Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
In presenza di elementi indiziari univoci stringenti non è necessario, ai fini dell'affermazione di responsabilità, l'accertamento preciso della causale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2009, n. 11807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11807 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 148
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 038118/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA UG N. IL 21/07/1964;
avverso SENTENZA del 20/06/2008 CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore generale in persona del Dr. MELONI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. Trincia.
OSSERVA
Il procedimento pervenuto all'esame di questa Corte riguarda il duplice omicidio dei coniugi NE AL e De LE IS, improvvisamente scomparsi dalla tarda mattina di sabato 30/7/05 dalla loro abitazione di Brescia senza più dare notizia di sè. Resti smembrati dei cadaveri dei due coniugi sono stati ritrovati il 17/8/05 (parti del tronco e degli arti) in un dirupo in località montana nei pressi della strada che conduce al Passo del Vivione in alta Valcamonica e nel gennaio 2006 (la testa del NE) e nel novembre di quell'anno (la testa della De LE) in territorio del comune di Provaglio d'Iseo.
Dagli accertamenti medico/legali sui crani è emerso che il NE e la De LE sono stati uccisi con colpi di martello o strumento similare, dopo di che i loro corpi sono stati fatti a pezzi.
Per la loro uccisione, e per il vilipendio e la sottrazione dei loro cadaveri, è stato incriminato il nipote AT EL, abitante nella stessa villetta di Brescia in un diverso appartamento, sulla base di un complesso di elementi di carattere indiziario i principali dei quali si possono come di seguito sintetizzare.
Sono state anzitutto ritrovate dai carabinieri del Reparto operativo di Brescia e poi, in maggiore quantità, da quelli del RIS di Parma tracce del sangue del NE e della De LE, alcune miste con sangue del AT, nell'autorimessa di quest'ultimo e davanti all'ingresso della stessa, nell'appartamento del AT e sul pianerottolo ad esso antistante e sulle scale della villetta;
e tracce del sangue del NE sono state ritrovate anche sulle scarpe del AT.
Una vicina, RI AR, svegliata nella notte tra il sabato e la domenica da rumori provenienti dall'abitazione dei NE, ha dichiarato di avere visto il AT prima davanti alla propria autorimessa e poi dirigersi verso quella dei predetti. Tracce del sangue del NE e della De LE, alcune miste con sangue del AT, sono state trovate sull'autovettura Fiat Punto di quest'ultimo, anche all'interno dell'abitacolo (quelle del NE) e nel bagagliaio (quelle della De LE).
La presenza di altre tracce del sangue del NE e della De LE è stata evidenziata su due cesoie e su una bottiglietta di acqua ossigenata ritrovate il 17/8/05 lungo la strada che conduce al Passo del Vivione, a 3 chilometri di distanza dal punto in cui sono stati reperiti i corpi depezzati, e accanto ad esse sono state ritrovate due confezioni di sedano recanti etichette che hanno consentito di accertarne la corrispondenza, per pezzatura e prezzo, con uno scontrino, rinvenuto in casa del AT, comprovante l'acquisto di merce varia effettuato alle ore 11,50 del 30 luglio nel supermercato Esselunga di Brescia.
Si è accertato che le cesoie sono state vendute la mattina del 30 luglio in un negozio di Roncadelle insieme ad altro materiale (tra cui un set di coltelli, sacchi di segatura e una mazzuola) parte del quale corrispondente a quello che è stato trovato in possesso del AT, nella cui autorimessa vi erano anche sacchi di plastica analoghi a quelli in cui erano contenuti i resti dei cadaveri. Alcuni testimoni, i componenti della famiglia AG, hanno dichiarato di avere riconosciuto nel AT il guidatore di una Fiat Punto che aveva incrociato, con rischio di collisione, la loro autovettura alle ore 15 di lunedì 1^ agosto mentre salivano verso il Passo del Vivione.
