Sentenza 10 giugno 2016
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte né rilevate cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inamissibile il motivo di ricorso, riferito all'inutilizzabilità delle intercettazioni, già proposto e ritenuto infondato dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2016, n. 35031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35031 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2016 |
Testo completo
35 03 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 10/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1781/2016 MAURIZIO FUMO Presidente REGISTRO GENERALE N.52083/2015 GRAZIA LAPALORCIA Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE PAOLO MICHELI GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI LO nato il [...] avverso la sentenza del 25/05/2015 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; du Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Mario Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, per l'imputato, l'avv. Daniel Sussman detto Steinberg, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'assise d'appello di Milano, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, ha confermato il giudizio di responsabilità formulato dalla Corte d'Assise di Brescia nei confronti di HK FL per l'omicidio volontario di NJ PI e per il tentato omicidio di SH EN e, esclusa, in relazione ad entrambi gli omicidi, l'aggravante della premeditazione e dichiarata prescritta la contravvenzione di cui all'art. 4 della L. 110/75, pure a HK contestata, ha ridotto la pena a lui irrogata a quella dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi otto. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici del merito, l'imputato, venuto a diverbio con NJ PI e SH EN per ragioni collegate allo sfruttamento della prostituzione, affrontò i due in data 4/9/2007, mentre era in compagnia di sodali, e li accoltellò, provocando, il tal modo, la morte del primo e il ferimento del secondo. Alla base della resa statuizione vi sono, fondamentalmente, le intercettazioni dell'utenza di JA MA e SH EN, realizzate nell'ambito di un diverso procedimento, da cui è stato desunto che l'imputato, comunicando con SH, proferì minacce di morte subito prima del fatto e che si diede appuntamento con gli avversari nel luogo in cui avvenne l'accoltellamento (lo spazio antistante il bar Arcobaleno di Botticino).
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto nuovamente ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, avvalendosi di sei motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Col primo si duole dell'utilizzo delle intercettazioni, siccome effettuate presso impianti esterni alla Procura della Repubblica senza adeguato provvedimento autorizzativo del Pubblico Ministero, che desse conto della insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica e delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'art. 268, comma 2, cod. proc. pen., tanto in ordine all'avvio delle intercettazioni che in ordine alle proroghe.
2.2. Col secondo lamenta che l'identificazione dell'imputato quale usuario - dell'utenza telefonica n. 389-5866552 (intestata a cittadino cinese) che in data au 2 4/9/2007, poco prima del delitto, interloquì, minacciandolo, con SH, nonché -con NJ sia avvenuta sulla base della incerta deduzione di un'ausiliaria (nominata dalla Corte territoriale) di lingua albanese e dell'ascolto effettuato direttamente dalla Corte suddetta, confrontando la voce dell'interlocutore di SH e NJ con quella di un soggetto, appellato come LO, che in data 20/6/2007 interloquì con IR MA: tanto, sebbene l'ausiliaria abbia confessato di non essere in grado di comprendere lo sviluppo del dialogo ascoltato e sebbene la percezione della Corte territoriale risulti di per sé inaffidabile. Con lo stesso motivo lamenta che non sia stata accolta la richiesta difensiva, avanzata ex art. 495 cod. proc. pen., di perizia fonica volta ad effettuare la comparazione delle voci riferibili agli interlocutori delle telefonate in questione.
