'art. 627 comma 4 cod. proc. pen. ostativa alla proponibilità nel giudizio di rinvio di nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti gradi di giudizio. È vero che quando, a seguito di rinvio, il processo torni nuovamente al vaglio della Corte di cassazione, le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato di legittimità alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio (tra le altre Sez. 5, n. 10624 del 12/02/2009, Barbara, Rv. 242980; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263865; Sez. 5, n. 35031 del 10/06/2016, Nishku, Rv. 267893). Tuttavia detto principio trova la sua ratio nelle regole che governano il giudicato interno, o, se si preferisce, nelle preclusioni processuali. Nel giudizio penale - sensibile, come quello civile, allo sviluppo dinamico del rapporto processuale il giudicato può avere una formazione progressiva. Ciò accade non solo in caso di annullamento parziale relativo a processi cumulativi riguardanti alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia abbia ad oggetto uno o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate o ad esse inscindibilmente connesse. Il giudicato interno non può riguardare, infatti, i momenti logici del decisum o elementi fattuali non decisivi nell'economia della vicenda sostanziale oggetto di giudizio, ma concerne senz'altro le questioni decise 16 4 o non dedotte dinanzi al giudice dell'impugnazione, come tappe del percorso diretto alla risoluzione della re-iudicanda (Sez. 5, n. 35031 del 10/06/2016, Nishku, cit., in motivazione). Ergo nessuna preclusione può operare laddove, come nella specie, le eccezioni ritualmente e tempestivamente proposte non siano state respinte né espressamente né implicitamente, per il prevalere di una statuizione di appello più favorevole nel merito, non suscettibile di essere impugnata dalla parte totalmente vincitrice.
2.2 Il ricorrente eccepisce l'invalidità del decreto di giudizio immediato sotto vari profili, tutti infondati.
2.2.1 Secondo ius receptum il decreto di giudizio immediato adottato dal giudice per le indagini preliminari è insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018) in coerenza, del resto, con i principi affermati dalla Consulta secondo cui non esiste una norma costituzionale che imponga di riconoscere anche al giudice del dibattimento il potere di valutare l'ammissibilità del rito (Corte cost. sent. n. 482 del 1992). Il decreto che dispone il giudizio immediato (sia esso tipico o "custodiale") chiude, invero, una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione che può semmai rilievo in ambiti diversi da quello processualeassumere (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, cit.). Il giudice del dibattimento può solo rilevare l'omesso interrogatorio dell'accusato prima della formulazione della richiesta di giudizio immediato, trattandosi di violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. e non in quanto carenza di un presupposto del rito. Evenienza, quest'ultima, estranea al caso di specie. ricorrente2.2.2 Nell'ambito dei vizi concernenti il giudizio immediato, deduce l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il decorso di centottanta giorni dalla esecuzione della misura cautelare, invocando il principio per cui il predetto termine è ordinatorio per l'instaurazione del rito, ma tassativo per il compimento delle indagini. La doglianza è generica. In sede di legittimità è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo 17 4 compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Nella specie il ricorrente non ha indicato in maniera sufficiente gli atti asseritamente inutilizzabili, poiché ha evocato solo generiche categorie di atti ("accertamenti delegati ai carabinieri", "perizie trascrittive delle intercettazioni", "interrogatorio dell'imputato") senza individuare in modo specifico i singoli atti e senza tenere conto, peraltro, che alcuni di essi neppure sono classificabili come "atti di indagine". Né il ricorrente deduce in quale parte della sentenza detti atti sarebbero stati utilizzati e dunque quale parte ne resterebbe, in tesi, travolta.
2.2.3 Il profilo di asserita illegittimità costituzionale dell'art. 453 comma 1 ter cond. proc. pen. viene semplicemente enunciato e non argomentato. Non si coglie alcuna irragionevolezza nella norma che impone di attendere l'esito del riesame, vale a dire della prima verifica che fornisce una certa stabilità rebus sic stantibus al provvedimento cautelare, ma non quello di eventuali successivi appelli, trattandosi di istituti aventi natura e caratteri diversi, sicché qualsiasi paragone tra i due strumenti è inibito. Anzi la scelta legislativa appare opportuna e rispondente ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, considerato che l'istanza di revoca e il successivo appello del provvedimento negativo sono sempre coltivabili, quindi se si optasse per la scelta proposta dal ricorrente si finirebbe per lasciare alla iniziativa dell'indagato e della sua difesa il potere di procrastinare ad libitum l'esercizio dell'azione penale nelle forme del giudizio immediato.
2.2.4 Il decreto di giudizio immediato è stato disposto per il reato di omicidio, titolo in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trovava in custodia cautelare. La pendenza di altro procedimento per il reato di soppressione di cadavere, asseritamente connesso a quello di omicidio, è irrilevante, non vizia il procedimento, ma semmai ne dimostra la perfetta aderenza al testo normativo in forza del quale in caso di connessione con reati per i quali manchino le condizioni che giustificano la scelta del rito si procede separatamente per gli altri reati. Singolare il ragionamento prospettato dal ricorrente, che suona così: i due procedimenti andavano riuniti, se fossero stati riuniti il decreto di giudizio immediato sarebbe stato viziato, perché avrebbe prevalso il rito ordinario;
ciò non è avvenuto, ma poiché sarebbe dovuto avvenire il decreto è invalido. In ogni caso è dirimente il rilievo che i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti 18 ad ogni forma di impugnazione (Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015, Di Martino, Rv. 265088).
2.2 Nell'ambito del suo apparato discorsivo l'impugnazione solleva la questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato, impiegate dal pubblico ministero per le contestazioni ai sensi dell'art. 503 cod. proc. pen., rilevando che su di stesse cadrebbe la sanzione di inutilizzabilità erga omnes in quanto raccolte dagli inquirenti in un verbale di sommarie informazioni, in un momento in cui ZO sarebbe già stato raggiunto da indizi di reità e dunque in violazione dell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen. La censura è generica. In base al principio già ricordato al paragrafo 2.2.2, è onere della parte interessata offrire una compiuta rappresentazione e dimostrazione delle cause d'inutilizzabilità, poiché, nonostante la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non si può demandare al giudice di legittimità il compito di ricercare gli elementi di fatto posti a fondamento delle medesime. Nel caso di specie, ancora una volta, il ricorrente non si perita di individuare con precisione i verbali di sommarie informazioni che sarebbero stati utilizzati per le contestazioni né i punti dell'esame in cui tale contestazione sarebbe avvenuta.
