Sentenza 16 luglio 2009
Massime • 1
In tema di provvedimenti coercitivi, il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, previsto dall'art. 275, comma quarto cod. proc. pen., costituendo norma eccezionale, non è applicabile estensivamente ad altre ipotesi non espressamente contemplate. (In applicazione di detto principio, la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata da parte dell'indagato sul presupposto della imminente gravidanza della moglie, impossibilitata pertanto ad assistere gli altri figli minori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2009, n. 42516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42516 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 16/07/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1334
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 015068/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE DR JO GI N. IL 03/10/1979;
avverso ORDINANZA del 13/03/2009 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARESCA MARIAFRANCESCA;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. Martusciello Vittorio, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale - confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale della stessa città - sez. direttissime - nei confronti di CH DR OS NI per il reato di tentato furto aggravato.
Rilevava il giudice del riesame che il CH DR era stato arrestato, in flagranza di reato, il 3.1.2009 e nei suoi confronti, in data 9.1.2009, era stata applicata la pena concordata di anni uno di reclusione, oltre multa, e rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, avendo il Tribunale ritenuto che non sussistessero elementi di novità da indurre a modificare le valutazione già espresse in sede di applicazione della misura cautelare in ordine all'adeguatezza della sola custodia in carcere.
Riteneva il Tribunale che l'appello avanzato dalla difesa non poteva essere accolto in quanto solo la misura della custodia in carcere era adeguata a contrastare il pericolo di reiterazione di reati da parte del CH DR, risultando a carico dello stesso numerose condanne per furto e tentato furto, per ricettazione, porto di armi, falso e violazione della normativa sull'immigrazione nonché numerosi precedenti dattiloscopici, anche recenti, per i medesimi reati e per quello di possesso di arnesi atti allo scasso.
Conseguentemente, il Tribunale affermava che, essendo CH DR persona stabilmente dedita da anni alla commissione di reati della stessa indole, non vi era la minima garanzia in ordine al rispetto delle prescrizioni inerenti ad una misura meno afflittiva.
2. Ricorre per cassazione CH DR, lamentando la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui non aveva considerato i nuovi elementi allegati all'istanza, ovverosia che la moglie, incinta, era prossima ad essere ricoverata per partorire (essendo irrilevante, in applicazione dell'art. 3 Cost., che non sia l'imputato in stato interessante) e che lui era l'unico punto di riferimento degli altri tre figli minori;
inoltre, i suoi precedenti erano risalenti nel tempo ed era stato condannato ad una pena relativamente mite, in considerazione della confessione resa, per un crimine non violento e, pertanto, gli stessi erano arginabili con la misura degli arresti domiciliari. Con riferimento ai precedenti di polizia, rilevava che detti precedenti erano riferiti o a procedimenti ancora in fase di mera indagine o ad altri già archiviati e, comunque, ne' tra gli stessi ne' tra quelli risultanti dal casellario giudiziario vi erano ne' reati di evasione nè di violazione di misure cautelari. Sosteneva, infine, che solo i precedenti penali potevano essere valutati, ma non quelli di polizia.
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Invero, questa Corte ha più volte ribadito che ai fini del vaglio delle esigenze cautelari, "tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento parimenti utile per ritenere la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce delle modalità del fatto" (ex plurimis, Cass. 6^, 33873/08, Magnante). Nel caso di specie poi, il giudice di merito ha sottolineato come la negativa personalità dell'imputato già emerga dai plurime condanne definitive, per reati della stessa indole. Quanto alla richiesta di estensione al ricorrente del divieto della custodia in carcere previsto dall'art. 275 c.p.p., comma 4, va osservato che la disposizione, costituendo un'ipotesi di norma eccezionale, in quanto deroga all'ordinario potere del giudice di scegliere, nello spettro delle misure cautelari, la più adeguata a salvaguardare le esigenze della collettività, non può essere applicata analogicamente (nella specie al coniuge della moglie incinta). Tale principio, peraltro, è già stato ribadito da questa Corte in un caso analogo (cfr. Cass. 2^, 795/96, Cirillo). Alla luce di quanto detto, non si palesano nella motivazione del provvedimento di reiezione dell'istanza da parte del giudice del merito incoerenze argomentative o palesi illogicità, il ricorso è pertanto inammissibile.
Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2009