Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 1
In tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice non può desumere l'esistenza di un fatto da un dato incerto, desunto, a sua volta, da altra circostanza fattuale. (Fattispecie in materia di omicidio, nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, con la quale i giudici avevano condannato l'imputato sulla base di un ragionamento inferenziale di tipo induttivo, fondato sulla attribuzione al predetto, in via meramente presuntiva e quindi senza certezza alcuna, del possesso di un scheda telefonica, che risultava avere avuto contatti in epoca prossima al fatto con altra utenza, associata ad un apparecchio telefonico, in uso agli esecutori materiali del delitto).
Commentari • 6
- 1. Prova indiziaria, come fare (Cass. 6156/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 aprile 2025
In tema di validazione della prova indiziaria, l'operazione di lettura complessiva dell'intero compendio probatorio di natura indiretta non si esaurisce nella mera sommatoria degli indizi ma esige la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo: essa deve essere preceduta dall'operazione propedeutica, da cui non si può prescindere, che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro, intrinseca, valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che …
Leggi di più… - 2. Modelli di prova. Gravità degli indizi e giudizio cautelareAngelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Modelli di prova. Gravità degli indizi e giudizio cautelareAngelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 4. Colpa medica: condannato chirurgo per perforazione del bulbo oculareAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 febbraio 2023
Errore chirurgico In questo articolo si affronta il caso di un medico di pronto soccorso condannato in via definitiva per il reato di lesioni personali colpose (perforazione del bulbo oculare) cagionate nei confronti di una piccola paziente, a seguito di intervento di suturazione di una ferita al mento. Indice: 1. Il caso 2.I fatti 3. Il processo 4. I riferimenti 5. La linea difensiva dei medici 6. Le ragioni della condanna 7. La massima 8. La sentenza della corte di cassazione 1. Il caso Un oculista veniva accusato di aver perforato, con negligenza, nel corso di un intervento di suturazione di una ferita al mento, l'occhio di una piccola paziente e per questa condotta veniva rinviato a …
Leggi di più… - 5. Modelli di prova. Gravità degli indizi e giudizio cautelareAngelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 13 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2015, n. 18149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18149 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
1 8 14 9/ 1 6 18148 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 1030/2015- - Presidente N. MASSIMO VECCHIODott. - Consigliere - Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE N. 52249/2014 - Consigliere - Dott. ANGELA TARDIO - Rel. Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AJ JI N. IL 04/08/1981 avverso la sentenza n. 20/2013 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE, del 29/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SANTE SPINACI che ha concluso per i whilts di wcOUS Udito il difusu av. FILIPPO GIUNCHEDI the chicole l'accopliments del wcons Udito, per la parte civile, l'Ava Udit i difensor Avv. MARCO MAMA MONACO che insiste for l'accoglimento del wcoup, l'annullaments nute ruwo della natura infufuate RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11.03.2013 la Corte d'assise di Siena condannava l'imputato KA JE alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene e statuizioni accessorie e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, per i reati, unificati in continuazione, di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili di AM OR, commesso il 21.02.2010, in concorso con altri soggetti rimasti ignoti, a titolo di vendetta trasversale per l'omicidio del proprio fratello (KA AN) commesso alcuni anni prima in LB da AM RB (fratello della vittima), nonché di ricettazione e danneggiamento seguito da incendio delle autovetture provento di furto, di detenzione e porto illegale in luogo pubblico della pistola cal. 7,65, utilizzate nell'omicidio.
2. Con sentenza pronunciata il 29.05.2014, a seguito di appello dell'imputato, la Corte d'assise d'appello di FI riformava parzialmente la decisione di primo grado, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. e concedendo al KA le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della premeditazione;
rideterminava di conseguenza la pena nella misura di anni 30 di reclusione e confermava nel resto la sentenza impugnata.
3. La vicenda omicidiaria e gli elementi di prova a carico dell'imputato sono stati ricostruiti, con motivazioni in larga misura conformi, dalle sentenze di merito nei termini che seguono. L'omicidio di AM OR era stato commesso, verso le 21.30 del 21.02.2010, in località Arbia di Asciano (Siena), nei pressi dell'abitazione della vittima, che era stata attinta, all'interno della sua autovettura, da quattro colpi di pistola sparati con un'arma cal. 7,65 (di cui erano stati repertati i bossoli), munita di silenziatore, da una persona che si trovava all'esterno della vettura che il AM era intento a parcheggiare;
sulla base delle testimonianze delle persone presenti e della dinamica dell'omicidio, gli inquirenti ricostruivano che si era trattato di un agguato organizzato ed eseguito da più persone, che avevano utilizzato per raggiungere il luogo del delitto e quindi allontanarsi da esso due autovetture provento di furti commessi in Prato, e denunciati nei giorni immediatamente precedenti, costituite da una Audi Q7 di colore grigio e una Peugeot, sulle quali erano state applicate targhe rubate nel medesimo periodo;
le due vetture erano state rinvenute entrambe bruciate, la sera stessa, lungo la verosimile via di fuga, in località Pietrafitta del comune di San Gimignano (l'Audi) e nella zona retrostante il cimitero di Arbia (la Peugeot), a circa un chilometro di distanza dal luogo del delitto. Gli inquirenti avevano inizialmente individuato due diversi filoni investigativi, basati l'uno sull'ipotesi di un delitto riconducibile al traffico degli stupefacenti nel quale la vittima risultava coinvolta sulla scorta delle sue amicizie e frequentazioni, سما e delle risultanze di indagini precedenti, e l'altro sull'ipotesi di una vendetta trasversale per l'omicidio commesso nel giugno 2003 a Valona, in LB, del fratello di KA JE, ucciso nel corso di una rissa dal fratello della vittima, AM RB, le cui circostanze erano state riferite da quest'ultimo agli inquirenti insieme alle conseguenti minacce di morte ricevute. La sentenza d'appello dava atto che la riconducibilità del movente dell'omicidio al traffico di stupefacenti era stata esclusa, in quanto le indagini non avevano consentito di acquisire elementi di riscontro sul coinvolgimento diretto della vittima in affari di droga, mentre erano stati invece acquisiti elementi decisivi per ricondurre la causale del delitto a una vendetta pianificata ed attuata da KA JE, con la complicità di altri soggetti, nei confronti di AM OR, sulla base delle risultanze dei tabulati telefonici delle utenze individuate come in uso all'imputato, delle celle radio dalle stesse impegnate e della ricostruzione dei relativi contatti personali e spostamenti territoriali, che avevano consentito di collocare il prevenuto come soggetto presente sul luogo dell'omicidio al momento della sua commissione. Le indagini avevano tratto spunto dal rinvenimento a pochi metri di distanza dal luogo in cui era stata bruciata la vettura Audi Q7 del telefono cellulare associato all'utenza 3890244258, ritenuto in uso a uno degli autori dell'omicidio in quanto Ли nella memoria dell'apparecchio telefonico erano registrati una serie di messaggi in lingua albanese scambiati, dalle 22.34 alle 22.56 del 20.02.2010 e dalle 21.26 alle 21.51 del 21.02.2010, con l'utenza 3883507567, il cui contenuto appariva inequivocabilmente riferibile a un sopralluogo eseguito la sera precedente il delitto e al coordinamento della fuga subito dopo l'omicidio da parte degli utilizzatori delle relative schede, entrambi presenti sui luoghi in concomitanza spaziotemporale con la commissione del delitto e ritenuti perciò direttamente coinvolti nello stesso;