2.3. Col terzo lamenta il "sostanziale travisamento del dato probatorio costituente l'oggetto centrale del procedimento e intorno al quale è costruita l'intera motivazione", per la ragione che la persona minacciata nelle telefonate del 4 settembre 2007 non è quella che venne poi accoltellata e perché NJ PI non era contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito - coinvolto nell'attività di prossenitismo. La Corte territoriale ha errato individuare in NJ il soggetto minacciato nelle telefonate del 4 settembre 2007, giacché la corretta lettura delle telefonate dimostra che le minacce furono rivolte a SH EN e che era quest'ultimo coinvolto nell'attività di favoreggiamento della prostituzione;
quindi, era quest'ultimo e non NJ il soggetto da - - colpire (il fatto che NJ non fosse coinvolto nell'attività di lenocinio sarebbe stato riferito dal mar.llo Cuccarich). La Corte territoriale ha poi errato nell'attribuire rilievo a danno dell'imputato alla telefonata del 5 settembre 2007, delle ore 7,51, nel corso della quale SH si informa con JA circa l'identità del fratello di LI (IR HK), e quindi di HK FL, dato come presente sul luogo dell'assassinio, giacché questo fatto non dimostra che sia stato proprio l'imputato a sferrare i colpi mortali (e lesivi per SH); mentre è condizionata dalla lettura di dichiarazioni inutilizzabili la lettura fatta dalla Corte di merito dell'intercettazione del 6 - - settembre 2007, ore 13,08, intercorsa tra SH e tale Ciccio, da cui è stata tratta la conferma che a colpire NJ sia stato l'imputato, tant'è che la Corte d'Assise d'appello ha dovuto ignorare il narrato dell'unico testimone oculare (NO Enrico), il quale avrebbe riferito che il ferimento di NJ avvenne quando ancora il gruppetto degli antagonisti era compatto e che il barcollamento di PI e la fuga di SH avvennero contemporaneamente: fatto che escluderebbe l'unicità della mano ferale. Illogica, poi, secondo il ricorrente, è anche la spiegazione data dalla Corte di merito al ritrovamento, sul luogo del ferimento, di tracce ematiche diverse da 3 quelle riconducibili a NJ e SH (la Corte aveva ipotizzato che gli aggressori si fossero feriti "nella concitazione della lite"), giacché questo fatto rende probabile che i "corrissanti" facenti parte del gruppo NJ-Daduschi abbiano ferito gli antagonisti. L'incertezza argomentativa del decidente traspare, poi, secondo il ricorrente, dalla conclusione del discorso da questi svolto, laddove è stato ipotizzato che l'imputato abbia se non colpito materialmente l'avversario rafforzato con la - sua presenza il proposito criminoso dei sodali. Infine, il ricorrente lamenta che non sia stata esaminata l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, secondo cui tutto dimostrerebbe che il 4 settembre 2007 scoppiò una rissa tra gruppi antagonisti, nel corso della quale NJ riportò ferite mortali, e che l'evento morte di NJ non è legato da "un rapporto di causalità diretta con il contenuto del dialogo intercettato, con conseguente impossibilità di ricondurre tale fatto a quelle aggravanti soggettive invece relative al SH e ai rapporti fra questi e il colpevole". apbietti,2.4. Col quarto motivo si duole della riconosciuta aggravante dei motivi abbietti, sebbene non sia stato affatto provato che NJ gravitasse nel mondo della prostituzione e che la sua uccisione fosse legata all'antagonismo di gruppi che si contendevano il controllo del territorio. Inoltre, perché "non corrisponde affatto ad un assioma invincibile che "le motivazioni legate allo sfruttamento della prostituzione integrino tout court la predetta circostanza", dovendo invece verificarsi nella concretezza della singola fattispecie se davvero ci si trova al cospetto di un motivo talmente spregevole e vile al segno di risultare del tutto ingiustificabile, per la sua abnormità, di fronte al sentimento umano".
2.5. Col quinto motivo si duole dell'assenza di qualsiasi motivazione in ordine al reato di lesioni in danno di SH, che pure era stato fatto oggetto di specifica devoluzione difensiva.
2.6. Col sesto solleva censure in ordine alle attenuanti generiche, immotivatamente negate in considerazione di lontani e non gravi precedenti penali e di un comportamento processuale legittimo e senza tener conto si è trattato di un evento omicidiario scaturito da una situazione di forte conflittualità e posto in essere ai danni di un soggetto comunque amico, in un momento d'impeto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente alla qualificazione del reato in danno di SH EN;
è infondato nel resto.
