Sentenza 25 maggio 2011
Massime • 1
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d. P.R. n. 309 del 1990, non possono di regola definirsi "ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es., eroina e cocaina) o "leggere" (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che ha ravvisato l'aggravante "de qua" in relazione ad un quantitativo di kg 7 di hashish, con principio attivo pari a gr. 534,82).
Commentari • 6
- 1. Rimessa alle Sezioni Unite la questione circa l'interpretazione delMarta Pelazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Il concetto di “quantità" dello stupefacente nel TU 309/90Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 17 dicembre 2020
Il Precedente di legittimità contenuto in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722. Visto l' Art. 618 Cpp, i quesiti di legittimità trattati in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 sono i seguenti: se mantenga validità il criterio per la determinazione dell' ingente quantità fissato dalla Sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto ( 1 a 2000 ) fra quantità massima detenibile, come prevista nell' elenco allegato al DM 11 aprile 2006, e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma restando la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto. come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione, …
Leggi di più… - 3. A seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 maggio 2020
(Annullamento parziale senza rinvio) Il fatto La Corte di appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e ciò per aver illecitamente coltivato in un terreno di sua proprietà ed in un altro contiguo in suo uso 1087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione “dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole” con l'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2, per la quantità ingente della sostanza stupefacente coltivata nonché veniva riconosciuta la recidiva reiterata specifica di …
Leggi di più… - 4. Marijuana, ingente quantità solo oltre 2 kg di principio attivo (Cass., SSUU, 14722/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 maggio 2020
- 5. Testo Unico stupefacenti e concetto di "quantità", disamina giurisprudenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2011, n. 27128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27128 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ AN S. - Presidente - del 25/05/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 923
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 7364/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'AN AT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 3-6-2010 della Corte di Appello di Bologna, sezione 3^ penale;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita la relazione fatta dal consigliere, Dott. ROTUNDO Vincenzo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito l'Avv. CHIODONI A. Lisa.
FATTO E DIRITTO
1.-. D'AN AT ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 3-6-2010, la Corte di Appello di Bologna, sezione 3^ penale, in parziale riforma della condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, ha ridotto la pena a lui inflitta a anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro ventimila di multa, confermando nel resto.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di Appello ha confermato la sussistenza nel caso di specie della aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. A suo avviso, avendo gli accertamenti tecnici effettuati appurato che in riferimento alla sostanza stupefacente sequestrata (Kg. 7 di hashish) il complessivo quantitativo di principio attivo era pari a grammi 534,82, nel caso in esame non sarebbe ravvisabile la suindicata aggravante, non potendosi tale quantitativo qualificare come "ingente", anche in considerazione della qualità della droga in questione.
Con un secondo motivo di ricorso si denuncia, in ogni caso, la eccessività della pena inflitta in rapporto ai fatti di causa. 2.-. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, una volta premessa la impossibilità di procedere ad una distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere alla luce della unificazione operata dalla recente novella legislativa, si è limitata a rilevare che il quantitativo di hashish sequestrato consentiva la preparazione di oltre 21.000 dosi commerciali, sicché era idoneo ad agevolare il consumo di un considerevole numero di tossicodipendenti.
Ora, per il concetto di "ingente quantità" di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, (T.U. stup.), va considerato che la
sentenza delle Sezioni Unite n. 17 del 21 giugno 2000, Primavera, ha posto il principio di diritto per cui, tenuto conto del pericolo per la salute pubblica che informa le disposizioni incriminatrici in materia di sostanze stupefacenti, può definirsi "ingente" la "quantità di sostanza tossica (che) superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice di fatto opera", così da "creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili" e conseguentemente "un incremento del pericolo per la salute pubblica", dovendo la relativa valutazione, costituente un apprezzamento di fatto, essere necessariamente rimessa ai giudice dei merito, il quale "è in grado di formarsi una esperienza fondata sul dato reale presente nella comunità nella quale vive". Peraltro, ai fini di un'applicazione giurisprudenziale che non presti il fianco a critiche di opinabilità di valutazioni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha successivamente osservato che in proposito va dato rilievo primario ai valore ponderale, considerato in relazione alla qualità della sostanza e specificato in ragione del grado di purezza, e, quindi, delle dosi singole aventi effetti stupefacenti, stabilendosi se esso possa dirsi di "eccezionale" dimensione rispetto alle usuali transazioni del mercato clandestino. Tale carattere è certamente suscettibile di essere di volta in volta confrontato dai giudice di merito con la corrente realtà del mercato, ma, stando a dati di comune esperienza, apprezzabili a maggior ragione dalla Corte di cassazione, sede privilegiata in quanto terminale di confluenza di una rappresentazione casistica generale, deve ritenersi che non possono di regola definirsi "ingenti" quantitativi di droghe "pesanti" (in particolare, tra le più diffuse, eroina e cocaina) che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi;
e quantitativi di droghe "leggere" (in particolare hashish e marijuana) che, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo non superino i cinquanta chilogrammi (v., tra le altre, Sez. 6, n. 20120, 2 marzo 2010, Mtumwa, Rv. 247375; Id., n. 42027, 4 novembre 2010, Irnmorlano, Rv. 248740).
Nel caso di specie gli accertamenti tecnici effettuati hanno appurato che in riferimento alla sostanza stupefacente sequestrata (Kg. 7 di hashish) il complessivo quantitativo di principio attivo era pari a grammi 534,82.
3.-. Per le considerazioni sopra svolte si impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla aggravante dell'ingente quantità, che va esclusa, ed il conseguente rinvio per nuova determinazione della pena ad altra Sezione della corte di Appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante dell'ingente quantità, che esclude, e rinvia per nuova determinazione della pena ad altra Sezione della corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011