gli ulteriori accertamenti compiuti avevano condotto a individuare nell'imputato l'utilizzatore dell'utenza con numero finale 567. La Corte di secondo grado rigettava l'istanza di rinnovazione istruttoria proposta dalla difesa dell'imputato, anche mediante impugnazione dell'ordinanza con cui la Corte di primo grado aveva respinto l'istanza ex art. 507 del codice di rito sollecitante l'acquisizione dei tabulati e l'analisi del traffico telefonico dagli stessi documentato con riguardo a una serie di utenze indicate come riferibili ai traffici di stupefacenti nei quali era coinvolta la vittima;
muovendo dal presupposto che l'omicidio era stato commesso col concorso materiale di almeno tre persone, come si evinceva dall'utilizzo da parte dei correi di tre diverse autovetture (le due bruciate e quella usata per allontanarsi definitivamente dai luoghi), la Corte d'assise d'appello riteneva l'indagine sollecitata dalla difesa priva di decisività al fine di escludere la partecipazione dell'imputato all'omicidio, potendo valere solo سلام 2 ad accertare il coinvolgimento nel delitto di altro o altri soggetti, utilizzatori delle utenze indicate dalla difesa;
rilevava altresì la sopravvenuta impossibilità di acquisire i tabulati richiesti, essendo decorso il termine previsto dalla legge per la loro conversazione da parte del gestore telefonico. La sentenza d'appello dava atto che l'imputato aveva utilizzato una serie di utenze cellulari, aventi numero finale 145, 222 e 223, nel periodo successivo all'estate 2009 e fino al suo ritorno in LB, avvenuto il 26.12.2009, come ammesso dallo stesso KA, che aveva invece negato di avere utilizzato utenze italiane dopo il 25.12.2009 e fino all'estate del 2010; l'analisi del traffico telefonico sviluppato da tali utenze aveva consentito di riscontrare una serie di viaggi in Toscana, anche a Siena, del loro utilizzatore;
l'utenza avente numero finale 567 era stata invece utilizzata nel breve periodo 1.02.2010-21.02.2010, ritenuto cruciale per l'esecuzione dell'omicidio, e aveva sviluppato poco traffico nei luoghi di residenza del prevenuto, essendo stata utilizzata essenzialmente per comunicare con l'altra utenza coinvolta nel delitto, quella avente numero finale 258, impegnando per lo più celle direttamente collegate al teatro dell'omicidio, ovvero ad esso strettamente funzionali (come quelle di Prato, coprenti le zone di via Cava e via dei Fossi, dove erano parcheggiate le autovetture rubate e poi incendiate;
e di Siena e Cremona, luogo di residenza му dell'utilizzatore della scheda 258, coinvolto nell'esecuzione del delitto); significativo era inoltre il fatto che, oltre alle celle di Prato, Siena e Cremona, l'utenza 567 avesse impegnato solo celle coincidenti coi luoghi di residenza o di interesse personale del KA, a conferma che era utilizzata dall'imputato. In particolare, l'utenza 567 il 20.02.2010 alle 22.34 si trovava nei pressi di Arbia e alle 22.56 a Colle Val d'Elsa, mentre la sera dell'omicidio entrambe le utenze 567 e 258 impegnavano la medesima cella di Colle Val d'Elsa, località Galognano, compatibile col luogo dell'incendio di una delle autovetture rubate. Al fine di individuare nel KA l'utilizzatore dell'utenza 567, la sentenza impugnata valorizzava il fatto che la relativa scheda aveva impegnato in tre occasioni, in tre diverse località (Cremona, Prato e Jesolo) le medesime celle che erano state attivate in immediata sequenza temporale, nel giro di una manciata di secondi, dall'utenza cellulare 3272252083, che aveva sviluppato traffico telefonico nel breve periodo compreso tra il 13 e il 18 febbraio 2010, ritenuta in uso all'imputato; dall'analisi dei relativi tabulati era emerso che nell'intero periodo gli spostamenti delle due utenze (567 e 083) coincidevano nel tempo e nello spazio, così da confermare che le stesse erano in uso alla medesima persona, non essendo pensabile che due soggetti diversi avessero potuto muoversi per più giorni consecutivi in modo coordinato, e avevano interessato solo luoghi di interesse del KA o legati alla dinamica dell'omicidio. نسا 3 L'utenza 083, inoltre, aveva sviluppato contatti solo con tre presone, tutte riconducibili all'imputato (AN LI, AJ IR e un soggetto albanese già in contatto col KA tramite altre utenze), con le quali questi intratteneva contatti continuativi. Secondo la sentenza d'appello, all'imputato era riconducibile l'utilizzo nel territorio dello Stato, nel periodo che va dal 14 al 27 gennaio 2010, di altre due utenze, aventi numero finale 628 e 106, che avevano sviluppato traffico telefonico solo con persone in contatto diretto e continuo col KA o con altri soggetti in contatto con lui, impegnando celle riconducibili alle fasi di preparazione ed esecuzione dell'omicidio (Prato, Siena e Taverne d'Arbia) ovvero alla residenza del prevenuto;
in particolare l'utenza 106 aveva sviluppato traffico con GE NI, ex fidanzata dell'imputato, che aveva confermato i contatti telefonici col KA anche dopo l'interruzione della loro relazione avvenuta nel 2009. La Corte di secondo grado valorizzava poi la circostanza che l'autovettura Mercedes classe A tg DY511SW in uso all'imputato fosse stata sanzionata, per violazioni del codice della strada, in data 8.01.2010 a Pieve Emanuele e il 4.02.2010 a FI, a dimostrazione del fatto che il KA si trovava in Italia (e non in LB) nei mesi di gennaio-febbraio 2010. Gli elementi di prova indiziaria emergenti dall'analisi dei tabulati telefonici trovavano riscontro, secondo la sentenza d'appello, nel movente di natura vendicativa dell'imputato e nella falsità della prova d'alibi dallo stesso dedotta, che non poteva ritenersi solo fallita, ma era stata dolosamente preordinata a dimostrare la permanenza ininterrotta in LB del KA dal 26.12.2009 al 15.03.2010, mentre egli era rientrato clandestinamente in Italia agli inizi di gennaio del 2010, come dimostrato dalle violazioni del codice della strada, dove si era trattenuto fino ai giorni immediatamente successivi all'omicidio, per poi fare nuovo rientro clandestino in LB (come confermato dal fatto che l'utenza con numero finale 157 aveva interagito esclusivamente con un'utenza albanese e aveva cessato il traffico il 25.02.2010); l'imputato si era quindi imbarcato il 15.03.2010 all'aeroporto albanese di Tirana-Rinas per Bologna, in modo da far risultare, attraverso la timbratura del passaporto, di essere rientrato in Italia soltanto dopo l'omicidio, corroborando il falso alibi con dichiarazioni di parenti e amici sulla sua presenza in LB all'epoca del delitto. Sulla scorta di tali elementi, la Corte di secondo grado confermava il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine all'omicidio e ai reati ad esso connessi.
4. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione KA JE, a mezzo dei difensori avv. Monaco e avv. Giunchedi, deducendo due motivi di censura della sentenza impugnata. سا 4 Il ricorso riepiloga anzitutto i contenuti delle indagini che avevano condotto alla formulazione dell'imputazione nei riguardi del KA e gli elementi valorizzati a carico del prevenuto dalle sentenze di merito, richiamando l'attenzione sulle utenze cellulari, l'elaborazione dei cui tabulati era stata posta a fondamento dell'ipotesi accusatoria, distinguendo le seguenti categorie funzionali di utenze: quelle (aventi numero finale 222, 145, 218, 223) che l'imputato aveva riconosciuto di utilizzare, evidenzianti una medesima tipologia di traffico (con la AN, ex fidanzata del KA, con la GE e con la madre KA Mare) incidente in modo costante sulle celle di US di VE (luogo di residenza dell'imputato, della figlia e della ex moglie), San Donà di VE, Noventa di VE, nonché contatti frequenti con la cella di Medicina (luogo di residenza dei genitori del prevenuto), e confermanti la partenza del KA per l'LB alla fine di dicembre del 2009; - quelle (aventi numero finale 628 e 106) che, pur non avendo alcun riferimento all'omicidio, erano state ritenute dagli inquirenti significative della presenza in Italia dell'imputato dopo il dicembre 2009, in forza dei contatti documentati con la AN e con la GE e della presenza dell'utenza 628 in un paio di occasioni in corrispondenza della cella di Medicina;
quelle (aventi numero finale 567, 258, 137, 051, 157) ritenute riferibili - My all'omicidio, in particolare le prime due;
- quella, avente numero finale 083, utilizzata per attribuire l'utenza con numero finale 567 all'imputato.
4.1. Col primo motivo, i difensori dell'imputato lamentano mancata assunzione di prova decisiva e relativo vizio di motivazione, dedotti sotto il duplice profilo dell'art. 606 comma 1 lett. d) ed e) del codice di rito, in relazione all'art. 603. Il ricorso rileva che nell'atto d'appello e nei motivi nuovi era stata formulata una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che non era stata accolta dalla Corte territoriale, con riguardo all'acquisizione dei tabulati di una serie di utenze telefoniche rilevanti al fine di supportare la ricostruzione di un movente alternativo dell'omicidio maturato nell'ambiente del traffico degli stupefacenti;
deduce la riconducibilità al vizio di cui alla lettera d) dell'art. 606 comma 1, nella formulazione risultante dalla legge n. 46 del 2006, della mancata ammissione della prova sollecitata ai sensi dell'art. 507 cod. proc.pen., in relazione alla regola di giudizio secondo cui la colpevolezza deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio;
rileva la natura decisiva della prova che, se inserita nel contesto del materiale istruttorio sottoposto alla valutazione del giudice, avrebbe reso incoerente, contraddittoria e illogica la motivazione della condanna;
lamenta la circolarità della motivazione della sentenza impugnata, che assumeva come provato ciò che doveva costituire invece oggetto di accertamento (e cioè che سا 5 l'indagine sul filone alternativo avrebbe potuto condurre solo all'individuazione di ulteriori complici, ma non a escludere la responsabilità del KA nell'omicidio); deduce l'imputabilità al pubblico ministero, gravato del dovere di completezza delle indagini agli effetti della soccombenza nell'onere della prova, della sopravvenuta impossibilità di acquisire i tabulati del traffico telefonico per decorso del termine legale di conservazione, con conseguente proscioglimento dell'imputato dall'accusa ai sensi dell'art. 530 comma 2 del codice di rito. Il ricorso lamenta che un'approfondita verifica sulle risultanze dei tabulati telefonici non fosse stata effettuata sulle utenze, puntualmente indicate dalla difesa, riferibili alla vittima o ad altri soggetti individuati in relazione all'ipotesi alternativa, munita di pari dignità, del delitto maturato nell'ambito del traffico degli stupefacenti;
rileva che AM RB si era limitato a riferire semplici sospetti sul movente vendicativo dell'omicidio, e aveva riferito di minacce pervenute ai genitori della vittima con riguardo alla mancata restituzione di somme di denaro;
erano emersi molteplici contatti della vittima (e del fratello) con persone condannate o indagate per violazioni della disciplina degli stupefacenti, mentre alcuni testi avevano escluso che la vittima temesse ritorsioni da parte della famiglia KA, riferendo invece di una sua violenta discussione telefonica con un ignoto interlocutore avvenuta un paio di mesi prima dell'omicidio, nonché di telefonate anonime ricevute da AM OR nei My mesi precedenti l'omicidio; a casa della vittima erano stati inoltre sequestrati appunti con conti e cifre e una nutrita rubrica di contatti;
anche l'ex fidanzata del OR, AN OV, aveva dichiarato che la vittima spacciava stupefacenti e aveva frequentazioni a Prato, mentre il nuovo compagno della donna aveva riferito di sistematiche minacce, anche di morte, ricevute dalla vittima.