3. Uno dei temi principali attorno a cui ruota il ricorso è la censura pregiudiziale di inosservanza, da parte del giudice di rinvio, del dictum della sentenza rescindente. La doglianza è infondata.
3.1 La ratio decidendi della sentenza di annullamento risiede nel rilievo di manifesta illogicità della motivazione della pronuncia di assoluzione della prima Corte di Assise di appello;
rilievo che, poi, si sostanzia nella rilevata violazione dei principi di completezza e di non contraddittorietà. Orbene costituisce approdo consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in ipotesi di annullamento per vizio motivazionale, il giudice del rinvio è investito della cognizione dell'intero compendio probatorio che è chiamato a rivisitare in piena libertà di convincimento, senza vincoli di sorta, essendo solo tenuto a rendere, in esito, risposta motivazionale scevra dai vizi di palese illogicità o manifesta contraddittorietà che avevano determinato l'annullamento della prima pronuncia di appello (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232019; Sez. 4, n. 48352 del 29/04/2009, Savoretti, Rv. 245775; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628). 19 In tale ipotesi, inoltre, il giudice del rinvio non può essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Corte di cassazione si soffermi eventualmente su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, cit.). Eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati, e non quindi come dati che si impongono per la decisione a lui demandata (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, cit.; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660).
3.2 Deriva che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, deve escludersi, già in astratto, che il giudice di rinvio fosse tenuto ad assegnare valore ai dati probatori in base alle indicazioni asseritamente contenute nella sentenza rescindente. In realtà il vizio che occorreva emendare era quello afferente al metodo utilizzato nella valutazione della prova indiziaria e al criterio valutativo del ragionevole dubbio, che doveva riguardare il risultato finale della disamina degli indizi raccolti, dapprima singolarmente e poi congiuntamente condotta, non ciascuno di essi con un approccio frammentario e disorganico al materiale probatorio e senza nemmeno porsi il tema dell'eventuale individuazione del possibile intervento di un fattore causale umano alternativo all'azione dello ZO nella causazione della morte del NZ, né della possibilità del superamento del dubbio mediante un approfondimento delle indagini tecniche sulle tracce di sangue e sulle celle agganciate dai telefoni cellulari. Adempimenti puntualmente osservati dalla seconda Corte di Assise di appello che: ha saggiato la consistenza di ciascun indizio;
quindi li ha considerati globalmente, valutandone la concordanza;
ha escluso la sussistenza di ragionevoli ipotesi alternative;
si è preoccupata di valutare la praticabilità di indagini tecniche sulle "celle" e sulle tracce di sangue, giungendo, per un verso, a disporre la nuova audizione del perito FR sulle radiolocalizzazioni dei cellulari ed escludendo, per altro verso, la possibilità di pervenire a un utile risultato sulle tracce biologiche, 20 concordando con il giudice di primo grado sulla qualità degradata (cd. "drop-out allelico") e scarsa quantità del materiale genetico utilizzabile (pag. 5 sentenza impugnata che richiama pag. 26 e ss. della sentenza di primo grado).
4. Il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., lamentando il mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di rinvio con riferimento all'audizione del teste NG, nonché della istituzione di una perizia finalizzata a risolvere il contrasto tra consulente del Pubblico ministero e consulente della difesa circa la possibilità di escludere o meno che le tracce biologiche rilevate sull'arma del delitto fossero riferibili all'imputato. Va premesso che il giudice di rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne fanno richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come prescrive l'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Dell'Utri, Rv. 260939; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262116). È indubbio, poi, che l'esercizio dei poteri conferiti al giudice del rinvio in materia istruttoria deve, come di consueto, essere congruamente motivato e la relativa motivazione è sindacabile in sede di legittimità. Ebbene, nel caso di specie, il giudice a quo ha dato compiuta ragione del diniego della reclamata integrazione probatoria, considerandola irrilevante ai fini della decisione (cfr. pag. 5 per la perizia biologica e pag. 28 per le ulteriori istanze). Ad ogni modo non v'è ragione di escludere, pur nella peculiarità del giudizio di rinvio, l'operatività del principio generale per cui la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). Va altresì ricordato, quanto alla negata audizione del teste NG, che la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc.pen., esclusivamente quando si tratta di una "prova decisiva", ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre - confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione solo ad una diversa valutazione- 21 degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 2, n. 21884 del 20 marzo 2013, Cabras, Rv. 255817). In particolare, per ritenersi decisiva, la prova deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere, come nella specie, in un mezzo di tipo dichiarativo il cui risultato è destinato ad essere vagliato non per elidere l'efficacia dimostrativa degli altri elementi di prova acquisiti, ma per effettuare un confronto con questi ultimi al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente. (Sez. 5, n. 9069 del 7 novembre 2013, dep. 2014, Pavento, Rv. 259534).
5. Risolte le questioni pregiudiziali e quelle preliminari nei termini sopra svolti, deve affrontarsi il cuore del processo, in rapporto ai contenuti dell'impugnativa sul vizio di motivazione. Non vi è dubbio che le valutazioni compiute in sede di merito trovano fondamento in elementi probatori di natura indiziaria, la cui effettiva sussistenza e/o valenza argomentativa risulta contestata, precipuamente, con il secondo motivo di ricorso a firma dell'avv. Gai e con il ricorso a firma dell'avv. NI. L'articolazione del ricorso, affidato ai due atti, impone di svolgere in premessa alcune considerazioni sul metodo di valutazione della prova indiziaria, nonché sui limiti connaturati al giudizio di legittimità sui connotati dei vizi motivazionali denunciabili e sul controllo esercitabile.