1. Il motivo in rito relativo alla utilizzabilità delle intercettazioni, è inammissibile, perché già dichiarato infondato dalla precedente sentenza di 4 ш annullamento. Infatti, col ricorso avverso la sentenza della Corte d'Assise di appello di Brescia del 18/6/2010 la difesa dell'imputato aveva eccepito l'inutilizzabilità del materiale captativo proveniente da altro procedimento, per violazione degli artt. 270/2 e 271 cod. proc. pen., perché non era stata posta nelle condizioni di controllare la legittimità delle operazioni di captazione, in ragione della omessa trasmigrazione di tutti gli atti di autorizzazione e di esecuzione delle operazioni intercettate, comprese le richieste degli investigatori e del Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari. E tale eccezione era stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza dell'8 marzo 2011, col richiamo del principio affermato da Cass., SU, n. 45189 del 17/11/2004, secondo cui, "nel caso di acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'eventuale inutilizzabilità della prova a norma dell'art. 271 c.p.p. può dipendere dall'illegalità del procedimento di ammissione dell'intercettazione, ma non dalla mancata trasmissione del documento rappresentativo dell'intervenuta autorizzazione o della proroga delle operazioni;
e, trattandosi di un fatto processuale, il fatto dal quale dipende tale illegalità va provato dalla parte che la eccepisce" (pag.4). Nello specifico, infatti, il difensore di HK non aveva provato l'illegalità del "procedimento di ammissione dell'intercettazione", ma si era limitato a lamentare la "omessa trasmigrazione di tutti gli atti di autorizzazione e di esecuzione delle operazioni intercettate", sicché era venuto meno all'obbligo, su di lui gravante, di individuare il vizio del procedimento di captazione, che avrebbe determinato l'inutilizzabilità del compendio captativo. Trattasi di omissione che non può essere recuperata in questa sede, giacché il rigetto del motivo, operato dal giudice rescindente, ha comportato che, sul punto della utilizzabilità delle intercettazioni, si è formato un giudicato interno (o, secondo altro punto di vista, una preclusione processuale). È assolutamente pacifico, infatti, che anche nel giudizio penale - sensibile, come quello civile, allo sviluppo dinamico del rapporto processuale il giudicato può - avere una formazione non simultanea, bensì progressiva. Ciò accade non solo in caso di annullamento parziale relativo a processi cumulativi riguardanti alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia abbia ad oggetto uno o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate o ad esse inscindibilmente connesse (cfr. Cass., n. 41085 del 3/7/2009; Cass. sez. 6 20.8.1997, n. 3216, rv. 208873). giudicato interno non può riguardare, infatti, i momenti logici del decisum od elementi fattuali non decisivi nell'economia della vicenda sostanziale oggetto di giudizio, ma riguarda senz'altro le questioni decise o non dedotte dinanzi al giudice dell'impugnazione, come tappe del percorso diretto alla risoluzione della re-iudicanda. он 5 2. Il secondo motivo, relativo alla identificazione della persona che in data 4/9/2007 interloquì, poca prima del delitto, con SH, attiene ad una questione di fatto su cui a meno di travisamento degli elementi fattuali su cui - si fonda il giudizio o di manifesta illogicità della motivazione non è consentito il ricorso in cassazione. La Corte d'appello con motivazione logica, e perciò - incensurabile in questa sede - è risalita all'interlocutore suddetto attraverso la comparazione - effettuata sia direttamente, sia attraverso un ausiliario di lingua albanese della voce dell'interlocutore di SH e NJ con quella del - soggetto, appellato come LO, che in data 20/6/2007 interloqui con IR MA. Trattasi di procedimento in sé idoneo all'accertamento che si trattava di effettuare, perché poggiante su verifica diretta del decidente e dell'ausiliario da lui nominato;
non v'è spazio, pertanto, per contestazioni di sorta, essendo rimesso al giudice di merito l'apprezzamento dei dati di fatto da cui dipende la formulazione del giudizio. Per lo stesso motivo non è censurabile la decisione della Corte d'assise d'appello, che ha ritenuto ultronea la perizia fonica richiesta - sul punto dalla difesa dell'imputato. Peraltro, va evidenziato che il giudizio espresso dalla Corte di merito poggia (anche) su altri dati di indiscutibile valore indiziario, rappresentati dal fatto che HK FL e UR MA erano tra loro in relazione, come dimostrato dal fatto che furono controllati, mentre erano insieme, dai carabinieri in data 23/7/2007: pag. 2 della sentenza di primo grado). Tanto, a prescindere dal fatto che, come verrà precisato nel prosieguo, l'individuazione di HK FL come autore dei delitti poggia su ulteriori elementi di prova, che rendono certa l'affermazione della sua responsabilità.