4.2. Col secondo motivo, i difensori dell'imputato lamentano violazione degli artt. 192 comma 2 e 533 del codice di rito, nonché vizio di motivazione, in relazione alla dichiarazione di responsabilità del KA. Premessa la natura indiziaria del processo, il ricorso censura la struttura logica del ragionamento della sentenza impugnata, secondo cui le conclusioni delle singole inferenze indiziarie, basate su elementi privi di efficacia rappresentativa diretta, avevano costituito i segmenti di un più ampio ragionamento in cui le conclusioni iniziali si erano poste quali premesse delle conclusioni successive;
lamenta l'assenza di un adeguato rigore logico e di una corretta applicazione dei criteri legali di valutazione della prova critica, secondo lo standard richiesto dall'art. 533 cod. proc.pen., nell'ambito del ragionamento indiziario seguito dalla Corte di merito, fondato su premesse fattuali errate e su regole di giudizio non conformi al protocollo individuato dalla giurisprudenza di legittimità, che postula dapprima la valutazione qualitativa dei singoli indizi e solo in un momento, نسا 6 successivo la necessaria visione organica e unitaria degli stessi;
censura l'assenza di un'adeguata motivazione delle ragioni della ritenuta implausibilità della ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa e della preferenza attribuita alla ricostruzione del fatto operata dall'accusa, nonché dei criteri seguiti nella valutazione della prova indiziaria. Il ricorso articola un diffuso vaglio critico del ragionamento indiziario che la sentenza impugnata aveva sviluppato sulla base di mere deduzioni di natura sillogistica astratta, tratte dalle risultanze dei tabulati telefonici, per giungere a collocare la presenza dell'imputato sul luogo dell'omicidio nel momento della sua commissione, rilevando l'assenza di gravità, precisione e univocità dei singoli elementi analizzati ed evidenziando come la motivazione della condanna si basasse, in definitiva, sull'individuazione di un unico indizio a carico del KA - costituito dalla presenza dell'utilizzatore dell'utenza con numero finale 567 sul luogo del delitto e dal presupposto (indimostrato) che tale soggetto coincidesse col KA che costituiva a sua volta il frutto di ragionamenti inferenziali di tipo - abduttivo, rivelandosi perciò inidoneo a integrare la pluralità indiziaria richiesta dall'art. 192 comma 2 del codice di rito. Deduce la natura ipotetica, ambigua e insufficiente dei dati valorizzati come premesse del ragionamento indiziario, evidenziando come i dati di traffico dell'utenza con numero finale 083 non fornissero elementi significativi per attribuirne la titolarità all'imputato; censura l'omessa analisi della contiguità delle celle radio e della compatibilità degli orari valorizzati al fine di ritenere l'utilizzo delle utenze da parte della medesima persona;
lamenta che la riferibilità al KA dell'utenza 083 fosse stata tratta, con ragionamento circolare e perciò viziato, proprio da elementi fondati sull'analisi del traffico dell'utenza 567, che era quella di cui si voleva dimostrare l'appartenenza all'imputato. Il ricorso contesta, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica della difesa, la ricostruzione del posizionamento geografico delle utenze e delle celle da esse impegnate, operata dalla p.g. sulla base di schemi virtuali fondati sulla portata teorica del raggio di diffusione del segnale delle antenne, anziché sui dati effettivi tratti dalla mappatura reale delle celle fornita dal gestore telefonico, così da indurre un ragionevole dubbio sulla posizione reale dell'utenza 567 al momento dell'omicidio; e rileva che la natura probabilistica delle conclusioni del consulente equivaleva a quella delle valutazioni recepite dalla Corte di merito;
contesta la riferibilità concreta all'omicidio del contenuto dei messaggi inviati dall'utenza 567 alla 258. Il ricorso censura poi l'idoneità della presunta falsità dell'alibi dell'imputato a riscontrare la ricostruzione accusatoria, lamentando che i giudici di merito avessero valorizzato il fallimento della prova d'alibi al fine di superare le carenze سا 7 strutturali della prova indiziaria;
rileva come gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per contraddire l'alibi si fondassero sulle medesime inferenze abduttive utilizzate per attribuire all'imputato le utenze ritenute presenti sul luogo dell'omicidio, e deduce la natura meramente congetturale dell'ipotesi che il KA fosse rientrato clandestinamente in Italia all'epoca del delitto per poi allontanarsene il 23.02.2010, basata sull'attribuzione al prevenuto dell'utenza avente numero finale 157, sul cui utilizzo da parte del KA non vi era alcun elemento (avendo l'utenza invece sviluppato traffico esclusivo con un'utenza albanese attribuita dall'Interpol a un soggetto arrestato a Valona nel 2011 per traffico di stupefacenti, Binaj Ermano); rileva la natura apodittica dell'attribuzione al KA dell'utilizzo dell'autovettura intestata alla madre in occasione delle violazioni stradali rilevate l'8.01.2010 e il 4.02.2010. Il ricorso ribadisce, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la censura relativa all'omessa investigazione della pista alternativa col metodo utilizzato nella ricostruzione accusatoria, ribadendo gli argomenti spesi per denunciare l'omessa assunzione di prove decisive sul punto.
5. I difensori del KA hanno successivamente depositato note riepilogative delle doglianze svolte, che segnalano, tra l'altro, l'assenza di motivazione della sentenza impugnata sui reati ritenuti strumentali all'omicidio. CONSIDERATO IN DIRITTO Me 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato, nei termini che seguono, sotto entrambi i profili denunciati della mancata assunzione di prova decisiva e del vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego della rinnovazione istruttoria che sarebbe idonea in tesi a supportare una - ricostruzione alternativa della causale (e di conseguenza dell'individuazione della cerchia dei soggetti responsabili) dell'omicidio di AM OR, rispettivamente dedotti dalla difesa del KA ai sensi della lettera d) e della lettera e) dell'art. 606 comma 1 del codice di rito.
1.1. Sotto il primo profilo denunciato dal ricorrente, occorre ribadire l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il vizio di legittimità previsto, quale motivo di ricorso per cassazione, dall'art. 606 comma 1 lett. d) cod.proc.pen. è deducibile soltanto in relazione ai mezzi di prova di cui la parte abbia chiesto l'ammissione a norma dell'art. 495 comma 2 del codice di rito, di tal che il motivo non può essere invocato nel caso in cui l'assunzione del mezzo istruttorio sia stata invece sollecitata dalla parte interessata attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria previsti dall'art. 507 cod.proc.pen. e la relativa assunzione non sia stata da questi ritenuta necessaria ai fini della decisione (Sez. 2 n. 9763 del 6/02/2013, Rv. 254974; Sez. 2 n. 841 del 18/12/2012, Rv. 254052; Sez. 3 n. 24259 del 8 27/05/2010, Rv. 247290; Sez. 1 n. 16772 del 15/04/2010, Rv. 246932). La statuizione con cui la sentenza impugnata ha confermato la decisione della Corte di primo grado di non accogliere la richiesta di integrazione istruttoria, formulata ex art. 507 cod.proc.pen. dalla difesa dell'imputato, di acquisire (e successivamente analizzare) i tabulati del traffico telefonico relativi a una serie di utenze, indicate come riconducibili ai contatti della vittima con soggetti coinvolti nel traffico degli stupefacenti, è dunque incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo della inesistente violazione del diritto della parte all'assunzione di - - una prova decisiva a discarico di cui non era stata chiesta l'ammissione nei casi e nei modi previsti dall'art. 495 comma 2 del codice di rito.
