Sentenza 2 agosto 2003
Massime • 1
Affinché, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., possa operare il riferimento all'associazione non riconosciuta della dichiarazione negoziale resa da chi abbia agito in nome e per conto della stessa, con conseguente obbligazione principale dell'associazione patrimonialmente responsabile con il fondo comune e obbligazione solidale, senza beneficio di escussione, di chi abbia agito per l'associazione, è necessario che quest'ultimo sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell'associazione, o secondo lo schema tipico della rappresentanza, o secondo lo schema dell'immedesimazione organica ex art. 36 cod. civ., fermo restando che l'associazione può assentirne l'operato anche con comportamenti concludenti, così ratificando l'attività negoziale posta in essere. In mancanza di tali presupposti, il "falsus procurator" non impegna l'associazione ma è responsabile direttamente nei confronti dell'altro contraente secondo l'art. 1398 cod. civ., non prevedendo l'art. 38 cod. civ. alcuna deroga all'art. 1398 cit.
Commentario • 1
- 1. La responsabilità personale degli associati rispetto alle obbligazioni assunte dall’organismoSimone Camicia · https://www.filodiritto.com/ · 13 giugno 2019
A partire dall'ultimo quarto del secolo scorso, le associazioni non riconosciute hanno iniziato a costituire una presenza sempre più rilevante all'interno della nostra società, distinguendosi per significativi rapporti di collaborazione anche con gli apparati pubblici, rispetto ai quali hanno assunto una funzione di vera e propria supplenza. In effetti, gli enti non profit si sono spesso dimostrati più dinamici ed efficienti rispetto ai soggetti pubblici, specialmente nel fornire servizi sociali e, più in generale, nel sopperire ai bisogni dei singoli e della collettività, colmando da ultimo quello spazio lasciato aperto dalla crisi dello stato sociale. Tali organizzazioni hanno poi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11772 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV IA TO, UNIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IACOBELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 19.12.2000, rep. N. 55850;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 240/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 29/05/00 - R.G.N. 318/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato MUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 29.7.1991 l'INAIL esponeva che il Movimento Cristiano Lavoratori con sede in Benevento alla Via Ennio - era titolare di rapporto assicurativo distinto con la P.A n. 22742 e che, stante il mancato pagamento dei premi di assicurazione relativi al periodo 1980/1986, era debitore per tale causale del complessivo importo di lire 4.657.010.
Con decreto ingiuntivo pedissequo n.1039/1991 notificato il 19.9.1994, il Pretore del lavoro di Benevento ingiungeva il pagamento della somma predetta, concedendo la provvisoria esecuzione.
Con tempestivo ricorso proponeva opposizione il Movimento Cristiano Lavoratori sede Provinciale di Benevento, lamentando che erroneamente l'ingiunzione era stata proposta nei suoi confronti in quanto la predetta associazione non aveva dipendenti. Rilevava inoltre che la denuncia di esercizio presso l'INAIL era stata presentata da tale ZI LF, nato a [...] il [...], titolare del circolo ricreativo sito in Benevento alla Via Bartolomeo Camerario, circolo affiliato al Movimento Cristiano Lavoratori ed entità giuridicamente ed economicamente separata ed autonoma dal Movimento Cristiano Lavoratori stesso, con sede allora in Benevento alla via S.
Vittorino.
Eccepiva e rilevava pertanto che il decreto andava proposto nei confronti del medesimo ZI LF personalmente e nella qualità di titolare del circolo ricreativo, non essendosi costituito alcun rapporto assicurativo tra l'INAIL e il Movimento Cristiano Lavoratori. Produceva copia dello Statuto dell'associazione, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Deduceva quindi che il decreto ingiuntivo doveva essere intimato e notificato al ZI LF effettivo titolare della posizione assicurativa con l'INAIL. Con sentenza n. 1746/1993 del 11 agosto 1993 il Pretore rigettava l'opposizione ritenendo che la denuncia di esercizio presentata dal ZI era tale per costituire un valido rapporto tra il Movimento Cristiano Lavoratori e l'INAIL, nonché ritenendo che il ZI non aveva agito come semplice rappresentante di un circolo affiliato al Movimento Cristiano Lavoratori, ma come rappresentante del Movimento stesso.