5.1 Quanto al primo aspetto va ricordato che la prova di natura indiziaria o critica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta o storica, quando la sua attitudine rappresentativa sia conseguita con rigorosità metodologica, che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci). La classificazione logica e giuridica degli elementi probatori tra prova storica (o diretta) e prova critica (o indiretta) si muove esclusivamente sul piano della loro «idoneità rappresentativa» rispetto al fatto da provare. Tale partizione non riguarda la tipologia della fonte probatoria, bensì il rapporto esistente tra la "capacità dimostrativa", del singolo elemento considerato, ed il "fatto da provare" nella sua oggettiva materialità (Sez. 1, n. 5758 del 14/10/2015, dep. 2016, Binni). In tal senso l'indizio è definibile come un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Mannino, Rv. 191230). Poiché, di norma, il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non presentando un livello di gravità e precisione che è direttamentenoti - 22 proporzionale alla forza di necessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare, e inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza al superamento della - relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi deve pervenirsi facendo applicazione della regola fissata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Mannino, Rv. 191230, cit.). In forza di tale previsione ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve essere connotata, in primo luogo, dal requisito, non espressamente richiamato ma fondante, della "certezza", che implica la verifica processuale della sua sussistenza (Sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco). L'indicato requisito non può assumersi in termini di assolutezza e di verità in senso ontologico, partecipando, invece, di quella specie di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, dep. 29/07/2008, Franzoni); esso tuttavia conduce ad evitare che la prova critica (indiretta) possa fondarsi su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica personali impressioni o immaginazioni del decidente o mere congetture (Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, Korkaj, Rv. 266882). La caratterizzazione di ogni indizio passa, in secondo luogo, attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum;
per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile;
infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro. Il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio implica come operazione propedeutica quella di valutare ogni elemento indiziario singolarmente, ciascuno nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarlo, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). Al contempo, va ribadito che la prova indiziaria, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può, per definizione, offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione è figlia non già di una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l'azione criminosa (in quanto tale), ma di un 23 4 raccordo logico» tra un fatto "secondario" e il "fatto da provare". La prova indiziaria conduce, in tesi, alla scoperta dell'identità dell'autore di un fatto di reato attraverso significati intermedi», tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze. Ferma restando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non può dunque pretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle "modalità realizzative" del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa (Sez. 1, n. 5758 del 14/10/2015, dep. 2016, Binni, cit.). In sostanza e in conclusione tali condivisi principi rendono conto della centralità del procedimento probatorio demandato al giudice nel processo penale e del necessario approccio relativistico che deve accompagnare l'accertamento della verità, cui tende tale processo, e che trova il suo terreno privilegiato nel campo della prova. Il processo penale non fa applicazione di regole gnoseologiche idonee a proporre conclusioni necessarie, quali quelle logico-formali che, utilizzando soprattutto argomentazioni tautologiche, offrono conseguenze già implicite nelle premesse;
o quelle fisico-matematiche, che fanno uso di leggi universali, che asseriscono nella successione di determinati eventi invariabili regolarità senza eccezioni;
o anche di leggi statistiche riferite a un fatto naturale destinato a ripetersi inalterato, in una certa percentuale di casi e con una frequenza relativa, a parità di condizioni. Le argomentazioni essenzialmente informative e logico-argomentative della decisione giudiziale sono, invece, finalizzate alla conoscenza nuova di un fatto specifico, che attiene a un fatto umano (il reato), legato a variabili non necessariamente razionali o non completamente intelligibili, e la cui verifica processuale passa attraverso il ragionamento probatorio, che consente di passare dall'elemento di prova al risultato di prova in vista del conseguimento della certezza di natura processuale. È il ragionamento probatorio che, con riguardo alla prova rappresentativa o storica consente di rilevare che il fatto narrato dal testimone possa dirsi dimostrato e processualmente certo all'esito della valutazione critica dell'attendibilità del medesimo e della sua deposizione, o che il fatto ammesso attraverso la confessione possa assumersi come processualmente acquisito una volta sciolto il nodo della credibilità del confitente, che, fondata su regole di esperienza (come quella secondo cui nessuno si accusa di reati che non ha commesso, tenuto conto delle pene previste) suscettibili di eccezione (come la possibile interferenza della volontà di scagionare altri), potrebbe non risultare incontrovertibile, o che il risultato di prova conseguito all'applicazione di leggi o metodiche di natura 24 scientifica abbia superato positivamente la verifica giudiziale circa l'affidabilità delle stesse e la sua attendibilità e valenza dimostrativa. Anche, e soprattutto, nel processo indiziario, il passaggio dal fatto noto, accertato come vero, al fatto ignoto, costituente il tema di prova, richiede un ragionamento probatorio di logica, che nel collegare i due fatti con il possibile ricorso a regole tendenziali o di massima (regole di esperienza, tratte dalla osservazione ripetuta del normale ordine di svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane in presenza di determinate condizioni, o regole tratte dalla logica, che orienta i percorsi mentali della razionalità umana, o criteri di verosimiglianza), o a leggi scientifiche di valenza universale 0 statistica, indicate dalla giurisprudenza della Suprema Corte come "regole ponte" (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, citata) deve procedere, fornendo congrua motivazione, a una duplice valutazione: l'una attinente alla verifica della validità delle regole o delle leggi utilizzate e l'altra all'esame della validità in concreto del risultato conseguito, in vista della ricostruzione del fatto «in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili» (Sez. 1, n. 3424 del 02/03/1992, Di Palma).
5.2 Sulla natura del giudizio di cassazione va ricordato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte ben delimitato, dovendo il sindacato essere circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di compiere valutazioni circa l'adeguatezza delle argomentazioni o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, prospettando un apprezzamento diverso, anche se per il ricorrente più adeguato, del materiale probatorio, non essendo consentito lo sconfinamento nella rivalutazione del compendio indiziario. 25 4 1. Solo la specifica «disarticolazione» di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisorio può portare all'annullamento della decisione emessa, restando irrilevante l'eventuale opinabilità dell'effettivo peso dimostrativo assegnato a un dato, salvo che non si traduca in illogicità manifesta. In tal senso lo scrutinio da compiersi in sede di legittimità può essere così schematizzato in base al modello declinato dalla Corte di cassazione con la sentenza Binni, più volte citata (Sez. 1, n. 5758 del 14/10/2015, dep. 2016, in motivazione): - verificare la completezza e la globalità della valutazione compiuta dal giudice di merito, non essendo consentite né parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto, né omesse valutazioni di elementi significativi;
verificare l'assenza di errori manifesti nell'applicazione delle regole della logica, sì da compromettere passaggi essenziali del giudizio, con particolare riferimento alla necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate;
verificare l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio;
verificare la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (travisamento della prova) quando detti atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa capace di incrinare la tenuta dell'intero ragionamento. In detto contesto anche il rispetto del canone decisorio compendiato nella formula della prova della colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio» non introduce un ulteriore tipologia di vizio, ma assume rilievo in sede di legittimità unicamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, Sentenza n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108). Tale regola di giudizio impone che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1 n. 31456 del 21.5.2008, Franzoni, Rv 240763; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Manickam, Rv. 243801; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, 26 Giampà, Rv. 247449 Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280).