IN IN, proprietaria di un albergo di Breno, località della Valcamonica, ha riconosciuto nel AT la persona che tra la fine di luglio e il 2 agosto aveva ivi pernottato chiedendole di non registrare il suo nome.
E LA SU, proprietaria di un bar di Provaglio d'Iseo, l'ha riconosciuto per un avventore che il 31 luglio l'aveva incuriosita per il lungo tempo che aveva trascorso nella toilette facendo scorrere l'acqua.
Sulla base di questo imponente complesso di variegati indizi - ritenuti gravi, precisi e concordanti e di peso e univocità tali da consentire di senz'auto affermare che il AT aveva ucciso le vittime nella villetta lo stesso giorno in cui erano scomparse, che ne aveva depezzato i cadaveri nella sua autorimessa e che, servendosi della propria autovettura, ne aveva poi nei giorni seguenti trasportato e disperso i resti nei luoghi ove sono stati ritrovati - con sentenza in data 16/5/07, emessa in esito a giudizio immediato, la Corte di assise di Brescia ha dichiarato l'imputato colpevole di duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dei reati di cui agli artt. 410 e 411 c.p. e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per 3 anni nonché a risarcire i danni cagionati ai prossimi congiunti delle vittime costituitisi parte civile.
La decisione è stata confermata dalla locale Corte di assise di appello con sentenza in data 20/6/08 che ha respinto il gravame del AT - rimasto sempre in posizione assolutamente negativa e risultato, dall'accertamento psichiatrico cui è stato sottoposto, pienamente capace di intendere e di volere essendo affetto solo da un disturbo di personalità di tipo schizoide di livello medio/lieve - e, in accoglimento dell'istanza avanzata dalle parti civili ai sensi dell'art. 316 c.p.p., comma 2, ha disposto il sequestro conservativo dei suoi beni sino alla concorrenza di Euro 430.000,00. Contro la sentenza di secondo grado il AT ha proposto ricorso per cassazione con il quale anzitutto si duole che la Corte di merito non abbia dato puntuale risposta, considerando la deduzione in parte generica, a tutte le critiche e riserve contenute nei motivi di appello circa la consistenza e valenza indiziaria degli elementi raccolti a suo carico, trascurando in particolare quanto obiettato dai suoi consulenti tecnici, le cui osservazioni sarebbero state ingiustificatamente svalutate soltanto perché non presenti nella prima fase delle indagini, e omettendo di compiere, in accoglimento dell'istanza di rinnovazione del dibattimento, i possibili approfondimenti dai consulenti medesimi suggeriti;
deduce quindi vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, per avere la Corte di assise di appello fatto su punti decisivi acritico richiamo alla sentenza di primo grado ignorando le critiche difensive;
e sostiene infine che ingiustificatamente i suoi beni sono stati sottoposti a sequestro preventivo.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Va subito detto che la decisione impugnata non merita sotto il profilo metodologico alcuna censura, avendo la Corte di assise di appello fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, sulla base del disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 2, in tema di processo indiziario.
Secondo tali principi il giudice del merito è chiamato a una duplice operazione: deve prima valutare gli elementi di carattere indiziario singolarmente, per stabilire se presentino il fondamentale requisito della certezza insito in quello della precisione (nel senso che devono possedere una base di fatto realmente esistente, e non solo verosimile o supposta, da collegare attraverso le massime di comune esperienza al thema probandum) e per saggiarne la intrinseca valenza indicativa che di norma è di portata solo possibilistica, e deve quindi passare a un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato possa in una visione unitaria risolversi così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati che, tra loro saldandosi senza vuoti e salti logici, conducano necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale.
Tale percorso è stato dalla Corte di assise di appello seguito con analitico apparato argomentativo in cui, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso, è stata data puntuale risposta a tutte le obiezioni, riserve e critiche che la difesa con i motivi di appello aveva avanzato sugli aspetti rilevanti della vicenda, come quelle riguardanti la causa della morte delle vittime e i mezzi utilizzati dall'autore del crimine per la loro uccisione, le difficoltà dell'operazione di depezzamento, il diverso stato dei resti umani ritrovati, le tempistiche dei vari percorsi stradali, il fatto che molte delle tracce rilevate dai RIS non erano state notate dai Carabinieri che per primi erano intervenuti.