2. Avverso detta sentenza interponeva appello il Movimento Cristiano Lavoratori, sede provinciale di Benevento, adducendo vari motivi di gravame e, in particolare, la propria radicale ed assoluta estraneità al rapporto assicurativo azionato dall'INAIL in quanto intercorso tra il detto ente ed un soggetto terzo, quale appunto il suddetto ZI LF, rappresentante di un'entità autonoma - l'unità di base o circolo - assolutamente diversa e separata dall'associazione alla quale era legato da un semplice vincolo di affiliazione, fatto questo del quale peraltro l'INAIL era perfettamente a conoscenza, come risultante dal quadro B della denuncia di esercizio. Deduceva quindi l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso nei confronti di un soggetto completamente diverso rispetto a quello da intimare (il ZI ed il circolo di cui era rappresentante) stante l'autonomia di questa unità di base.
L'INAIL si costituiva in appello, ribadendo la fondatezza della pronuncia pretorile. Con sentenza del 17/5-29/5/2000 il Tribunale di Benevento rigettava l'appello, assumendo che non essendo stato provato dall'appellante associazione il difetto di rappresentanza del ZI doveva essa stessa ritenersi obbligata per quanto da lui posto in essere con l'Istituto previdenziale;
confermava la sentenza impugnata e condannava il Movimento Cristiano Lavoratori al pagamento delle spese del giudizio.
3. Avverso la predetta sentenza propone ricorso il Movimento Cristiano Lavoratori di Benevento con tre motivi di impugnazione. Resiste con controricorso l'INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo l'associazione ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 36 e 38 c.c., oltre che degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c, deduce l'inesistenza di un rapporto assicurativo tra l'associazione stessa e l'INAIL atteso che il ZI, che aveva comunicato all'INAIL l'esistenza di un dipendente con dichiarazione in nome e per conto del Movimento cristiano lavoratori, era sprovvisto di potere rappresentativo dell'associazione stessa;
rileva in particolare l'autonomia ed indipendenza giuridica ed economica del circolo di cui il ZI era titolare e dove aveva operato il lavoratore indicato nella denuncia comunicata all'INAIL. Con il secondo motivo l'associazione ricorrente - deducendo la violazione degli artt. 633, 634 e 635 c.p.c. - si duole del fatto che il tribunale non abbia rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'appellante.
Con il terzo motivo - denunciando la violazione degli artt. 644 e 157 c.p.c. - l'associazione ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver pronunciato la nullità, inefficacia ed inammissibilità del decreto ingiuntivo per nullità della sua notificazione.
2. Il terzo motivo del ricorso - che va esaminato per primo in quanto avente carattere preliminare - è inammissibile perché la doglianza dell'associazione ricorrente, già proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e disattesa dal pretore sul rilievo che il vizio di notificazione doveva intendersi sanato dalla costituzione in giudizio della parte, non è più stata riproposta in grado d'appello e quindi non è più suscettibile di essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione.
3. Per il resto il ricorso - i cui due primi motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi - è fondato. Le associazioni non riconosciute, ancorché sfornite di personalità giuridica che deriva dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), sono però dotate di soggettività giuridica in relazione a plurime situazioni giuridiche in ragione di specifiche disposizione di legge (art. 38 c.c. per i rapporti obbligatoli;
art. 2659 c.c. per i rapporti reali;
art. 600 e 786 c.c. per le disposizioni testamentarie e le donazioni;
cfr. anche d.P.R. n. 460 del 1997 per i rapporti tributari). In particolare per i rapporti obbligatoli l'art. 38 c.c. prevede che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune;
delle obbligazioni così assunte dall'associazione non riconosciuta rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Questa fattispecie di autonomia patrimoniale imperfetta, che si ritrova riprodotta in termini similari ma non identici anche per le società sfornite di personalità giuridica, presuppone che un soggetto abbia agito in nome e per conto dell'associazione vuoi secondo lo schema tipico della rappresentanza (talché potrebbe trattarsi anche di un soggetto estraneo all'associazione ovvero di un soggetto affiliato sì, ma che non ricopra alcuna carica sociale), vuoi secondo lo schema dell'immedesimazione organica ove si tratti di un soggetto che - secondo l'ordinamento interno dell'associazione e quindi secondo gli accordi degli associati (art. 36 c.c.) - sia abilitato a manifestare la volontà
dell'associazione.
Nell'uno e nell'altro caso occorre che questo potere rappresentativo effettivamente sussista non essendo sufficiente la mera spendita del nome dell'associazione.
