Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11772
CASS
Sentenza 2 agosto 2003

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Massime1

Affinché, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., possa operare il riferimento all'associazione non riconosciuta della dichiarazione negoziale resa da chi abbia agito in nome e per conto della stessa, con conseguente obbligazione principale dell'associazione patrimonialmente responsabile con il fondo comune e obbligazione solidale, senza beneficio di escussione, di chi abbia agito per l'associazione, è necessario che quest'ultimo sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell'associazione, o secondo lo schema tipico della rappresentanza, o secondo lo schema dell'immedesimazione organica ex art. 36 cod. civ., fermo restando che l'associazione può assentirne l'operato anche con comportamenti concludenti, così ratificando l'attività negoziale posta in essere. In mancanza di tali presupposti, il "falsus procurator" non impegna l'associazione ma è responsabile direttamente nei confronti dell'altro contraente secondo l'art. 1398 cod. civ., non prevedendo l'art. 38 cod. civ. alcuna deroga all'art. 1398 cit.

Commentario1

  • 1La responsabilità personale degli associati rispetto alle obbligazioni assunte dall’organismo
    Simone Camicia · https://www.filodiritto.com/ · 13 giugno 2019

    A partire dall'ultimo quarto del secolo scorso, le associazioni non riconosciute hanno iniziato a costituire una presenza sempre più rilevante all'interno della nostra società, distinguendosi per significativi rapporti di collaborazione anche con gli apparati pubblici, rispetto ai quali hanno assunto una funzione di vera e propria supplenza. In effetti, gli enti non profit si sono spesso dimostrati più dinamici ed efficienti rispetto ai soggetti pubblici, specialmente nel fornire servizi sociali e, più in generale, nel sopperire ai bisogni dei singoli e della collettività, colmando da ultimo quello spazio lasciato aperto dalla crisi dello stato sociale. Tali organizzazioni hanno poi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11772
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11772
Data del deposito : 2 agosto 2003

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