Legge 15 marzo 2010, n. 38

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  • 1Il fine vita e il legislatore pensante. 4. Il punto di vista dei civilisti (di Mirzia Bianca, Gilda Ferrando, Teresa Pasquino e Stefano Troiano)
    Mirzia Rosa Bianca · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il fine vita e il legislatore pensante 4. Il punto di vista dei civilisti Considerazioni di Gilda Ferrando, Teresa Pasquino e Stefano Troiano Introduzione di Mirzia Bianca [v.Il fine vita e il legislatore pensante. Editoriale - Il fine vita e il legislatore pensante. 1. Il punto di vista dei penalisti (di Vincenzo Militello, Beatrice Magro e Stefano Canestrari) - Il fine vita e il legislatore pensante. 2. Il punto di vista dei comparatisti - Parte I (di Mario Serio, Giuseppe Giaimo, Rosario Petruso e Rosalba Potenzano) - Il fine vita e il legislatore pensante. 2. Il punto di vista dei comparatisti - Parte II (di Mario Serio, Nicoletta Patti e Giancarlo Geraci) - Il fine vita e il …

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  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    (Alla ricerca di una chiave ermeneutica tra bioetica laica e religiosa) Sommario: 1. Il diritto alla salute nella Costituzione. 1.1 Il coordinamento tra l'art. 2 e 32 co. 2 Cost. 2. Il diritto alla salute come libertà di scelta della cura. 2.1 Il caso del c.d. multitrattamento Di Bella e il principio della “ragionevolezza scientifica”. 2.2 Il principio personalista, in contrapposizione al principio pluralista. 3. La multidimensionalità del bene salute in relazione alla sua nozione e al dettato costituzionale. 4. Cure palliative, terapia del dolore e fine vita: Alla ricerca di una chiave ermeneutica che rispetti la vita comunque intesa. 5. Qualità della vita tra bioetica religiosa, …

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  • 3Il cammino incerto del diritto sul fine vita di Roberto Giovanni Conti
    Roberto Conti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 4Rifiuto di atti di ufficio: reato per il medico di guardia che non interviene su richiesta urgente di paziente terminale
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 5Riv. it. medicina legale
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Giurisprudenza107

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  • 1Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 2666
    Provvedimento: Pubblicato il 31/03/2025 N. 02666/2025REG.PROV.COLL. N. 08480/2024 REG.RIC. N. 08481/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8480 del 2024, proposto da SANDOZ S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Marrapese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro GRUNENTHAL ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Putignano, Sonia Selletti, con domicilio …
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    • principio del contraddittorio·
    • bioequivalenza·
    • discrezionalità tecnica AIFA·
    • lista di trasparenza·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 7 d.l. 347/2001·
    • equivalenza terapeutica·
    • eccesso di potere·
    • difetto di istruttoria·
    • terapia del dolore

  • 2Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4686
    Provvedimento: n. 24214/2022 r.g.a.c. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli VIII SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 24214/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza, svoltasi con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., del 05 dicembre 2024 e con fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 24 febbraio 2025 TRA c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 06.08.1939, residente in [...], c.f.: , nato a [...] il Parte_2 …
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    • danno da perdita di autodeterminazione·
    • responsabilità contrattuale·
    • art. 1176 c.c.·
    • responsabilità professionale medica·
    • interessi compensativi·
    • art. 1218 c.c.·
    • danno biologico terminale·
    • responsabilità ex art. 1228 c.c.·
    • nesso di causalità·
    • rivalutazione monetaria·
    • danno morale terminale·
    • ritardo diagnostico·
    • onere della prova

