Sentenza 15 aprile 2009
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la richiesta dell'imputato di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della pena detentiva, non può essere respinta per la mancanza di adeguata prova sulla sussistenza dei presupposti per la sua concedibilità (nella specie, l'inserimento sociale e gli orientamenti lavorativi dell'imputato), spettando al giudice la ricerca, anche di ufficio, di ogni elemento utile per la compiuta deliberazione della richiesta dell'interessato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2009, n. 21554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21554 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 15/04/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 712
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 039869/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO NC N. IL 05/03/1975;
avverso SENTENZA del 29/05/2006 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Casola Carlo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Mirate, che ha concluso come in ricorso, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione del reato. FATTO
Con sentenza del 05.06.2003 il Tribunale di Asti dichiarava NO FR colpevole del delitto ex art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (cessione continuata di eroina e cocaina) e,
ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5, cit. art. e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 5000,00 di multa.
Su appello dell'imputato, la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 29.05.2006 riduceva la pena ad anni uno di reclusione ed Euro 3000,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione:
- alla valorizzazione della deposizione accusatoria di GI NA nonostante il riconoscimento di un suo risentimento nei confronti del prevenuto;
- al diniego della concessione della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis. DIRITTO
La doglianza sulla valorizzazione della deposizione di GI NA esprime un mero e improponibile dissenso sulla specifica e non illogica motivazione resa al riguardo dalla Corte di merito. È fondata invece la censura sul diniego della concessione della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità. La motivazione al riguardo resa dalla Corte territoriale, infatti, si basa sulla mancanza di "adeguata prova sugli orientamenti lavorativi e l'inserimento sociale dell'imputato". Tale affermazione presuppone una sorta di onere probatorio a carico dell'imputato in ordine ai presupposti di concedibilità della sostituzione della pena, laddove appare evidente che per un sostanziale esercizio della facoltà discrezionale demandata sul punto al giudice di merito, quest'ultimo non poteva e non può esimersi dal verificare e, all'occorrenza, ricercare anche d'ufficio ogni elemento utile per la compiuta delibazione della richiesta dell'interessato, con particolare riguardo, oltre che al presupposto della condizione di tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti dell'autore del reato, alla sua capacità, idoneità e affidabilità lavorativa e sociale in relazione ai possibili utilizzi - tra i quali operare l'eventuale specifica scelta, con le indicazioni e prescrizioni conseguenti - di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, pubbl. in G.U. n. 80 del 5 aprile 2001.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla concedibilità della pena del lavoro di pubblica utilità, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo giudizio sul punto, attenendosi ai rilievi suesposti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della pena del lavoro di pubblica utilità e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2009