6. Dei principi enucleati al paragrafo 5.1 ha fatto corretta applicazione il giudice di rinvio che ha svolto il ragionamento probatorio secondo le regole inferenziali poste dall'art. 192 cod. proc. pen.. 6.1 Il ricorso, invece, non sempre riesce a soddisfare i criteri delineati sopra al paragrafo 5.2 e, comunque, come si vedrà meglio nel prosieguo, tende a svalutare i singoli elementi indiziari, considerati in modo atomistico, e ad introdurre il ragionevole dubbio sulla base di mere congetture o, al massimo, di ipotesi radicalmente avulse dalle risultanze processuali. In siffatta prospettiva è evidente la carenza e la frattura logico- argomentativa dell'atto di impugnazione che, attraverso una disamina incompleta e parcellizzata, a volte congetturale, del copioso materiale probatorio acquisito, ha omesso di valutare e di correlare logicamente tra loro i vari profili, non di rado esorbitando dal perimetro del giudizio di legittimità. Va sin d'ora rilevata l'inammissibilità di tutte le doglianze che, invece di misurarsi con l'apparato argomentativo della sentenza di merito, propongono una lettura alternativa, se non addirittura selettiva, del materiale probatorio. Allo stesso modo va censurato l'errore metodologico che si annida in diversi passaggi del ricorso quando, a fronte di indizi caratterizzati da precisione e gravità significative, si sovverte l'ordine del ragionamento logico in modo da interpretare quegli indizi come elementi a discarico: se fosse stato l'imputato non avrebbe lasciato l'arma del delitto sul fondo da lui curato;
non avrebbe riferito a inquirenti, amici e familiari, di essere stato l'ultimo a incontrare la vittima;
non avrebbe gettato la vettura e il cadavere nel canale di irrigazione perché sapeva (o doveva sapere) che nelle stagioni delle piogge il livello dell'acqua viene abbassato. Un siffatto incedere argomentativo non può trovare ingresso nel procedimento penale, poiché condurrebbe al risultato inaccettabile per cui a una maggiore consistenza dell'elemento a carico, corrisponderebbe una minore valenza inferenziale rispetto alla prova della responsabilità, legittimando conclusioni assurde (ad esempio: se fosse stato l'imputato non avrebbe utilizzato per commettere il reato la pistola registrata a suo nome;
se fosse stato l'imputato non si sarebbe mostrato in banca con il volto scoperto, perché il cassiere lo conosceva e così via). Si tratta di "petizioni di principio" le quali, di necessità, finiscono con il postulare ciò che intendono dimostrare. 27 q In altre parole, il vizio di tale ragionamento, nella dinamica della dimostrazione, riposa nel fatto che non si propone una "verità argomentata", ma si chiede una "adesione acritica ed intuitiva" alla interpretazione dei fatti ed alla soggettività del loro autore.
7. La struttura motivazionale della decisione impugnata, sul piano della analisi della prova logica, muove da due elementi cardine dotati del sommo grado di certezza, procede seguendo due direttrici per "cerchi concentrici" che, anche attraverso la reciproca osmosi, si avvicinano via via fino a ricongiungersi sulla persona dell'imputato senza lasciare margine a ragionevoli ipotesi alternative e trovando nel movente il "collante" finale. È necessario seguire l'ordito motivazionale nel suo svolgersi al fine di saggiarne la tenuta sulla scorta delle censure sollevate in ricorso e dei principi fissati sopra al paragrafo 5.2. La prima direttrice è quella costituita dalla circostanza che l'imputato si è incontrato con la vittima subito dopo le 11.10 del 24 settembre 2009, ora dell'ultimo contatto telefonico, di brevissima durata, tra i due, che precede di pochi minuti l'incontro. NZ, da quel momento, sparisce e viene trovato morto il successivo 2 ottobre. La seconda direttrice è quella rappresentata dall'arma del delitto e dal luogo di rinvenimento della stessa un fondo non coltivato, nella disponibilità dell'imputato.
