Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
La prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2013, n. 9069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9069 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 07/11/2013
Dott. BEVERE A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2822
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 8580/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE OR N. IL 08/12/1953;
avverso la sentenza n. 3093/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore Avv. Ferrari Vincenza Maria.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 28.9.2012, la corte di appello di Milano ha confermato la sentenza 9.1.09 del tribunale della stessa sede con la quale VE SA, allora responsabile del personale del comune di Milano, è stato condannato ,previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, alla pena di 5 mesi di reclusione,al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle partici civili, perché ritenuto colpevole dei reati,uniti dal vincolo della continuazione, di lesioni e ingiuria in danno dell'impiegata BI PA e di lesioni in danno del marito ME LI.
Il difensore del VE ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento agli artt. 120 e 124 c.p. e agli artt. 129 e 529 c.p.p., vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante ex art. 583 c.p.: la sentenza non ha data adeguata risposta alle osservazioni critiche sulla sussistenza di un rapporto di causalità tra le lesioni fisiche cagionate alla BI, giudicate guaribili in gg 5 e la sindrome depressiva della durata di oltre 40 giorni, sindrome non accertata nel contraddittorio. La conseguente esclusione dell'aggravante rende improcedibile l'azione penale per difetto di querela, in quanto BI e ME hanno presentato due separate denuncie, prive di istanza punitiva, in quanto tale non può essere considerata l'espressione concernente la riserva di adire le vie legali. La corte di appello, a pag 5, fa riferimento ad una successiva querela del ME, senza indicare la data della presentazione.
2. mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al reato di lesioni in danno di ME, costituita dalla testimonianza dell'impiegato comunale Mancuso BE;
3. vizio di motivazione: i giudici di merito hanno ritenuto irrazionalmente attendibili i testi di accusa nonostante le denunciate contraddizioni rilevate nelle loro dichiarazioni e nonostante l'accertato risentimento che tutti nutrivano nei confronti del dirigente del personale. Non è stata riconosciuta credibilità alla teste Pisati, sebbene sia superiore gerarchico della VE e degli altri testi.
4. violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento dell'esimente della accertata reciprocità della ingiurie .11 ricorrente rileva che i reati sono estinti per prescrizione e chiede la conseguente declaratoria di estinzione dei medesimi. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto i motivi propongono,in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni della corte di merito.
Con esse, in realtà, il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame: la struttura razionale della motivazione - facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logico-giuridiche della sentenza di primo grado - ha determinato un organico e inscindibile accertamento giudiziale , avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell'istruttoria dibattimentale costituiti dalle dichiarazioni delle persone offese e di altre persone presenti ai fatti nonché dalla documentazione medica, alla luce dei quali è emerso che:
a) il 12.4.05, la BI è intervenuta su sollecitazione della collega NI, in un confronto polemico con il VE;
questi, non avendo gradito l'intervento dell'impiegata, ha pronunciato parole offensive, l'ha sbattuta contra una vetrata e ha cercato di darle un pugno;
b) l'intervento dei colleghi ha evitato il protrarsi del comportamento violento dell'imputato;
c) il referto del pronto soccorso e gli altri documenti sanitari, acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, hanno accertate le conseguenze lesive di questo comportamento;
d) nel pomeriggio dello stesso giorno, il marito della persona offesa ha chiesto spiegazioni al VE, il quale ha reagito con violenza e la documentazione medica ha attestato le ulteriori conseguenze patologiche del reiterato comportamento violento dell'imputato. La credibilità delle persone offese e degli altri testi presenti ai fatti è stata esaminata con specifica precisione e con razionale esito positivo ai fini della dimostrazione della tesi di accusa, mentre i giudici di merito hanno razionalmente e insindacabilmente rilevato la non credibilità della teste di difesa Pisati, la quale, non solo non è affatto intervenuta durante l'asserita - e risultata indimostrata - aggressione attribuita alla IS, ma ha dimostrato la propria partigianeria, avendo promosso procedimento disciplinare contro la persona offesa, il cui esito è stato poi annullato dal giudice del lavoro.
Tale ricostruzione dei fatti, totalmente dimostrativa della fondatezza della tesi di accusa, è stata razionalmente ritenuta non smentita dalla condotta offensiva attribuita inizialmente alla donna, in quanto l'insindacabile esisto dell'istruttoria dibattimentale ha attribuito al VE la prima pronuncia di parole ingiuriose. Quanto al motivo concernente la mancata assunzione di prova decisiva, si rileva che, ai fini della configurazione del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., lett. d), è indispensabile che la prova decisiva indicata dal ricorrente abbia ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non una prova dichiarativa di parte (come nel caso della richiesta dell'esame del teste indicato dalla difesa), che debba essere vagliata unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, non per elidere l'efficacia dimostrativa di questi ultimi, ma per effettuare un confronto , all'esito del quale si prospetta l'ipotesi di un astratto quadro storico - valutativo, favorevole alla parte ricorrente, da sovrapporre alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione effettuate dai giudici di merito. Si tratta di proposizioni inammissibili, in quanto tese a provocare le non consentite "rilettura" e rivalutazione delle emergenze processuali. Le ulteriori censure sulla procedibilità dell'azione penale sono già state esaurientemente e convincentemente valutate infondate dal giudice di appello, secondo cui le persone offese hanno presentate due separati atti di "denuncia/querela", da esse sottoscritti,presentati alla procura della Repubblica, dai quali emerge inequivocabilmente la volontà di avviare un accertamento penale, finalizzato ad ottenere la punizione del responsabile . La corte ha rilevato che comunque il ME ha presentato ulteriore atto nel termine di legge, contenente una formale richiesta di punizione.
La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del gravame. Va rilevato che,successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione che non porta però alla declaratoria di estinzione del reato. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la inammissibilità, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente l'instaurazione , in sede di legittimità, di un valido rapporto di impugnazione e impedisce di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (S.U. n. 32 del 22.11.2000 rv 217266;. sez. 2, n. 28848 dell' 85. 5.2013 rv 256463). Alla declaratoria di inammissibilità del gravame segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2014