Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2016, n. 35031
CASS
Sentenza 10 giugno 2016

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Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte né rilevate cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inamissibile il motivo di ricorso, riferito all'inutilizzabilità delle intercettazioni, già proposto e ritenuto infondato dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2016, n. 35031
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35031
    Data del deposito : 10 giugno 2016

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