Sentenza 9 luglio 2015
Massime • 1
I provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione.
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- 2. Art. 598 - Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appellohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2015, n. 37378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37378 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2015 |
Testo completo
37 37 8/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE грол Composta da Sent. n. sez. - Presidente - U.P. - 09/07/2015 Amedeo Franco Luca Ramacci R.G.N. 3606/2015 Santi Gazzara -Relatore - Gastone Andreazza Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Di IN FO, n. a Aversa il 30/08/1932; avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. dist. di Aversa, in data 28/02/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. Di IN FO ha proposto ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, di condanna alla pena di euro 4.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 29, 36, comma h 37, comma 1, 18, comma 1, e 34, comma 2, del d. lgs. n. 81 del 2008 in relazione a varie condotte inosservanza di della prevenzione antinfortunistica.
2. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 12 e ss. c.p.p. per avere il giudice rigettato l'istanza di riunione del procedimento in oggetto con altro pendente dinanzi ad altro giudice presso il medesimo Tribunale avente ad oggetto l'addebito di cui agli artt. 589 e 110 c.p. fondata sul fatto che le violazioni contestate scaturivano da accertamenti compiuti dall'ispettorato del lavoro in merito ad episodio di infortunio mortale;
analoga istanza di riunione veniva rigettata all'esito dell'istruttoria dibattimentale, nonostante lo stesso giudice, nel corso del dibattimento, avesse ravvisato l'esistenza di una connessione tra i due procedimenti.
3. Con un secondo motivo lamenta che l'iter motivazionale della sentenza è del tutto disancorato dalle emergenze processuali giacché caratterizzato da numerosi salti logici e contraddizioni conducenti ad un totale travisamento del fatto;
in particolare sarebbe emerso che la ditta dell'imputato non aveva alle proprie dipendenze alcun lavoratore, essendo cessato il rapporto tra la ditta e TA OR (deceduto a seguito dell'infortunio) peraltro caratterizzato da occasionalità e collaborazione assolutamente paritaria in quanto derivante da un lungo rapporto di amicizia tra questi e l'imputato. Lamenta che il Tribunale abbia ricostruito l'esistenza di un rapporto di lavoro unicamente sulla base della sola testimonianza del fratello TA RU che avrebbe appreso che la vittima si era recata alla villa dell'imputato insieme a tale MO AN senza aggiungere altro.
4. Con un terzo motivo lamenta che sia stata revocata la ammissione della prova a discarico consistente nell'esame di MO AN ritenuta superflua benché unica persona presente sul luogo dell'incidente. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, posto che, come da costante indirizzo di questa Corte, i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione (tra le altre, Sez. 3, n. 39952 del 03/10/2006, Boscaneanu ed E altri, Rv. 235496; Sez. 4, n. 676/04 del 06/11/2003, Provenzano, Rv. 227345). :
6. Il secondo motivo è inammissibile perché volto a contestare, facendo ricorso tra l'altro ad asserzioni puramente fattuali, la corretta lettura del compendio 2 probatorio da parte del Tribunale invocando da questa Corte una nuova valutazione dello stesso. La sentenza impugnata ha infatti fondato, senza illogicità od incongruenze, l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni del teste TA RU, di cui è stata motivatamente ritenuta l'attendibilità (vedi pagg. 5 e ss.), secondo cui tra l'imputato ed il fratello, TA OR, era intercorso, per circa dieci anni, un rapporto lavorativo di natura fattuale (nei primi tempi articolato in otto ore giornaliere e successivamente invece di carattere saltuario) il cui svolgimento avrebbe imposto l'adozione di tutte quelle misure, la cui mancanza è stata attestata in giudizio dai testi appartenenti al dipartimento di prevenzione sui luoghi di lavoro, finalizzate a garantire la salvaguardia dell'incolumità del lavoratore (deceduto a seguito di infortunio occorsogli); il Tribunale ha infatti specificato come l'imputato non sia stato in grado di esibire la documentazione comprovante l'adempimento di quanto gli incombeva per legge sia sotto il profilo della redazione del documento di valutazione dei rischi, sia sotto il profilo della nomina di un medico competente a valutare l'idoneità del lavoratore, sia sotto il profilo dell'obbligo di informazione e formazione circa i rischi connessi all'attività lavorativa, sia infine sotto il profilo della messa a disposizione del lavoratore di una scala provvista dei necessari dispositivi di sicurezza.
7. Il terzo motivo è infondato. Risulta dal verbale di udienza del 27/02/2014 in atti che il Tribunale ebbe a revocare la prova data dalla testimonianza di MO AN, la cui assunzione era stata disposta ex officio a norma dell'art. 507 c.p.p., ritenendola non più necessaria alla luce delle dichiarazioni del teste TA RU, senza che la Difesa nulla abbia eccepito da qui discendendo, in ogni caso, ex art. 182, comma 2, c.p.p., la sanatoria dell'eventuale nullità; nullità, comunque, neppure sussistente nella specie giacché, appunto, il Tribunale appare avere correttamente motivato in ordine alla sopravvenuta superfluità della prova (la cui mancanza di decisività risulta del resto dalla motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità) ed invocando peraltro il ricorrente l'argomento, non strettamente pertinente al presente giudizio, della presenza della teste sul luogo dell'infortunio.
8. ricorso deve dunque essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2015 Il Consignere estensore Il Presidente Gastone Andreazza Amedeo Franco Fund S DEPOSITATA IN CANCELLERIA ||L 16 SET 2015 IL CANCELLIERE Luana Marant 4