7.1 Prima direttrice: l'incontro tra NZ e ZO.
7.1.1 Il dato certo è che dalle ore 11.37 del 24 settembre 2009, NZ non risponde più al telefono, scompare nel nulla, non presentandosi all'appuntamento che aveva fissato per la fine della mattinata con la FI MO SI. Da questo elemento unito alle circostanze che NZ era persona - metodica, con uno stile di vita lineare, che non si sarebbe mai reso irraggiungibile tanto da avere nella propria autovettura un caricabatteria, che si faceva sempre sentire dalla FI, persona apprensiva, con la quale nel corso di quella stessa mattina si era già telefonato tre volte il giudice di merito trae, motivatamente,- la conclusione che alle ore 11.37 NZ non può rispondere alla chiamata della FI perché è già morto (pagg. 11 e 12 sentenza impugnata). Altro dato certo è che pochi minuti dopo le 11:10, NZ si era incontrato con ZO nei suoi terreni. Tale certezza, in base all'attento scrutinio del giudice di merito, trova fondamento vuoi nelle dichiarazioni rese dallo stesso imputato agli inquirenti durante le indagini (pag. 16 sentenza impugnata) vuoi nel contenuto delle 28 و conversazioni, riferite dagli interlocutori o captati tramite intercettazioni telefoniche, nel corso delle quali ZO ha ripetutamente riferito di essersi incontrato con NZ la mattina del 24 settembre dopo le 11:00 (pag. 12 e ss. della sentenza impugnata); e ciò ha fatto, mantenendo ferma la propria versione e con particolare precisione, tanto nella immediatezza del fatto quanto dopo a distanza di oltre un anno dall'evento: ZO riferisce il dato la sera del 24 settembre 2009, a distanza di poche ore dalla scomparsa, a MO SI e alla sorella AL ("io l'ultima volta che l'ho visto, insomma, è lì al terreno, alle undici", pag. 15 sentenza primo grado richiamata da quella di rinvio); lo conferma in un colloquio in carcere in data 23 ottobre 2010 con i propri familiari, IA e NN ("undici e dieci?" "Sì", "te lo ricordi bene questo?" "sì, sì, sì" "Lui mi ha chiamato tipo "ando stai?" "io ho detto "ah sto qui" "e lui è arrivato", pag. 18 sentenza di primo grado). Il giudice di merito affronta la questione della ritrattazione avvenuta in sede di esame dibattimentale, quando ZO anticipa l'orario dell'incontro a qualche istante dopo le ore 9:38, concludendo nel senso di ritenere falsa tale nuova versione dei fatti, in virtù di un argomentare adeguato e coerente (pagg. 16 e 17) che, come tale, si sottrae a censure in questa sede.
7.1.2 Inoltre, secondo l'accurata disamina del giudice di merito, orario e luogo dell'incontro, nei termini originariamente riferiti dall'imputato, ricevono conferma indiretta in una serie rilevante di altre emergenze processuali che si pongono nel medesimo senso, prime tra tutte le due chiamate ravvicinate delle ore 11.07 (30 secondi) e delle ore 11:10 (14 secondi) effettuate da NZ a ZO (pag. 11 sentenza impugnata), nonché la circostanza che sia NZ sia ZO poco prima dell'incontro programmato hanno riferito alle persone incontrate (NZ a GE) o con le quali si sono sentiti per telefono (ZO alla moglie nella telefonata intercorsa alle 11:12) che erano in procinto di vedersi (pagg. 12 e 13 sentenza impugnata).
7.1.3 Tra gli elementi di riscontro la seconda Corte di Assise di appello valorizza anche i risultati della perizia svolta sulle celle telefoniche agganciate dai telefoni di imputato e vittima. Sul punto va chiarito che, diversamente da quanto affermato in ricorso, i risultati della perizia non costituiscono affatto il pilastro sul quale poggia l'intero costrutto argomentativo della decisione di condanna, ma rappresentano soltanto uno degli elementi ulteriori che vanno ad arricchire un quadro già nitido e caratterizzato, rispetto al quale si pongono in rapporto di convergenza o se si vuole di compatibilità. 29 Non vi è dubbio che la verifica tecnica della localizzazione sul territorio di ZO e NZ, la mattina del 24 settembre, abbia fornito un contribuito alla formulazione del giudizio di penale responsabilità. Tuttavia, ed è questo l'unico tema apprezzabile, la decisione di merito risulta aver fatto buon governo delle regole tecniche che presidiano la specifica materia, affidando la rilevazione della estensione territoriale della copertura cellulare» ad un perito e rapportando successivamente le risultanze tecniche agli orari delle chiamate alle deposizioni testimoniali e alle dichiarazioni dell'imputato. È pacifico che nessuna «certezza scientifica» assoluta può essere attribuita ad una rilevazione di posizione realizzata mediante l'utilizzo di un apparecchio cellulare non dotato di GPS. Per comune esperienza, il funzionamento delle architetture di telefonia mobile basato sulla elaborazione del segnale da parte di stazioni radio collocate sul territorio rappresenta un sistema orientativo di localizzazione, considerata, per - un verso, l'ampiezza del possibile «irradiamento» di ciascuna 'stazione radio base' sul territorio circostante e, per altro verso, l'influenza di variabili di funzionamento, dipendenti anche dal volume di traffico, che possono determinare lo «scorrimento>> della conversazione da una cella a quella contigua. Tali variabili, tuttavia, se, da un lato, determinano una possibile "imprecisione" del dato, dall'altro come già evidenziato nella sentenza -rescindente non consentono di azzerarne il valore a fini di una localizzazione dell'utenza radio- telefonica (chiamante o ricevente) laddove concorrano altre evidenze o comunque vengano effettuate verifiche sperimentali relative al concreto funzionamento delle celle che interagiscono in una data zona. Il dato scientifico pacifico, messo a disposizione dalla perizia svolta, è che alle ore 11.10, quando NZ chiama ZO per l'ultima volta, i rispettivi telefoni agganciano la stessa cella, la n. 39951, che copre casa ZO, via delle Pagliete e la stradina che porta al campo dello ZO (pagg. 8 e 19 sentenza impugnata e pag. 11 sentenza primo grado); questo, da solo, non prova che in quel momento gli interlocutori si trovassero sul luogo del delitto, ma fornisce un ulteriore elemento di concordanza sul fatto che i due, quando si sono sentiti per l'ultima volta e per appena 14 secondi, si trovavano nella medesima zona ricompresa in un'area non tanto vasta;