Le stesse obiezioni, riserve e critiche sono state reiterate nei motivi di ricorso in una prospettiva che per lo più investe, inammissibilmente in questa sede, solo il merito delle valutazioni, immuni da vizi logici, espresse dai giudici di primo e secondo grado su ciascuno dei numerosi elementi indiziari raccolti, per nessuno dei quali d'altra parte è stata dalla difesa offerta plausibile spiegazione alternativa, e tende a frammentare il coerente quadro che è stato ricavato dal loro collegamento limitandosi a insistere su margini di opinabilità della valenza dimostrativa di taluni di essi che, proprio in conseguenza di tale opera di composizione dal ricorrente non solo non fatta oggetto di specifiche doglianze ma del tutto ignorata, sono venuti meno.
Per ciò che concerne in particolare gli accertamenti - soprattutto quelli medico/legali e biologici da cui sono stati desunti gli indizi, ineccepibilmente considerati dai giudici del merito di elevatissimo grado di univocità, rappresentati dal ritrovamento di tracce del sangue delle vittime nell'autorimessa e sull'autovettura del AT, sulle sue scarpe e sugli oggetti ritrovati lungo la strada che conduce al Passo del Vivione accanto alle due confezioni di sedano che si è accertato essere state da lui acquistate - la censura di avere omesso di sottoporli a più approfondito controllo rivolta alla sentenza impugnata con il primo motivo di ricorso appare del tutto ingiustificata, poiché il giudice di secondo grado non ha affatto eluso il tema ma ha ineccepibilmente rilevato che le critiche formulate al riguardo nei motivi di appello erano affette da genericità sotto il profilo della mancata individuazione di errori tecnici suscettibili di inficiare le conclusioni cui erano pervenuti gli esperti.
Ed essendo i menzionati accertamenti stati motivatamente ritenuti dalla Corte territoriale del tutto affidabili ed esaurienti, si sottrae senz'altro a censura in questa sede anche la reiezione dell'istanza di rinnovazione del dibattimento stante il disposto dell'art. 603 c.p.p. secondo cui a tale istituto, di carattere eccezionale, il giudice deve ricorrere solamente quando ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. A questa Corte di legittimità non resta dunque che riconoscere che il giudice di secondo grado è pervenuto a coerenti conclusioni sulla base di indizi così univoci e stringenti da costituire idoneo supporto alla pronuncia di condanna, e ciò anche se la causale dell'efferato delitto - il cui preciso accertamento secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. al riguardo, tra le molte, le sentenze di questa Sezione 28/3/95, Velia, rv. 201.431; 14/12/95, Savasta, rv. 203.798; 27/4/98, Chiarello, rv. 210.710) non è indispensabile per l'affermazione della responsabilità quando questa risulti in modo sicuro dagli altri elementi ha potuto essere solo ipotizzata in ragioni di malanimo che il AT, per quanto emerso dagli accertamenti di contesto, può avere accumulato nei confronti delle vittime per sue personali frustrazioni, nascenti dal confronto tra la sua esistenza solitaria e infelice e quella pienamente soddisfacente che le stesse invece conducevano, e per essere stato da loro trascurato a favore di altro nipote nelle sue aspettative ereditarie.
Pure la statuizione relativa al sequestro conservativo dei beni dell'imputato - per la quale peraltro il mezzo di gravame esperibile è, a norma dell'art. 324 c.p.p. richiamato dall'art. 318 c.p.p., la richiesta di riesame - è stata dalla Corte territoriale adeguatamente giustificata con il rischio di dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato desunto dalla propensione a spese esagerate e dalla incapacità di oculata amministrazione che il AT ha, anche con concreti comportamenti anteriori al fatto, rivelato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009