3. Il terzo motivo, concernente specificamente - la motivazione del giudizio di responsabilità, è infondato. Gli elementi valorizzati, sul punto, dai giudici di merito sono così sintetizzabili: a) il soggetto che interloquì con SH minacciando di "squarciargli la pancia" - la sera del 4/9/2007 era, come emerso, dalle intercettazioni, "FL"; b) SH, parlando a telefono con UR MA nella mattinata del 5/9/2007, mentre era ancora in ospedale, chiese insistentemente a UB MA il nome del fratello di HK IR, ricevendone, come risposta, il nominativo dell'odierno imputato (pag. 13 della sentenza d'appello); c) SH, parlando per telefono a più riprese, nella giornata del 6/9/2007, con Beni, e in data successiva (anche col fratello del deceduto, in data 28/9/2007), confermò sempre, con i suoi interlocutori, che l'accoltellatore di NJ era stato l'imputato odierno (pagg. 14-15 - 17 della sentenza di primo grado e pag. 14-15 della sentenza d'appello); d) anche il fratello dell'imputato (HK ZI) confermò che il fratello FL era stato "coinvolto in un casino al bar Arcobaleno" (pag. 16 della sentenza di primo grado); e) HK FL era ben addentro al mondo della prostituzione (FL era stato sottoposto a 6 ош provvedimento di fermo per sfruttamento della prostituzione, insieme al fratello IR, in data 9/10/2001: pagg. 2 e 15 della sentenza di primo grado); f) i delitti per cui è processo erano maturati, pacificamente, nel torbido mondo del "prossenitismo", come è stato evidenziato dai giudici di primo e secondo grado (l'argomento verrà ripreso nell'esame del quarto motivo di ricorso). Tali dati hanno effettivamente la capacità dimostrativa loro attribuita dai giudici di primo e secondo grado, giacché dimostrano, attraverso le parole di un soggetto coinvolto direttamente (e passivamente) nell'aggressione, pronunciate quando non aveva alcuna ragione per mentire, che a colpire lui e NJ fu HK FL, dopo che erano già state pronunciate, da parte di quest'ultimo, minacce di morte, pochi minuti prima che fossero poste in atto. -3.1. La capacità dimostrativa di tali dati non viene meno solo perché circostanza sottolineata dal ricorrente la Corte di merito ha errato, in un suo - passaggio, nell'individuare NJ come destinatario della minaccia telefonica proferita il 4 settembre 2007, alle ore 22,40, da HK. In realtà, tutta la motivazione della sentenza ruota intorno al concetto che la telefonata in questione (e quelle successive) dimostrano lo stato d'ira che aveva invaso l'imputato in ragione dell'occupazione, da parte di "NA", di un "posto" che non le competeva;
sul fatto che HK minacciò pesantemente e volgarmente l'interlocutore telefonico nella telefonata in questione;
sul fatto che anche NJ che si trovava, quella sera, in compagnia di SH, col quale scambiò il telefono cellulare interloqui, quella sera, pochi minuti prima - dell'accoltellamento, con HK;
sul fatto che vittime e aggressori si diedero appuntamento al bar Arcobaleno, ove fu consumato il delitto. Nessuna incidenza ha avuto, pertanto, sul ragionamento della Corte di merito, l'erronea indicazione - in uno dei tanti passaggi argomentativi - di NJ come soggetto a cui sarebbe stata "squarciata la pancia", posto che si trattava di uno dei due interlocutori di HK e posto che entrambi discussero, quella sera, con HK, contrapponendosi a lui. Circostanza ben avvertita dalla Corte d'assise d'appello, tant'è che, quando ha tirato le fila del discorso, ha concluso che "fu sempre lui (HK ndr) a minacciare di squarciare con il coltello gli avversari" (pag. 17); - quindi, non più NJ.