oltre al fatto che il NZ era in movimento da casa propria verso la posizione di ZO, poiché nella telefonata effettuata appena tre minuti prima, alle ore 11:07, il suo telefono agganciava la cella 2262 che non poteva essere agganciata in prossimità della casa dell'imputato. Inoltre, in base alle verifiche sperimentali effettuate dal perito, diveniva significativo lo scambio in 30 0 3 sequenza delle celle 2262 e 39951 al fine di circoscrivere maggiormente la zona interessata (pagg. 11 e 12 sentenza primo grado). Ènoto infatti che in ogni zona vi è una cella «tecnicamente preferibile» proprio perché prossima» al luogo in cui va gestita la conversazione e tale aspetto consente di attribuire alla informazione in questione una effettiva valenza indiziante», nei limiti che derivano dalla consapevolezza di un margine di errore e che impongono di compiere le verifiche sperimentali, nella specie compiute, al fine di accrescere la validità dell'indizio in questione, necessariamente concorrente con altri dati informativi. Non viene in rilievo un dato decisivo, né un pilastro fondamentale della decisione, ma solo un ulteriore elemento convergente con gli altri. Il ricorrente, ma non il giudice di merito, sembra confondere il tema della certezza scientifica con quello della plausibilità logica della ricostruzione complessiva. L'assenza di certezza scientifica su un segmento della ricostruzione - qui rappresentato dal rapporto tra celle agganciate e collocazione effettiva del soggetto sul territorio consente ugualmente di pervenire alla affermazione di colpevolezza per il delitto contestato quando al giudizio di possibilità formulato dal soggetto esperto si unisca la valutazione, ad opera del giudice, del significato di tutti i restanti dati informativi concorrenti (Sez. 1, n. 5758 del 14/10/2015, dep. 2016, Binni, in motivazione). Tale aspetto del giudizio risulta, nella specie, adeguato, posto che il giudice di merito, nell'ottica del giudizio complessivo sul fatto, ha posto a raffronto le specifiche emergenze istruttorie con il dato scientifico fornito dall'esperto, traendo poi argomenti di conferma dai dati informativi acquisiti, considerati nel loro complesso. Diverso sarebbe stato il caso in cui dall'apporto tecnico fosse emersa una vera e propria smentita» della esistenza di una possibile relazione tra celle agganciate e collocazione del soggetto sul territorio. Solo in tal caso la ricostruzione indiziaria degli spostamenti di ZO e NZ avrebbe dovuto arrestarsi e ne sarebbe derivato un dubbio processuale con incremento qualitativo delle ipotesi alternative. Tale evenienza, però, non ricorre. Né è configurabile il travisamento della prova denunciato con il ricorso, considerato, lo si ripete, che la circostanza della simultanea presenza nello stesso luogo di imputato e vittima viene ricavata, dai giudici di merito, dall'insieme degli elementi ricostruiti sulla scorta di altre fonti, su cui si innesta, in maniera coerente, anche l'esito dell'accertamento peritale. 31 4 7.1.4 Su tale tema di prova, va chiarito che, contrariamente all'assunto difensivo, i dati forniti dal perito non si pongono in contrasto insanabile con le deposizioni rese dai testimoni che la mattina del 24 settembre ebbero ad incontrare NZ prima dell'appuntamento con ZO. In realtà il giudice di merito, con una motivazione immune da vizi logici, ha evidenziato che gli elementi provenienti dalle predette fonti non confliggono ma si armonizzano (cfr. pagg. 14 sentenza impugnata) e che l'unico dato davvero dissonante è rappresentato dalla testimonianza di BI VI, il quale ha collocato la visita del NZ "tra le undici e mezzo e un quarto a mezzogiorno"; testimone ritenuto inattendibile per le plurime ragioni esposte con doviziosa analisi (pag. 15 sentenza impugnata) e dunque non sindacabili in questa sede.
7.1.5 In forza di tali argomentazioni, condotte nel pieno rispetto del canone valutativo stabilito dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., il giudice di merito perviene alla conclusione che l'incontro tra NZ e ZO avvenne poco dopo le ore 11.10 e che ZO fu l'ultima persona a incontrare NZ vivo prima della sua improvvisa scomparsa (pag. 17 sentenza impugnata).
7.2. Seconda direttrice: l'arma del delitto e il luogo del delitto. Il dato certo è che l'arma del delitto un tubo di metallo utilizzato comunemente in agricoltura, schiacciato da una parte così da fargli assumere una forma ellittica (pag. 24 sentenza di primo grado) - è stata rinvenuta su un fondo incolto nella disponibilità di ZO. Secondo giudici di merito questo elemento crea un collegamento, non necessario, ma certamente "grave" tra arma del delitto e luogo del delitto. L'elemento si connota di particolare "precisione", laddove il giudice di merito esclude l'ipotesi alternativa, astrattamente formulabile, per cui l'autore del delitto lo abbia commesso altrove e abbia buttato lì l'arma. L'ipotesi non è ragionevole perché non avrebbe senso che l'ipotetico assassino abbia gettato corpo, autovettura e tutto il resto nel canale tranne l'arma del delitto che, come sostiene la difesa, è proprio la prima cosa di cui un assassino si sbarazza. Residuerebbe allora solo la possibilità che l'assassino abbia volutamente abbandonata l'arma su quel terreno per confezionare un indizio a carico di ZO. Eventualità molto remota, esclusa, con motivazione logica e congrua, dalla Corte di appello che evidenzia, tra l'altro, come se davvero questo fosse stato l'intento dell'assassino allora l'arma sarebbe stata lasciata nelle pertinenze dell'abitazione dello ZO. Viene dunque coerentemente escluso dal giudice di merito che la collocazione dell'arma sul fondo in cui è stata rinvenuta sia frutto di un'azione successiva all'omicidio, consumato altrove (pagg. 7-9). 32 Rimangono allora, secondo il giudice di primo grado, due ipotesi alternative: l'assassino o nella foga ha dimenticato il tubo oppure non l'ha trovato. A queste il giudice di rinvio ne aggiunge una terza e cioè che ZO abbia deliberatamente lasciato l'arma sul luogo del delitto nella convinzione che gli inquirenti non l'avrebbero mai trovata (pag. 8). Sta di fatto che i dubbi non possono essere sciolti proprio in ragione dei limiti della prova logica che, per sua natura, non raffigura compiutamente il fatto ma soltanto dei suoi segmenti con portata inferenziale, né può risalire alle spinte motivazionali dell'agire umano, che possono essere le più varie e non necessariamente rispondenti alla logica. Tuttavia tale punto della ricostruzione ove siano certi gli altri ben può restare incerto senza che ciò determini flessione - della piattaforma cognitiva che conduce alla affermazione della penale responsabilità. Allo stesso modo e per le medesime ragioni non è dato sapere perché ZO non sia tornato sul fondo nei giorni successivi;
