Sentenza 24 ottobre 2018
Massime • 2
In tema di reato continuato, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, ma il tempo necessario a prescrivere è quello previsto per i singoli reati in continuazione. (Conf. Sez. U, n. 2780/96, Rv. 20397701).
La contravvenzione al foglio di via obbligatorio è configurabile anche nel semplice transito del prevenuto nel territorio del Comune in cui gli era stato inibito di rientrare.
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di Luca Agostini Sommario: 1. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito - 2. La posizione della giurisprudenza di legittimità - 3. La natura sostanziale della prescrizione e i corollari del principio di legalità - 4. La previsione preesistente ai fatti: l'art. 159 c.p. - 5. Il fondamento del divieto di irretroattività e la prevedibilità di un intervento normativo integrativo dell'art. 159, comma 1°, c.p. - 6. Quid iuris per i reati commessi tra il 9 marzo e il 17 marzo 2020? 1. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito Il 18 novembre 2020 la Corte Costituzionale deciderà delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2018, n. 11538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11538 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2018 |
Testo completo
1 1538-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1209/2018 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO -· Presidente - UP 24/10/2018- DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 10430/2018 FILIPPO CASA - Relatore - ROBERTO BINENTI ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RU nato a [...]( GERMANIA) il 02/12/1972 avverso la sentenza del 10/10/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 10.10.2017, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione emessa il 13.10.2015 dal Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, con la quale AR UN era stato condannato alla pena di un mese e dieci giorni di arresto per aver contravvenuto, in data 11.11.2011 e 24.1.2012, al divieto di fare ritorno per tre anni nel comune di Villapiana, impostogli con provvedimento del Questore di Cosenza in data 26.6.2010. 1.1. In sintonia con il primo Giudice, la Corte territoriale aveva ribadito, in base alla deposizione resa dall'operante di P.G. CC Daniele, la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in contestazione, posto che il AR aveva scelto di percorrere una strada che attraversava l'abitato di Villapiana in luogo di un'altra che, invece, avrebbe evitato il transito per quel comune.
1.2. Né poteva ritenersi maturato, alla data della sentenza di appello, il termine di prescrizione dei reati, tenuto conto del periodo di sospensione di 267 giorni. Per la reiterazione delle condotte illecite a distanza di un solo mese, doveva condividersi il diniego opposto in primo grado alla invocata concessione delle attenuanti generiche.
2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo la mancanza di dolo specifico del reato contestato (essendo il ricorrente semplicemente transitato nel comune di Villapiana senza avere l'intenzione di contravvenire ad alcun divieto) e l'intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza va annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo A), perché estinto per prescrizione.
1.1. La Corte di merito ha disatteso, rispetto ad entrambi i reati in contestazione, la richiesta di declaratoria di estinzione del reato ex art. 157 cod. pen., affermando che, in considerazione del periodo di sospensione di 267 giorni, alla data della sentenza (10.10.2017) il termine prescrizionale non era ancora maturato. Occorre, peraltro, ricordare che, in tema di reato continuato, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, ma il tempo necessario a prescrivere è quello previsto per i singoli reati in continuazione (Sez. U, n. 2780 del 24/1/1996, Panigoni e altri, Rv. 203977 01; Sez. 1, n. 43006 dell'11/11/2005, Bifulco e altro, Rv. 222818-01). I Giudici dell'appello, viceversa, hanno calcolato, nella specie, un unico termine di prescrizione, individuando la cessazione della condotta criminosa nella data dell'episodio più recente (24.1.2012), sicché, aggiunti ai cinque anni previsti dagli artt. 157 e 161 cod. pen. per 2 i reati contravvenzionali i 267 giorni del periodo di sospensione, hanno affermato che alla data della sentenza detto termine non era spirato, pur non indicando quando lo sarebbe stato. In effetti, aggiungendo il periodo di sospensione indicato ai cinque anni decorsi dal 24.1.2012, si perviene alla data del 18.11.2017, successiva a quella della sentenza impugnata. Siffatta operazione, tuttavia, è viziata dall'errore di considerare, ai fini prescrizionali, un unico reato, invece di scindere il reato continuato nei due episodi contestati e procedere, per ciascuno di essi, al calcolo del termine.
1.2. Se avesse operato correttamente, la Corte territoriale, in relazione al reato contravvenzionale sub A), accertato in data 11.11.2011, avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione, maturata alla data del 5.8.2017 (11.11.2011 + 5 anni - 11.11.2016 + 267 giorni di sospensione 5.8.2017), antecedente a quella della sentenza - impugnata.
1.3. Va ricordato, a questo punto, il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819 - 01, in base al quale deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
1.4. Per tali ragioni, avendo il ricorrente dedotto apposito motivo sulla prescrizione, la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A), va annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
2. Con riferimento al residuo reato contestato al capo B) della rubrica (per un evidente errore materiale risulta indicato l'art. 75, comma 2, D.L.vo n. 159/2011, trattandosi di fattispecie identica a quella di cui al capo A), il ricorso va dichiarato inammissibile. Del tutto assertivo, dedotto in fatto, e, comunque, manifestamente infondato è il rilievo con cui si contesta il difetto di prova sul dolo specifico richiesto dal reato in questione. Sulla materialità della condotta, va rammentato che la contravvenzione al foglio di via obbligatorio è configurabile anche nel semplice transito del prevenuto nel territorio del comune in cui gli era stato inibito di rientrare, in quanto non è dato distinguere tra ritorno nel luogo della diffida e temporaneo transito per il detto luogo, perché nel divieto di "ritornare" in un determinato luogo è incluso quello di transitare per il luogo stesso (Sez. 1, n. 46973 del 6/11/2013, Di Fratta, Rv. 258058-01). Nel caso in esame, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato, nell'affermare la responsabilità del ricorrente, la testimonianza dell'operante CC, il quale, in data 24.1.2012, ebbe a notare il AR mentre, a bordo della propria autovettura, attraversava il comune di Villapiana dove non avrebbe dovuto fare rientro per tre anni a partire dal 13.8.2010. 3 Né la circostanza è contestata in ricorso. Quanto al profilo psicologico, deve evidenziarsi che, trattandosi di reato contravvenzionale, è sufficiente che esso sia tale da non escludere la colpa. E', quindi, del tutto irrilevante, oltre che manifestamente infondata, l'eccezione relativa al difetto di prova dell'elemento soggettivo costituito dal dolo specifico.
2.1. L'inammissibilità del ricorso, con riferimento al reato sub B), preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 D. L. Rv. 217266 -01).
2.2. Avendo il Giudice di merito ritenuto di pari gravità i due episodi contestati al ricorrente, individuando come pena base quella di un mese di arresto, negli stessi termini questa Corte provvede a rideterminare la pena per il suddetto reato, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto il reato per prescrizione e ridetermina la pena per il reato residuo in mesi uno di arresto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa Francesco Maria Silvic Bonito 1.1 Золешк Your Он IDEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 MAR 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4