3.2. Di nessun momento, poi, è la deduzione, fatta dal ricorrente, che NJ non fosse coinvolto nel mondo della prostituzione e non fosse, quindi, l'oggetto dell'ira di HK. A parte il fatto che le conoscenze del mar.llo Cuccarich non esauriscono le informazioni utilizzate dalla Corte di merito, né risolvono il problema della partecipazione di NJ al mondo del "prossenitismo", resta il fatto messo ben evidenza da entrambi i giudici di merito che NJ era - - dalla parte di SH (il soggetto minacciato per telefono), tant'è che insieme a SH, e dalla sua parte, si contrappose a HK nelle telefonate del 4 ли 7 settembre 2007; tant'è che rimase in attesa, insieme a SH, di HK, dopo wwwwcome sottolineatole interlocuzioni telefoniche;
tant'è che già in precedenza anche dalla difesa - NJ aveva avuto un chiarimento con HK allo scopo di "mediare interessi contrapposti" (pag. 23 del ricorso). E'perfettamente consequenziale, quindi, la deduzione, fatta dai giudici di merito, che NJ, trovandosi dalla parte sbagliata il 4 settembre 2007 (per solidarietà verso SH, o per il fatto di condividerne le turpi attività), risentì, fino alle estreme conseguenze, dell'ira di HK, originata dalla controversia sul "posto" di NA.
3.3. Quanto alle ulteriori deduzioni difensive, va sottolineato che si basano su una errata concezione da parte del difensore - della compartecipazione www criminosa, o dei criteri attributivi della penale responsabilità nell'omicidio. Ai giudici di merito viene attribuita la colpa, infatti, di non avere dimostrato, con argomenti irrefutabili, che fu HK a colpire, con un coltello, sia NJ che SH. In questo modo si chiede ai giudici di dimostrare ciò che, nella specie, non è affatto necessario (dimostrare) per affermare la responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati che gli sono stati addebitati. HK è infatti responsabile dell'omicidio e delle lesioni sia che sia stato l'unico a colpire i due malcapitati, sia che abbia agito insieme ad altri, giacché, essendo stata esclusa la rissa, la ricostruzione dell'episodio delittuoso fatta dai giudici di dimostra irrefragabilmente la sua responsabilità, giacché la merito colpevolezza, nell'omicidio e nelle lesioni, deriva sia dall'attività materiale che da quella istigativa. Di tanto i giudici hanno dato prova esaustiva, ponendo in risalto - per come è stato ripetutamente spiegato che l'incontro con gli avversari fu - cercato da HK;
che era HK adirato con costoro per il "sopruso" subito;
che l'incontro fu preceduto da ingiurie e minacce, rivolte anche alla vita degli avversari;
che HK si presentò all'appuntamento armato di coltello, con cui infieri sulle vittime. Nessun rilievo assume, pertanto, il dubbio del difensore circa il soggetto che colpì materialmente NJ, dal momento che, seppur non fosse stato l'unico armato di coltello e l'unico a sferrare fendenti (ma ciò è stato convincentemente escluso dai giudici di merito), egli sarebbe comunque responsabile per l'omicidio di NJ e per le lesioni di SH, giacché trattasi di eventi da lui programmati, organizzati e voluti. Alla luce di tanto, evaporano, quindi, tutte le critiche concernenti la interpretazione della telefonata del 5 settembre 2007, delle ore 7,51 (nel corso della quale SH si informa con JA sul nome del fratello di IR), giacché non si è trattato di dimostrare, con l'intercettazione suddetta, che HK accoltellò NJ, ma circostanza comunque estremamente significativa - che - HK era tra gli accoltellatori. Evaporano anche le critiche alla lettura delle intercettazioni successive (in particolare, di quella del 6 settembre 2007, delle 8 ои ore 13,08, intercorsa tra SH e CC), posto che non sono certo le informazioni fornite dal teste NO secondo cui il barcollamento di PI e la - a sminuire il valore e il fuga di SH avvennero contemporaneamente significato delle intercettazioni valorizzate dai giudici di merito, dal momento che, seppur gli accoltellatori fossero stati più di uno, il dato rilevante è che HK era tra loro. L'accenno, fatto in sentenza, ad una partecipazione morale di HK nell'omicidio non è affatto indicativo, pertanto, di incertezza -ma di completezza - argomentativa, avendo i giudici rimarcato che, seppur HK non fosse stato il solo a colpire i due, dovrebbe comunque essere dichiarato responsabile dei reati che gli sono attribuiti. Tanto, a prescindere dal fatto che non possono essere le personali impressioni, o sensazioni, di un teste relative, peraltro, ad un dato di difficile decifrabilità ad inficiare la ricostruzione - dell'episodio criminoso, basato, per quanto si è detto, su dati di ben diverso spessore probatorio.