non è irragionevole l'ipotesi, formulata dai giudici di merito, secondo cui, una volta scattate le indagini, l'imputato non abbia inteso correre il rischio che qualcuno lo vedesse mentre raccoglieva il tubo, con ciò certificando la propria responsabilità. Si tratta però di una congettura che va espunta dalla trama motivazionale, senza, peraltro, minimamente intaccarla. Quel che rimane fermo, nelle considerazioni dei giudici di merito, è che tutte le possibilità ragionevolmente ipotizzabili presuppongono che l'arma sia stata lasciata sul luogo del delitto con la conseguenza che il delitto è avvenuto lì dove è stata rinvenuta l'arma, su un terreno nella disponibilità di ZO. Tale indizio, grave e preciso, viene poi saldato al fatto che ZO aveva taciuto agli inquirenti di avere la disponibilità anche di quel fondo, il che lasciava presumere una precisa volontà di tenere gli investigatori lontani da quello che l'imputato sapeva essere il luogo del delitto. ZO ha condotto la polizia giudiziaria a effettuare i sopralluoghi su tutti gli altri fondi in data 11 e 12 ottobre 2009, tuttavia mai ha riferito di occuparsi anche di questo ulteriore terreno, circostanza appresa dagli inquirenti per caso, grazie alle dichiarazioni del teste Aprile (pag. 6 sentenza impugnata). Su tale percorso inferenziale si pongono, nel medesimo senso, anche se con minore capacità dimostrativa, ulteriori elementi valorizzati nelle sentenze: una piegatura delle foglie rilevata sull'erba, riconducibile all'impronta di un corpo umano (pag. 2 sentenza di primo grado); il comportamento del cane molecolare, che torna più volte, insistentemente nella parte superiore della sagoma (pag. 4 sentenza di primo grado e pag. 10 sentenza impugnata); il rinvenimento presso 33 Я l'azienda agricola di ZO di uno strumento analogo a quello utilizzato per commettere il delitto, che, seppur diffuso tra gli agricoltori, presentava la stessa caratteristica della "schiacciatura"; il commento dello ZO sul fatto che "se tu fai sparì uno e non lo trovi ... nun c'entra nessuno .... E finisce lì, non è che ci sta l'indagine non sei sicuro che è morto" (pag. 8 sentenza impugnata). Si tratta di elementi di contorno, non del tutto privi di significato, una volta che, come fa il giudice di merito, vengono innestati nel disegno complessivo, già compiutamente delineato sulla scorta degli altri elementi.
7.3 Come già anticipato le due direttrici trovano, nell'ordito motivazionale della decisione, alcuni significativi punti di contatto, anche intermedi e quindi "osmotici". Al momento dell'omicidio ZO stava lavorando nei campi a breve distanza dal luogo del delitto, raggiungibile a piedi in pochi minuti. NZ viene ucciso con uno strumento utilizzato in agricoltura del tipo di quelli usati da ZO. Al momento della scomparsa non risultava che NZ dovesse incontrare altre persone tra quelle della sua sfera di conoscenze, né egli aveva avuto contatti, in orario prossimo alla sua scomparsa, se non con ZO (pag. 13 sentenza impugnata). Circostanze di tempo, luogo e persona convergono finanche nei minimi dettagli.
7.4 Il movente. Gli elementi delineati, secondo il percorso delle due direttrici sopra illustrato ai paragrafi 7.1 e 7.2, si raccordano e si saldano creando tra delitto e ZO un legame ineludibile, che, nella impostazione della decisione impugnata, risulta cementato dal movente. Secondo indiscusso insegnamento della Corte regolatrice (sin da Sez. 1, n. 10841 del 24/09/1992, Scupola, Rv. 192865), il movente rileva quale collante che lega i vari elementi attraverso cui la prova si è costituita, tanto più nei processi indiziari, come quello in esame. Il movente è criterio di valutazione e chiave di lettura dell'insieme degli indizi raccolti, ai quali attribuisce il connotato della univocità, costituendo fattore di coesione degli stessi e diventando, di conseguenza, un elemento utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri indizi acquisiti (Sez. 1 n. 685 del 14/12/1995, dep. 1996, Savasta, Rv. 203798; Sez. 1, n. 11807 del 12/02/2009, Gatti, Rv. 243485). Proprio in tema di omicidio, le Sezioni Unite hanno stabilito che la "causale", pur potendo costituire elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto del 34 soggetto, interessato all'eliminazione fisica della vittima, quando per la sua specificità ed esclusività converge in una direzione univoca, tuttavia, conserva di per sé un margine di ambiguità. Pertanto funge da elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto - l'attribuibilità del crimine all'imputato - soltanto a condizione che, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale d'insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226094). Dunque, la rilevazione del movente rappresenta un elemento di conferma di dati probatori già acquisiti, ha una funzione di riscontro e di corollario rispetto all'insieme delle altre circostanze, ad esso può essere attribuita "la capacità di cementare un quadro indiziario che si presenti, al termine della disamina critica di esso da parte del Giudice, ancora contrassegnato da incapacità di fornire convincente dimostrazione del fatto compiuto" (Sez. 1, n. 3150 del 05/03/1991, Calò, Rv. 186973). Nel caso in esame è corretto il procedimento valutativo seguito dal giudice di merito il quale, dopo aver disegnato il quadro d'insieme nei termini rammentati ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3, individua il movente e lo pone in rapporto con gli altri elementi, in funzione rafforzativa e interpretativa. Il movente del delitto viene ravvisato nel debito di almeno 18.000,00 euro, maturato da ZO nei confronti di NZ, nella grave situazione economica che attanagliava ZO e che era tenuta segreta, nella preoccupazione derivante dal non riuscire a far fronte alla restituzione del denaro di fronte alle richieste, divenute pressanti nell'ultimo periodo, da parte di NZ. A tale conclusione il giudice di merito perviene sulla scorta di un esame analitico di tutti gli elementi in rilievo, ritenendo decisivi: gli esiti della perizia contabile, i convergenti accertamenti compiuti dal Nucleo investigativo dei Carabinieri sui rapporti economici tra ZO e NZ, il prospetto riepilogativo formato da ZO, rinvenuto e sequestrato durante la perquisizione domiciliare, le deposizioni dei testi AO, LE e DI AN RI (pagg. 20-25). Con particolare scrupolo la seconda Corte di Assise di appello si fa carico di esaminare gli elementi di segno apparentemente contrario (la dichiarazione di debito sottoscritta da NZ in favore di ZO, la consulenza tecnica di parte), ai quali non riconosce capacità probante con motivazione immune da vizi logici (pagg. 21, 22). 35 و Esclude la ipotizzabilità di altri moventi, dato che: «non è emersa (né è stata indicata dalla difesa) alcuna altra persona che aveva un motivo di contrasto con il NZ tale da spingerla, sia pure in un momento di concitazione, a ucciderlo o che poteva trarre beneficio dal suo decesso» (pag. 26 sentenza impugnata). A tali risultanze il ricorrente oppone soltanto la propria prospettazione dei fatti che, muovendo da una sopravalutazione degli elementi a discarico e dallo svilimento di quelli a carico, sconfina dai rigorosi limiti del giudizio di legittimità. Peraltro anche il tassello del "movente" combacia con quelli di tempo, luogo e persona, considerato che l'appuntamento di NZ con ZO nella tarda mattinata del 24 settembre riguardava proprio la questione economica e destava in ZO grave preoccupazione (pag. 13 sentenza impugnata).
