Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2018, n. 11538
CASS
Sentenza 24 ottobre 2018

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In tema di reato continuato, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, ma il tempo necessario a prescrivere è quello previsto per i singoli reati in continuazione. (Conf. Sez. U, n. 2780/96, Rv. 20397701).

La contravvenzione al foglio di via obbligatorio è configurabile anche nel semplice transito del prevenuto nel territorio del Comune in cui gli era stato inibito di rientrare.

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  • 1Sulla legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione del reato da COVID–19: un quadro di sintesi del diritto vivente in attesa della…
    Luca Agostini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

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    Luca Agostini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Luca Agostini Sommario: 1. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito - 2. La posizione della giurisprudenza di legittimità - 3. La natura sostanziale della prescrizione e i corollari del principio di legalità - 4. La previsione preesistente ai fatti: l'art. 159 c.p. - 5. Il fondamento del divieto di irretroattività e la prevedibilità di un intervento normativo integrativo dell'art. 159, comma 1°, c.p. - 6. Quid iuris per i reati commessi tra il 9 marzo e il 17 marzo 2020? 1. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito Il 18 novembre 2020 la Corte Costituzionale deciderà delle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2018, n. 11538
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11538
Data del deposito : 24 ottobre 2018

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