1.2. Sotto il diverso profilo della censura rivolta, ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.pen., alla congruenza logica della motivazione con cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del requisito dell'assoluta necessità della prova che legittima l'esercizio del potere attribuito al giudice d'appello di integrare d'ufficio, ai sensi dell'art. 603 del codice di rito, l'istruttoria dibattimentale, con riguardo al diniego dell'acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze di cui sopra, la doglianza del ricorrente si risolve nel sollecitare alla Corte di cassazione l'esercizio di un sindacato che non le compete sull'ambito della valutazione in forza della quale la Corte di merito ha ritenuto in concreto non necessaria l'integrazione istruttoria agli effetti della ricostruzione del fatto, e Me si rivela perciò a sua volta infondata. Questa Corte ha affermato che l'introduzione nel testo dell'art. 533 (comma 1) del codice di rito del principio per cui la colpevolezza dell'imputato deve essere affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio", così come l'ampliamento del sindacato attribuito alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, operato dalla novella di cui alla legge n. 46 del 2006, non hanno mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può - tuttora - spingersi fino al punto di rendere decisivo, nel giudizio sulla logicità della motivazione della sentenza di condanna, il dato in sé della possibilità astratta di una duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, che sia stata prospettata dalla difesa o che fosse eventualmente emersa in sede di indagini, una volta che tale elemento abbia costituito oggetto di disamina da parte del giudice di merito, il quale abbia operato una scelta decisionale sorretta da una congrua motivazione, immune da vizi di incompletezza, contraddittorietà o manifesta illogicità (Sez. 1 n. 53512 dell'11/07/2014, Rv. 261600; Sez. 5 n. 10411 del 28/01/2013, Rv. 254579). Con riguardo al perimetro del sindacato sul vizio logico della motivazione, la Corte di cassazione deve limitarsi a verificare l'esistenza di un congruo apparato argomentativo che dia conto sulla scorta di linee argomentative adeguate che - rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. نسیم 9 Un. n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella) - delle ragioni in forza delle quali la Corte di merito ha ritenuto probatoriamente fondata e idonea a supportare il giudizio di colpevolezza dell'imputato la ricostruzione del fatto che una lettura giuridicamente corretta delle emergenze istruttorie abbia riscontrato conforme alla prospettazione accusatoria, senza essere tenuta a investigare, facendo ricorso ai propri poteri officiosi di integrazione probatoria, la possibilità di una ricostruzione alternativa sollecitata dalla difesa. In forza di tali principi non è perciò censurabile, in sede di legittimità, la motivazione con cui la Corte di secondo grado ha ritenuto di non estendere l'esercizio dei propri poteri all'investigazione dei temi d'indagine di cui la difesa dell'imputato aveva sollecitato, in termini essenzialmente esplorativi, l'approfondimento, perché indicati come in grado di condurre a una diversa lettura alternativa a quella prospettata dall'accusa del fatto oggetto del - processo, della sua causale e della relativa responsabilità, dovendosi qui ribadire che non basta la prospettazione astratta di una possibile ipotesi alternativa ad onerare il giudice di merito di un approfondimento istruttorio il cui omesso esperimento sia sindacabile dalla Corte di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione: ciò non esclude, peraltro, il dovere della Corte di cassazione di sottoporre a puntuale e rigorosa verifica la tenuta dimostrativa e la corretta applicazione delle regole legali di valutazione della prova che il giudice di merito ha posto a fondamento della validazione dell'ipotesi accusatoria che ha costituito oggetto dell'accertamento giudiziale. Risulta, in definitiva, incensurabile il diniego della Corte di merito all'acquisizione dei tabulati di traffico telefonico richiesti dalla difesa, la quale neppure potrebbe dolersi dell'eventuale impossibilità sopravvenuta della relativa acquisizione che fosse dovuta al decorso del termine legale di conservazione dei dati, stabilito per le finalità di accertamento e repressione dei reati dall'art. 132 D.Lgs. n. 196 del 2003, essendo il difensore dell'imputato titolare di un'autonoma facoltà di attivarsi tempestivamente in fase di indagini difensive, nei modi previsti dall'art. 391-quater cod. proc.pen., per richiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione al rilascio, direttamente allo stesso difensore, dei dati necessari alla difesa da parte del gestore telefonico.
2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato sotto il profilo, decisivo e assorbente, dell'inosservanza delle regole legali che presiedono, ex art. 192 comma 2 cod. proc.pen., all'utilizzabilità della prova indiziaria nel processo penale, e il relativo accoglimento determina l'annullamento della sentenza impugnata che deve essere disposto senza rinvio per le ragioni che seguono.
2.1. Costituisce principio acquisito, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa m Corte in tema di validazione della prova indiziaria, che l'operazione di lettura 10 complessiva dell'intero compendio probatorio di natura indiretta, che non si esaurisce nella mera sommatoria degli indizi ma esige la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo, deve essere preceduta dall'operazione propedeutica da cui non può prescindersi che consiste nella - valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro, intrinseca, valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere (Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678, Mannino;
Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010, Rv. 248384; Sez. 2 n. 42482 del 19/09/2013, Rv. 256967). Nell'ambito di tale metodo di formazione della prova, di tipo inferenziale e di natura logico-deduttiva, assume rilevanza determinante il dato della certezza dell'indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della precisione codificato dall'art. 192 comma 2 cod.proc.pen., nel senso che ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321), munito di una valenza dimostrativa di regola solo possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quella degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto Ли certi nella loro esistenza storica, deve essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo induttivo basato su regole di esperienza consolidate ed affidabili che consenta di superare l'ambiguità residua dei singoli indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di prova, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario (Sez. Un. n. 6682 del 4/02/1992, Rv. 191230). La circostanza fattuale assumibile come indizio deve pertanto, perché da essa possa desumersi la prova indiretta dell'esistenza di un (altro) fatto, essere - certa;
si tratta di un requisito indefettibile, che postula la puntuale verifica processuale della reale sussistenza dell'elemento al quale si intende attribuire efficacia indiziante del diverso fatto ignoto da provare, non essendo consentito fondare la prova critica, di natura indiretta, del fatto pregiudizievole per l'imputato che deve essere dimostrato, su di una circostanza soltanto - verosimile, o di cui sia meramente supposta l'esistenza, che si risolverebbe nel minare la base stessa del ragionamento inferenziale e si porrebbe in radicale contrasto con la regola codificata per cui la responsabilità dell'imputato deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4 n. 39882 dell'1/10/2008, Rv. 242123, secondo cui l'indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la نس verifica processuale della sua sussistenza). ا 11 A ciò consegue l'ulteriore principio - che costituisce il necessario corollario di quanto fin qui affermato - dell'impossibilità di porre il fatto ignoto, alla cui dimostrazione il giudice sia risalito dall'originario fatto noto certo seguendo lo schema del ragionamento indiziario sopra descritto, come fonte di un'ulteriore prova presuntiva di natura indiretta, sulla quale fondare la pronuncia di condanna dell'imputato (Sez. 2 n. 5838 del 9/02/1995, Rv. 201517): la doppia presunzione si pone, infatti, in contrasto con la regola della certezza dell'indizio, e la c.d. praesumptio de praesumpto, o presunzione di secondo grado, si risolve in un mero paralogismo giuridico (Sez. 1 n. 4434 del 6/11/2013, Rv. 259138), che non può costituire fonte legale di prova indiziaria rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 192 comma 2 del codice di rito - proprio perché l'esistenza dell'ulteriore fatto da dimostrare non sarebbe desunta da un elemento indiziario connotato dal requisito della precisione, e dunque della certezza, ma da un dato soggetto a sua volta a dimostrazione per via induttiva, e dunque soltanto verosimile o supposto.