A tal proposito questa Corte (Cass. 7 giugno 2000 n. 7724) ha già affermato che l'art. 19 c.c, il quale non consente alle persone giuridiche private di opporre le limitazioni del potere di rappresentanza dei propri organi soltanto ove non risultino dal prescritto registro e salvo che si provi che il terzo ne fosse a conoscenza, non è applicabile, in via di interpretazione estensiva o per analogia, alle associazioni non riconosciute, in quanto per esse non è stabilita alcuna forma pubblicità; ne consegue che l'eccesso di potere rappresentativo dell'organo dell'associazione che ha agito nei confronti dei terzi, per essere l'esercizio di detto potere in base allo statuto dell'ente subordinato alla previa delibera di altro organo, rende il negozio inopponibile all'ente, indipendentemente dalla conoscenza del difetto del potere rappresentativo da parte dell'altro contraente.
Orbene tale inopponibilità va predicata a maggior ragione nel caso in cui abbia agito in nome e per conto dell'associazione non abbia in realtà alcun potere rappresentativo, perché disconosciuto dall'associazione stessa.
Perché possa operare il riferimento all'associazione della dichiarazione negoziale resa da chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione - e quindi perché ai sensi dell'art. 38 c.c. insorga l'obbligazione principale dell'associazione stessa, patrimonialmente responsabile con il suo fondo comune, e l'obbligazione solidale, senza beneficio di escussione, di chi abbia agito per l'associazione - occorre che quest'ultimo sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell'associazione. L'art. 38 c.c. non prevede affatto alcuna deroga all'art. 1398 c.c. sulla sorte dell'attività negoziale posta in essere da un soggetto privo di potere rappresentativo. Quindi anche per le associazioni non riconosciute il falsus procurator non impegna l'associazione, ma è responsabile direttamente nei confronti dell'altro contraente ex art. 1398 c.c. che appunto prevede che colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente abbia sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
3.2. Va quindi chiarito e precisato il diverso principio espresso da Cass. 16 maggio 2000 n. 6350, secondo cui delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da un associato di un'associazione non riconosciuta il quale, ancorché sfornito dei relativi poteri rappresentativi, abbia agito in nome dell'associazione, rispondono sia il fondo comune dell'associazione, sia, personalmente e solidalmente, le singole persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, secondo quanto stabilito dall'art. 38 c.c; ciò perché opererebbe il principio dell'apparenza, in base al quale il convincimento, non derivante da errore colpevole, di trovarsi in presenza di persona legittimata ad impegnare l'associazione è sufficiente alla valida stipulazione del contratto e al sorgere delle conseguenti obbligazioni sia per il terzo stipulante sia per l'associazione non riconosciuta.
Il potere rappresentativo dell'associazione costituisce invece presupposto indefettibile perché possa operare l'art. 38 c.c., fermo restando che l'associazione può assentire l'operato di chi abbia agito in suo nome e per suo conto anche, con comportamenti concludenti significativi della volontà di accettare l'attività negoziale così posta in essere. Ed è questa in realtà la fattispecie alla quale si riferisce Gassi 16 maggio 2000 n. 6350, Cit., che ha esaminato il caso di un rapporto di lavoro con un'associazione non riconosciuta, protrattosi nel tempo, ed insorto in forza di un'attività negoziale posta in essere da un associato che (successivamente) l'associazione allegava aver agito senza alcun potere rappresentativo.
La ratifica (ex art. 1399 c.c.) infatti può risultare anche da fatti concludenti, quando il negozio rappresentativo non richieda ad substantiam la forma scritta (Cass. 14 maggio 1990 n. 4118; cfr. anche in materia di rapporto di lavoro Cass. 22 giugno 1998 n. 6189).
4. Il ricorso quindi deve essere accolto in riferimento ai suoi primi due motivi con conseguente cassazione della pronuncia impugnata.
La causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c.) non essendo necessari ulteriori accertamenti, atteso che l'INAIL ha allegato a fondamento della sua pretesa creditoria unicamente la dichiarazione ricevuta dal falsus procuratori deve quindi accogliersi l'opposizione all'originario decreto ingiuntivo, che va revocato non sussistendo, per le ragioni sopra esposte, il credito dell'INAIL nei confronti dell'associazione ricorrente. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito;
invece le spese del giudizio di Cassazione rimangono a carico dell'Istituto soccombente nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il terzo motivo di ricorso;
accoglie i primi due motivi di ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo, che revoca;
compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito;
condanna l'INAIL al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 16,00 oltre euro 2.000 (duemila) per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2003