  • 3Trib. Civitavecchia, sentenza 03/10/2024, n. 392
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, il 3.10.2024, ha pronunciato in udienza la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1218 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente TRA (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MESSINA Parte_1 C.F._1 RICORRENTE E (C.F. ) rappresentata e difesa congiuntamente Controparte_1 P.IVA_1 e/o disgiuntamente dall'Avv.to Carmen Di Carlo del Foro Speciale di e dall'Avv.to CP_1 Simona Consani con domicilio eletto presso l'ufficio legale aziendale sito in alla CP_1 via Casal Bernocchi n. 73 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso …
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    • art. 133 cod. proc. amm.·
    • giurisdizione giudice amministrativo·
    • pubblico servizio·
    • art. 115 c.p.c.·
    • PAI (piano individuale di assistenza)·
    • diritto soggettivo·
    • assistenza domiciliare·
    • distrofia facio-scapolo-omerale·
    • giurisdizione giudice ordinario

  • 4Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2480
    Provvedimento: N. 3474 /2025 R.G.L. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. OLTOLINA GIULIANO presso lo studio del quale in Milano Via Lentasio n. 9 ha eletto domicilio come da procura in atti - RICORRENTE - contro (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 - RESISTENTE CONTUMACE - Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti. * …
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    • art. 429 c.p.c.·
    • contumacia·
    • annullamento cartella di pagamento·
    • previdenza obbligatoria·
    • spese di lite·
    • art. 53 DL 112/2008·
    • previdenza complementare

  • 5Corte Cost., sentenza 29/12/2025, n. 204
    Provvedimento: SENTENZA N. 204 ANNO 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: GI AMOROSO; Giudici : NC VIGANÒ, Luca ANTONINI, TE PE, AN CE, UE VA, AR RO SA RG, PP ON FI, MA D'RT, GI PI, AN ON IB, SS UC, AR ND SADULLI, ER LA EL, NC IO MARINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14 maggio 2025, depositato in cancelleria il successivo 16 maggio, …
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    • suicidio medicalmente assistito·
    • ordinamento civile e penale·
    • art. 117, comma 2, lett. m) Cost.·
    • tutela della salute·
    • cedevolezza invertita·
    • competenza legislativa concorrente·
    • legge n. 219/2017·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • competenza legislativa esclusiva statale·
    • art. 117, comma 3, Cost.·
    • comitati etici territoriali·
    • art. 117 Cost.·
    • cure palliative·
    • livelli essenziali delle prestazioni·
    • art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Finalita'). 1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore.
    2. E' tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignita' e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equita' nell'accesso all'assistenza, la qualita' delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.
    3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
    a) tutela della dignita' e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;

    b) tutela e promozione della qualita' della vita fino al suo termine;

    c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
    Note all'art. 1:
    - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, reca: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza».
    - Si riporta il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e successive modificazioni:
    «Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza). - (Omissis).
    2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse.».
  • Art. 2. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si intende per:
    a) « cure palliative »: l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde piu' a trattamenti specifici;

    b) « terapia del dolore »: l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;

    c) « malato »: la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonche' la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa;

    d) « reti »: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la terapia del dolore, volte a garantire la continuita' assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituite dall'insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all'erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari;

    e) « assistenza residenziale »: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da equipe multidisciplinari presso una struttura, denominata « hospice »;

    f) « assistenza domiciliare »: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata, per cio' che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle equipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina generale e' in ogni caso parte integrante, garantendo una continuita' assistenziale ininterrotta;

    g) « day hospice »: l'articolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio;

    h) « assistenza specialistica di terapia del dolore »: l'insieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario e sul territorio da equipe specialistiche.

  • Art. 3. (Competenze del Ministero della salute e
    della Conferenza permanente per i rapporti
    tra lo Stato, le regioni e le province autonome
    di Trento e di Bolzano). 1. Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell' articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni.
    2. Nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regione, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, previo parere del Consiglio superiore di sanita', tenuto conto anche dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
    3. L'attuazione dei principi della presente legge in conformita' alle linee guida definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.
    4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'appropriatezza e all'efficienza dell'utilizzo delle risorse e alla verifica della congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

    Note all'art. 3:
    - Si riporta il testo dell' art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
    «Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza). - 1.-33. (Omissis).
    34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell' art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
    34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
    Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata.».