2.2. Nel caso di specie, se si prescinde dall'esistenza di un movente che è stato individuato dai giudici di merito nella vendetta trasversale per l'omicidio del fratello dell'imputato commesso parecchi anni prima (nel 2003) in LB dal fratello (AM RB) della vittima, l'unico elemento fattuale di prova indiziaria, che entrambe le Corti di merito hanno posto a fondamento della condanna del KA, giudicato idoneo a collegare il ricorrente all'omicidio di AM OR, è rappresentato - così come evidenziato nel ricorso - dall'attribuzione all'imputato del possesso della scheda telefonica corrispondente all'utenza cellulare con numero finale 567, che è risultata in contatto certo con l'utenza cellulare avente numero finale 258 associata all'apparecchio telefonico rinvenuto a pochi metri di distanza dal luogo in cui si trovava la carcassa bruciata di una delle autovetture compendio di furto (la Audi Q7), abbandonata dagli esecutori dell'omicidio lungo la via di fuga subito dopo la commissione del delitto. Tra le due utenze (567 e 258), attivate un mese prima del delitto il 19 e il 20 gennaio 2010, a un giorno di distanza l'una dall'altra, presso il medesimo esercizio commerciale di Prato, intestate a soggetti fittizi, era intercorso un traffico di natura esclusiva, consistito per lo più nello scambio di sms, che si colloca nel periodo coevo all'omicidio che va dall'1.02.2010 al 21.02.2010, - avendo cessato quindi, entrambe, di operare subito dopo l'esecuzione del delitto, alle ore 21.53 del 21.02.2010; in particolare, le due utenze avevano agganciato, la sera precedente il delitto, la stessa cella radio di Colle Val d'Elsa, località Galognano, compatibile col luogo del successivo ritrovamento di una delle autovetture bruciate, e tra le medesime utenze vi era stato, nell'arco temporale compreso tra le 22.34 del 20.02.2010 e le 21.51 del 21.02.2010, lo scambio di www 12 messaggi in lingua albanese - i cui contenuti sono stati riportati in dettaglio alla pagina 12 della sentenza d'appello - registrati nella memoria del telefono cellulare associato all'utenza con numero finale 258 ritrovato nei pressi dell'Audi Q7: si tratta di messaggi che sono stati ritenuti univocamente riconducibili allo scambio di informazioni intercorso tra i rispettivi utilizzatori, entrambi presenti nella zona, in occasione del sopralluogo eseguito la sera precedente l'omicidio (il 20.02.2010), e successivamente nel corso delle attività di coordinamento della fuga dei soggetti coinvolti, avvenuta subito dopo l'esecuzione del delitto la sera del 21.02.2010. Sulla scorta di tali elementi, le utenze aventi numero finale 258 e 567 sono state ritenute costituire una sorta di "utenze citofono", dedicate all'organizzazione e all'esecuzione dell'omicidio e destinate a comunicare soltanto tra loro, per il tempo necessario alla commissione del delitto, venendo dismesse subito dopo;
e la loro compresenza negli stessi luoghi, in costante contatto reciproco, nei momenti immediatamente precedenti e successivi al delitto, in vista della funzione - emergente dal contenuto degli sms scambiati - di coordinamento dei movimenti dei rispettivi utilizzatori nelle fasi propedeutiche e topiche dell'omicidio, è stata di conseguenza giudicata gravemente e univocamente indiziante della partecipazione diretta al delitto di entrambi i soggetti che le stavano utilizzando, nella veste rispettivamente attribuita di esecutore materiale, quanto al possessore dell'utenza 567, e di fiancheggiatore incaricato di recuperare i killer lungo la via di fuga, quanto al possessore dell'utenza 258. L'individuazione nell'imputato dell'utilizzatore dell'utenza con numero finale 567, che proprio in quanto tale - è stato ritenuto dai giudici di merito presente sul - luogo del delitto nel contesto temporale della sua esecuzione, e dunque compartecipe materiale dell'omicidio (sul presupposto, tra l'altro, che la relativa scheda fosse rimasta sempre nel possesso della stessa persona), non costituisce tuttavia un dato di fatto storicamente accertato, ma rappresenta il risultato di un ragionamento inferenziale di tipo induttivo fondato dalla sentenza impugnata su un altro elemento fattuale oggetto a sua volta di prova indiretta, rappresentato dall'uso associato, da parte di quella che è stata ritenuta essere la medesima persona, dell'utenza 567 insieme ad altra utenza cellulare avente numero finale 083, operativa anch'essa nel breve periodo antecedente il delitto compreso tra il 13 e il 18 febbraio 2010, che è stata ritenuta nella disponibilità del KA perché utilizzata dal suo possessore per comunicare con soggetti aventi rapporti di frequentazione con l'imputato e attiva, sulla base dell'analisi delle celle radio agganciate, in luoghi a lui riconducibili. In particolare, l'analisi del traffico telefonico sviluppato dalle due utenze (567 e 083) ha consentito di accertare che in tre diverse occasioni temporali, e in tre س نا 13 distinte località (il 15.02.2010 alle 18.23 in Cremona;
il 17.02.2010 nell'arco compreso tra le 17.03 e le 17.05 in Prato;
il 18.02.2010 alle 13.51 e alle 13.52 in Jesolo), entrambe le utenze avevano agganciato in immediata sequenza la medesima cella, a distanza di pochi secondi (e mai in contemporanea) l'una dall'altra, così da indurre la conclusione che esse fossero in possesso della stessa persona, che le stava utilizzando entrambe promiscuamente, secondo una valutazione che la sentenza impugnata ha corroborato con l'ulteriore osservazione che nel periodo di attività dell'utenza 083 i tragitti percorsi dal suo utilizzatore (ricavati dalla mappatura delle celle radio delle diverse località agganciate) mostravano dei parallelismi con gli spostamenti territoriali compiuti negli stessi giorni da colui che utilizzava l'utenza 567. L'affermazione, da parte della Corte di merito, della coincidenza fisica della persona dell'utilizzatore dell'utenza 567 con quello dell'utenza 083 non scaturisce dunque da un dato di fatto direttamente accertato nella sua storica verificazione, ma costituisce il risultato di un ragionamento probatorio di natura indiretta, basato bensì sul dato oggettivo delle significative concomitanze spaziotemporali sopra riscontrate nei modi di utilizzo delle due utenze telefoniche, ma che si è tradotto pur sempre in una conclusione indiziaria di natura logico-probabilistica, che non esclude l'alternativa concretamente possibile che le due utenze fossero invece nella disponibilità materiale di due persone diverse, che