Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/2011, n. 31351
CASS
Sentenza 19 maggio 2011

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In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non possono, di regola, definirsi "ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es., eroina e cocaina) o "leggere" (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi. (In motivazione la Corte ha precisato che tali soglie devono ritenersi indicativamente calcolate in relazione alla corrente realtà del mercato degli stupefacenti così come apprezzata dal giudice di legittimità, ben potendo quello di merito non ritenerli confacenti al caso oggetto della sua cognizione, purché lo stesso offra specifica indicazione dei diversi criteri di riferimento impiegati).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/2011, n. 31351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31351
Data del deposito : 19 maggio 2011

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