7.5 Altri elementi. La decisione assegna valenza indiziaria, sia pure secondaria e accessoria, al comportamento tenuto dall'imputato nel corso del procedimento, in particolare: -le dichiarazioni mendaci sull'orario dell'incontro con NZ (cfr. sopra paragrafo 7.1) e sui prestiti ricevuti e non restituiti alla vittima (cfr. sopra paragrafo 7.4); -il tentativo, captato grazie a una intercettazione ambientale, di subornare il teste BA PI, in procinto di essere sentito dagli inquirenti, circa modalità e andamento dell'incontro con NZ (pag. 18 e 19 sentenza impugnata). Anche in tal caso la metodica è corretta e si pone in linea con l'insegnamento costante della Corte di legittimità secondo cui il comportamento dell'imputato prima, durante e dopo la commissione del reato (dunque, anche il comportamento processuale) può essere valutato dal giudice per trarne elementi di prova, a condizione che ciò non si risolva nell'inversione della regola sull'onere della prova e che l'esercizio stesso del diritto di difesa che può aversi anche attraverso la - non sia sostanzialmente condizionato, come, invece, avviene se si menzogna- afferma che la menzogna difensiva, costituendo prova del fatto dedotto dall'accusa, esonera dalla prova positiva di esso (Sez. U. n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192469). Nello stesso senso, pacifico che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonché la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova, ma, si ripete, solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa (Sez. 1, n. 2653 del 26/10/2011, dep. 2012, M., Rv. 251828). 36 و Le medesime considerazioni valgono per le condotte di inquinamento probatorio, rilevate nella specie in base a un colloquio intercettato tra l'imputato e il teste BA PI, il cui significato non è suscettibile di valutazione in questa sede (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Anche in esse, invero, è insita una carica di consapevolezza dell'illegittima condotta che si mira a nascondere alla giustizia tale da indurre ad un'ipotesi di probabilità la quale può essere valorizzata come indizio, da solo insufficiente, ma utilizzabile insieme ad altri, al fine del raggiungimento della prova.
7.6 In conclusione nell'incedere argomentativo della sentenza impugnata ogni tessera di precipua valenza probatoria si inserisce in maniera precisa nel complessivo disegno, si pone in rapporto di piena congruenza con gli altri dati anche di carattere secondario, non trova smentita in elementi di segno contrario che non siano meramente congetturali. La valutazione operata in sede di merito risponde ai requisiti della completezza e globalità, scrutina anche temi ed elementi invocati dalla difesa, non opera irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto. Si dà corretta attuazione alle regole della logica, muovendo sempre da dati certi e facendo applicazione di regole di esperienza generalmente accettate. I diversi momenti di articolazione del giudizio non contengono contraddizioni interne, anzi si sviluppano su un percorso piano e lineare. I singoli elementi vengono valorizzati secondo una corretta attribuzione di significato dimostrativo, non risultano i "travisamenti di prova" denunciati in ricorso. In relazione ai dati probatori acquisiti si indagano plausibili spiegazioni alternative, che, anche seguendo le prospettazioni difensive, vengono ragionevolmente escluse perché remote e prive di aderenza alle emergenze processuali: aggressione improvvisa ad opera di uno sconosciuto che convince NZ a scendere dalla vettura e a seguirlo a piedi in aperta campagna o rapina finita male incompatibile con il ritrovamento sulla vittima della somma di 900 euro in contanti (pag. 19 sentenza impugnata). I limiti cognitivi e valutativi del giudizio di legittimità portano a ritenere insindacabile la valutazione espressa dalla seconda Corte di Assise di appello in tema di esclusione della ipotesi alternativa, in quanto logicamente argomentata. Mentre la svalutazione sistematica, da parte del ricorrente, del significato indiziario delle altre circostanze evidenziate dalla sentenza, si traduce nella sollecitazione di un riesame del merito non consentita in sede di legittimità - - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti ed in ogni 37 4 caso è frutto di una valutazione esclusivamente parcellizzata ed atomistica del materiale probatorio che evita di affrontare il profilo della convergenza degli elementi considerati, speso dai giudici di merito. Allo stesso modo non può trovare ingresso in questa sede il tentativo del ricorrente teso a provocare nuove valutazioni sulla consistenza degli elementi, in tesi, a discarico. La deduzione del ricorrente, operata in termini di vizio di motivazione, nasconde in realtà una richiesta di nuovo e diverso apprezzamento di elementi di fatto, così incorrendo nella causa di inammissibilità di cui all'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 comma 1 lett. e).
8. Il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Nella specie la Corte di assise di appello ha fornito sul punto una motivazione adeguata e immune da vizi logici, riconoscendo peraltro in favore dell'imputato una sensibile riduzione di pena a seguito della concessione, negata in primo grado, delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 28 e 29).
9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che, tenuto conto di natura e caratteri dell'opera prestata, si liquidano in euro 2.500,00 complessivi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro 2.500,00 complessivi, oltre accessori come per legge. Così deciso il 05/11/2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Maurizio Fumo Elisabetta RI Morosini пу 38 Depositato in Cancellería Roma, I 22 GEN 2019 Funzionano Gudiziario Diam UBAND