si spostavano e M viaggiavano insieme, operando sinergicamente tra loro nel (breve) periodo di tempo considerato. Anche l'individuazione nell'imputato, da parte della sentenza impugnata, del possessore ed utilizzatore della scheda corrispondente all'utenza con numero finale 083 (attivata in un esercizio di Milano il 30.12.2009 e intestata ad altro cittadino straniero) non costituisce a sua volta un fatto oggetto di prova storica diretta, ma rappresenta il risultato di un ulteriore passaggio di prova indiziaria, trattandosi di un dato che è stato ricavato in via inferenziale dall'analisi del relativo traffico telefonico, sulla base degli elementi di valutazione offerti dall'individuazione dei soggetti titolari delle utenze in contatto con l'utenza in esame (083) e dalle località corrispondenti alle celle radio agganciate durante le conversazioni e gli spostamenti dal suo utilizzatore. La Corte di merito ha valorizzato al riguardo, da un lato, il dato soggettivo che l'utilizzatore dell'utenza 083 aveva comunicato, mediante la relativa scheda, esclusivamente con tre persone che intrattenevano a vario titolo rapporti con l'imputato (AN LI, AJ IR e un terzo soggetto di nazionalità albanese che già in precedenza aveva interagito con utenze risultate in possesso del KA) e, dall'altro, il dato territoriale relativo al fatto che le celle agganciate dal possessore del telefono in cui era inserita la scheda durante i suoi movimenti سن ا 14 corrispondevano sempre a località giudicate coerenti agli interessi personali del KA (come Iesolo e San Donà di VE, situate in zone vicine alla residenza dell'imputato in US di VE), ovvero ritenute riconducibili alla preparazione dell'omicidio (come Cremona e Prato). La sentenza impugnata ha peraltro chiarito che l'utenza 083 non aveva mai interloquito con utenze riconducibili a GE NI, ex fidanzata del KA, così che gli elementi indiziari che i giudici di merito hanno tratto dalle dichiarazioni della GE sui suoi contatti telefonici con l'imputato (avvenuti su altra utenza, individuata in quella avente numero finale 106) dopo la cessazione nel 2009 - della relazione sentimentale, se possono eventualmente servire a supportare l'ipotesi della presenza in Italia del KA nei primi mesi del 2010, non sono invece idonei ad assumere alcuna valenza dimostrativa, sia pure di natura indiretta, agli effetti dell'attribuzione all'imputato dell'utenza con numero finale 083, che costituisce il presupposto indefettibile per risalire, secondo la catena inferenziale sopra descritta, all'individuazione nel KA dell'utilizzatore dell'utenza con numero finale 567, il cui possessore era presente sulla scena del delitto la sera del 21.02.2010. Deve dunque concludersi, sulla base testuale degli stessi apparati motivazionali ли delle sentenze di merito, che l'individuazione nell'imputato dell'utilizzatore dell'utenza 083 non costituisce un fatto certo, oggetto di diretta verificazione storica e idoneo a costituire il fondamento indiscutibile del successivo ragionamento probatorio di tipo indiziario che è stato sviluppato dalle Corti territoriali, ma rappresenta soltanto il primo di una serie di elementi presuntivi che traggono alimento dal dato inferenziale - a sua volta soltanto verosimile e supposto che il soggetto che aveva intrattenuto contatti telefonici con la - AN, con lo AJ e con un terzo personaggio albanese nel periodo di attività della scheda telefonica, in una serie di località che spaziano dal Veneto, alla Lombardia, alla Toscana, fosse proprio e sempre il KA, sulla scorta di una deduzione di natura logico-induttiva che non esclude possibili letture alternative in ordine all'effettivo utilizzatore della scheda.
2.3. Il dato probatorio al quale la sentenza impugnata ha attribuito, nella sintesi finale del proprio percorso argomentativo riportata alle pagine 58 e 59 della motivazione, rilevanza decisiva agli effetti dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato, costituito dall'individuazione nel KA dell'utilizzatore del telefono cellulare in cui era inserita la scheda corrispondente all'utenza con numero finale 567 presente sul teatro dell'omicidio in concomitanza alla sua esecuzione, non scaturisce pertanto dalla convergenza dimostrativa, verso il medesimo fatto ignoto, di una pluralità di elementi indiziari, reciprocamente autonomi e muniti ciascuno - di una propria forza probante ancorata a una matrice fattuale di certa سا 15 verificazione, secondo il paradigma legale della prova indiziaria enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., n. 33748 del 2005 e n. 6682 del 1992, sopra citate), ma rappresenta il risultato finale di una catena inferenziale basata sullo sviluppo progressivo di un medesimo dato indiziario originario, in cui ogni singolo elemento abduttivo che ne scandisce l'incedere costituisce il presupposto del passaggio logico successivo, ricavato in via induttiva da un precedente dato fattuale a sua volta soltanto verosimile e supposto, ma non accertato nella sua materialità storica. La prova logica del fatto ignoto da dimostrare è stata perciò ricavata a partire dall'elaborazione di un unico indizio, mediante il ricorso a una serie concatenata di presunzioni strutturalmente inidonea a soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 192 comma 2 del codice di rito sia sotto il profilo della precisione (ossia della certezza) che della necessaria - pluralità degli indizi (Sez. 1 n. 4434 del 2013, - sopra citata), tale da non corrispondere allo statuto legale della prova indiziaria, che, per poter essere posta a fondamento dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato, esige la concorrente ricorrenza di entrambi i requisiti della certezza e della molteplicità degli indizi (Sez. 1 n. 7027 dell'8/03/2000, Rv. 216181, secondo cui la prova indiziaria disciplinata dall'art. 192 comma 2 cod.proc.pen. deve essere costituita da più indizi, e non da uno solo di essi, e i molteplici indizi, nel loro insieme, devono essere univocamente concordanti rispetto al fatto da dimostrare, nonché storicamente certi e rappresentativi di una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto). L'affermazione con cui la sentenza impugnata ha giudicato la sequenza indiziaria sopra descritta idonea a integrare una prova critica munita dei requisiti previsti dal codice di rito è, dunque, giuridicamente erronea, e si risolve in un vizio di legittimità della sentenza riconducibile al paradigma della violazione di legge.