3.4. Prive di qualunque illogicità sono, poi, gli argomenti con cui è stata esclusa la rissa, avendo i giudici rimarcato, col corredo di dati inequivocabili (è stato riportato il contenuto di intercettazioni, in cui SH dice e ripete che solo "loro" erano armati;
che lui e NJ furono colti di sorpresa, perché erano andati sul posto per ricercare un chiarimento), che solo HK, o comunque, quelli della sua parte, erano armati di coltello, tant'è che SH si diede alla fuga e fu raggiunto mentre scappava. Tanto non è contrastato, e nemmeno parzialmente svilito, dalla circostanza evidenziata dalla difesa - che sul posto - furono rinvenute tracce ematiche appartenenti a persona diversa dalle vittime, giacché - giusta il rilievo della Corte di merito quelle tracce potrebbero -S appartenere a qualcuno degli aggressori: fatto, questo, che non trasforma un'aggressione proditoria in rissa, posto che gli aggrediti hanno tutto il diritto di difendersi. E senza considerare che quelle tracce potrebbero appartenere ad una terza vittima dell'aggressione, rimasta sconosciuta per lacune dell'indagine.
4. La doglianze che riguardano la riconosciuta aggravante dei motivi abbietti sono manifestamente infondate, posto che solo apoditticamente e congetturalmente vengono contrastati gli argomenti spesi in sentenza -per dimostrare che l'aggressione maturò nel torbido mondo degli sfruttatori di professione e fu originata da un contrasto sul "posto di lavoro" di NA, che HK pretendeva a sé riservato. Di tanto costituiscono prova eloquente le intercettazioni riportate in sentenza (in particolare, quelle del 4 e 5 settembre 2007), che il ricorrente semplicemente ignora e che pretende di superare irrazionalmente - con argomenti, ancora una volta, apodittici e inconferenti, dato che - seppur fosse vero che HK e NJ erano "amici" (come sostiene il difensore dell'imputato) - le intercettazioni sono prova sicura del fatto che i due 9 он erano contendenti sul "lavoro"; e dato che contendere e uccidere per assicurasi un posto al sole, nel settore criminale in cui (quantomeno) HK e SH si muovevano, rappresenta una motivazione certamente spregevole, indipendentemente dalla "concretezza della singola fattispecie". Né tale conclusione sarebbe inficiata dalla (asserita) estraneità di NJ al mondo della prostituzione, giacché non si è di fronte, nella specie, ad un errore sulla persona dell'offeso (HK colpì volontariamente proprio la persona che voleva colpire), ma ad una circostanza oggettiva, che sarebbe stata esclusa solo dall'errore incolpevole, che avesse riguardato proprio i motivi dell'aggressione: il che, per HK, è francamente improponibile (e così è stato correttamente ritenuto dai giudici di merito).
5. E' fondato, invece, il quinto motivo di ricorso, dal momento che, con l'appello, era stato specificamente impugnato il capo della sentenza di condanna relativo alla qualificazione del fatto di reato posto in essere in danno di SH EN, senza che il giudice d'appello si sia pronunciato sul punto. Il che determina un vizio di motivazione, cui deve conseguire, limitatamente a questa parte, l'annullamento della sentenza (ferma restando l'irretrattabilità della pronuncia di responsabilità).
6. E' manifestamente infondato, infine, l'ultimo motivo di ricorso, concernente le attenuanti generiche. La concessione o meno delle attenuanti suddette rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass., n. 41365 del 28/10/2010). Nelle specie, i giudici di merito hanno negato le attenuanti generiche con argomenti logici e solidi, rappresentati, per HK, dalla condizione di irregolare in Italia, dal fatto che non svolge alcuna lecita attività, dal comportamento processuale e dai precedenti penali, anche di carattere specifico;
vale a dire, in base ad elementi che rappresentano legittimo riferimento per l'esercizio del potere sanzionatorio.
7. Consegue a quanto sopra che, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, la sentenza va annullata, limitatamente alla qualificazione del reato posto in essere in danno di SH EN e, eventualemente, alla rideterminazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Milano per nuovo esame;
va rigettato nel resto. 10 ош
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo 2), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Milano;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 10/6/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre (Maurizio Fumo) ست Depositata in Cancelleria Roma, 11 18 AGO, 2016 CA E I Funzionario Giudiziario R P E Tiziana PASQUAZI T R O C 11