2.4. La strutturale inidoneità probatoria del percorso indiziario sopra censurato, che costituisce l'architrave sulla quale entrambe le sentenze di merito hanno fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato nell'omicidio di AM OR, non può essere supplita dagli ulteriori elementi, valorizzati dalle Corti di primo e di secondo grado, rappresentati dal movente e dall'eventuale falsità o fallimento della prova d'alibi riguardante la presenza in LB del KA all'epoca del delitto, trattandosi di elementi che potrebbero solo concorrere a rafforzare un quadro indiziario già di per sé plurale e munito di una propria intrinseca capacità dimostrativa. Quanto alla causale del delitto, individuata dai giudici di merito in una vendetta trasversale per l'omicidio di KA AN commesso anni prima dal fratello della vittima, occorre ribadire il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 45276 del 30/10/2003 (Rv. 226094), secondo cui سا 16 l'esistenza di un movente, pur potendo costituire elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto del soggetto interessato all'eliminazione fisica della vittima allorché esso converga, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, tuttavia, conservando la causale un margine di ambiguità, in tanto essa può fungere da elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità (dal quale poter inferire logicamente l'esistenza del fatto incerto costituito dalla partecipazione al crimine del portatore del movente), in quanto, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascun indizio e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. Il movente, dunque, può fungere soltanto da collante e chiave di lettura degli elementi di prova già esistenti a carico dell'imputato, rafforzandone la concludenza probatoria, ma non può sostituirsi ad essi fino a costituire un elemento capace di fondare la condanna o di concorrere in modo decisivo a supportarne la pronuncia (Sez. 1 n. 14182 del 30/03/2010, Rv. 246752). Quanto alla presenza dell'imputato in Italia all'epoca del delitto, gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata per contraddire il dato emergente dal ritorno del KA in LB alla fine di dicembre del 2009 e supportare ли l'affermazione del suo rientro clandestino in Italia per dedicarsi all'organizzazione e all'esecuzione dell'omicidio sotto la copertura offerta dalla precostituzione dell'alibi (falso) di trovarsi nel paese di origine, sono inficiati dalle medesime connotazioni di intrinseca imprecisione, più sopra evidenziate, che valgono a rendere strutturalmente incerta la consistenza fattuale dell'elemento indiziario da cui inferire la prova indiretta della presenza del ricorrente sul territorio nazionale nel periodo interessato. Da un lato, il dato rappresentato dalle infrazioni al codice della strada rilevate 1'8.01.2010 in Pieve Emanuele e il 4.02.2010 in FI (l'una per sosta in zona vietata e l'altra per aver circolato in zona a traffico limitato) a carico dell'ignoto conducente dell'autovettura Mercedes classe A intestata alla madre dell'imputato (KA Mare), ma ritenuta dai giudici di merito in uso al prevenuto, non offre alcuna certezza del fatto che nelle suddette occasioni il veicolo fosse nella effettiva disponibilità del ricorrente, piuttosto che di un altro componente del suo nucleo familiare, così da risolversi in un dato congetturale privo non solo del requisito della precisione ma anche di quello dell'univocità, essendo contraddetto ab intrinseco nella sua capacità dimostrativa - proprio dalla lettura alternativa suscettibile di essere fornita dallo stesso elemento che è diretto a contrastare, costituito dalla presenza del KA in LB. Dall'altro, le dichiarazioni di GE NI (i cui contenuti, per come سنا 17 risulta dai brani riportati in sintesi nella sentenza impugnata, si rivelano in larga misura incerti e generici), sui contatti telefonici e sui messaggi da lei scambiati con l'imputato dopo la cessazione nel 2009 della loro relazione sentimentale, non appaiono idonee a consentire una sicura collocazione delle relative cadenze temporali, tenuto conto dei margini di dubbio che sono residuati all'esito dell'esame dibattimentale della teste sull'effettiva attribuzione al KA (che aveva comunque fatto rientro certo in Italia il 15.03.2010) dell'utenza cellulare avente numero finale 106, con la quale la GE risultava aver interagito, intestata a un cittadino cinese e di cui non è chiaro il periodo di reale operatività (che la sentenza di primo grado, alla pagina 19, ha collocato nel breve periodo che va dal 20 al 27 gennaio 2010). La ricostruzione complessiva degli spostamenti, che sarebbero avvenuti tramite canali clandestini, del KA tra l'LB e l'Italia all'interno del periodo compreso tra il 25.12.2009 e il 15.03.2010, operata dalla sentenza impugnata al fine di inficiare l'attendibilità dell'alibi dell'imputato e di evidenziarne la natura precostituita, si rivela perciò frutto di un'elaborazione di tipo essenzialmente congetturale, basata su elementi privi dei caratteri di precisione, univocità e gravità necessari a sostanziarne la valenza di riscontro probatorio che la Corte di Me merito ha inteso attribuirle (in conformità all'orientamento secondo cui l'alibi falso può rivestire natura di indizio di colpevolezza, siccome sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità: ex plurimis, da ultima, Sez. 5 n. 42576 del 3/06/2015, Rv. 265148) a completamento di un compendio di prova indiziaria che deve ritenersi invece strutturalmente deficitario dei requisiti legali capaci di porlo a base dell'affermazione di colpevolezza del ricorrente col grado di certezza processuale, richiesto al giudice di merito dalla regola sancita dall'art. 533 comma 1 cod.proc.pen., che impone di pronunciare condanna esclusivamente se i dati probatori acquisiti lascino fuori solo eventualità alternative remote, le quali, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, risultino, nel caso concreto, prive del benché minimo riscontro e tali da porsi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 2 n. 2548 del 19/12/2014, Rv. 262280; Sez. 1 n. 17921 del 3/03/2010, Rv. 247449).
3. La natura esclusivamente indiziaria del processo e la completa disamina degli elementi a carico dell'imputato nei pregressi gradi di merito impongono che l'annullamento della sentenza di condanna viziata da una violazione di legge - riconducibile all'erronea applicazione dell'art. 192 comma 2 cod.proc.pen. nei criteri di formazione, utilizzazione e valutazione della prova indiziaria seguiti da entrambe le Corti territoriali, che ha condotto all'affermazione del concorso di KA JE nell'omicidio di AM OR e nei reati allo stesso connessi in una سا 18 situazione di strutturale inidoneità dimostrativa del compendio indiziario che non nuovo potrebbe in alcun modo essere colmata in un eventuale giudizio invio debba - essere pronunciato senza rinvio, per non aver l'imputato commesso il fatto, in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226100 (e successivamente ribadito da Sez. 6 n. 37098 del 19/07/2012, Rv. 253380, e Sez. 6 n. 26226 del 15/03/2013, Rv. 255784), con conseguente ordine di immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto. Ordina la immediata liberazione del ricorrente KA JE se non detenuto per altra causa. Manda la cancelleria per la comunicazione immediata del dispositivo al Procuratore Generale presso questa Corte, perché dia i provvedimenti occorrenti. Così deciso l'11/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini Massimo Vecchio Scaur ovecchis Conv DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 MAG 2016 IL CANCELLIERE NI FAIELLA 19